Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 2 del 04/06/2008

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole) 

 

      Il presidente relatore GIULIANO (PdL), dopo aver ricordato come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite 1a e 2a, rileva come il provvedimento in conversione rechi una sola disposizione per la quale si possono ravvisare profili di competenza della Commissione lavoro, vale a dire l'articolo 1, comma 1, lettera c). Essa dispone l'inasprimento (da 5 a 6 anni) del limite massimo della reclusione per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

            In proposito, rileva come, secondo la prassi largamente invalsa, sia molto raro che l'autorità giudiziaria irroghi il massimo della pena edittale. La disposizione da lui testé illustrata, tuttavia, al di là della sua ridotta portata applicativa, rappresenta un apprezzabile segnale di fermezza sul versante del contrasto degli illeciti nel settore della sicurezza del lavoro.

 

            Il senatore TREU (PD) rileva come la disposizione illustrata dal Presidente relatore comporti un obiettivo inasprimento dell'apparato sanzionatorio preordinato alla tutela della sicurezza del lavoro. Osserva poi come, a fronte di tale scelta, sia interessante valutare quale sarà la reazione da parte di quei settori che nella scorsa legislatura, al momento del varo del decreto legislativorecante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", manifestarono preoccupazione per un'asserita - e in realtà, a suo avviso, insussistente - prevalenza del momento sanzionatorio rispetto all'impegno per la prevenzione.

 

Il presidente relatore GIULIANO (PdL), dopo aver auspicato che la nuova normativa in materia di sicurezza del lavoro sia oggetto di rigorosa applicazione, propone alla Commissione, sulla base degli elementi di valutazione che precedono, di esprimere alle Commissioni riunite 1a e 2a un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

 

            Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato di redigere un parere favorevole alle Commissioni riunite 1a e 2a sul provvedimento in titolo.