Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 2 del 04/06/2008
Azioni disponibili
Il presidente relatore GIULIANO (PdL), dopo aver ricordato come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere alla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo, passa all'illustrazione delle disposizioni che presentano profili di competenza per la Commissione lavoro.
Si tratta del comma 1, capoverso 1, n. 10, nonché dei commi 4, 6 e 12dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, che istituiscono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui vengono accorpati i seguenti Dicasteri: del Lavoro e della previdenza sociale; della Salute; della Solidarietà sociale.
Sono escluse da tale accorpamento alcune funzioni (e le relative risorse finanziarie, strumentali e umane), che (ai sensi dei commi 4 e 14del predetto articolo 1) sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Riguardo all'ordinamento finora vigente, ricorda che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nella sua originaria versione, aveva previsto, con decorrenza dalla nomina del primo Governo della XIV legislatura, l'accorpamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità in un unico Dicastero (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). Tuttavia, la novella di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, soppresse l'ipotesi di un unico Ministero - che, quindi, non è stato, fino ad ora, mai costituito - confermando la distinzione dei due Dicasteri, ridenominati, rispettivamente, "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e "Ministero della salute".
Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, ha istituito il Ministero della solidarietà sociale, ripristinando, di conseguenza, la previgente denominazione di Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in luogo di quella di Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il suddetto articolo 1 del decreto-legge n. 181 ha trasferito al nuovo Dicastero della solidarietà sociale le funzioni (già di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) in materia di politiche sociali e di assistenza, nonché altre specifiche funzioni, escludendo, in ogni caso, le attribuzioni relative alle politiche previdenziali (rimaste di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). Inoltre, i commi 6 e 19 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 hanno definito il riparto di specifiche funzioni tra i due Dicasteri suddetti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'accorpamento summenzionato dei tre Ministeri, disposto dal decreto-legge n. 85 in esame, nel nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali costituisce una forma di adeguamento alle previsioni sul riordino dei Dicasteri di cui all'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
In particolare, il comma 4, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione prevede che al nuovo Ministero siano trasferite le funzioni (e le relative risorse finanziarie, strumentali e umane) già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, ivi comprese - come esplicita lo stesso primo periodo- quelle costituite dai compiti: di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari; di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
Come accennato, sono escluse dall'accorpamento alcune funzioni (e le relative risorse finanziarie, strumentali e umane), che (ai sensi dei commi 4 e 14del predetto articolo 1) sono invece trasferite dal Ministero della solidarietà sociale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 6del medesimo articolo 1 dispone il trasferimento al nuovo Dicastero delle funzioni del Ministero della salute (e delle relative risorse finanziarie, strumentali e umane).
Ricorda, inoltre, che la lettera a)del successivo comma 14dell'articolo 1 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni - finora di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - "in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali" (funzioni di cui all'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).
Sulla base degli elementi di valutazione che precedono, propone alla Commissione di esprimere alla 1a Commissione permanente un parere favorevole sul disegno di legge in esame.