Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 425 del 12/09/2012

 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

 

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2012

425ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per l'interno Ruperto.   

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo (n. 499)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

 

     Il relatore SARRO (PdL) nota che lo schema di decreto legislativo in esame introduce ulteriori disposizioni correttive e integrative del codice del processo amministrativo, che nella sua prima fase di attuazione ha dimostrato l'effettiva capacità di ridurre il contenzioso. Le modifiche sono tese ad armonizzare il codice con altre norme vigenti e con pronunce della Corte costituzionale, nonché a introdurre strumenti di coordinamento normativo.

            Nell'illustrare una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, si sofferma in particolare sulla proposta di modificare l'articolo 76, comma 4, del codice, allo scopo di ripristinare la previsione in base alla quale il presidente del tribunale amministrativo fissa i criteri per la composizione dei collegi giudicanti. Dà conto anche della proposta di modifica dell'articolo 105, in base alla quale nelle ipostesi di rimessione del processo al primo giudice, le parti devono riassumerlo entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione, se anteriore.

 

            Si apre il dibattito.

 

         Il senatore BIANCO (PD) esprime il compiacimento per il fatto che il Governo abbia tenuto conto quasi integralmente del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul primo schema di decreto correttivo e integrativo del codice del processo amministrativo (AG n. 399); di tale esito va dato merito, in particolare, al relatore Sarro, che ringrazia.

            Per quanto riguarda l'atto del Governo in esame, ritiene che il parere favorevole debba porre come condizione la modifica all'articolo 76 illustrata dal senatore Sarro, diretta a evitare un inopportuno eccesso di discrezionalità nella composizione dei collegi giudicanti. Inoltre, sottolinea l'importanza della precisazione che si intende introdurre all'articolo 105, cioè che in caso di rimessione il processo deve essere  riassunto con la massima priorità.

 

         Il senatore PALMA (PdL) ritiene che entrambe le modifiche illustrate dal relatore debbano essere indicate come condizioni: infatti, in caso di rimessione al giudice di primo grado, è indispensabile che il processo sia riassunto con la massima priorità.

 

         Il relatore SARRO (PdL) condivide l'esigenza di sottolineare la priorità assoluta che deve essere riconosciuta al processo in caso di rimessione al primo giudice. A tal fine sottolinea che nella proposta di parere suggerisce la revisione dell'articolo 8 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo.

 

         Il senatore SANNA (PD) ricorda che l'articolo 44, comma 2, lettera d), della legge delega (n. 69 del 2009) prevede la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale,  introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Osserva che il Governo non ha dato corso a tale parte della delega e dunque propone di integrare il parere, sottolineando l'esigenza di colmare la lacuna, anche in considerazione delle disposizioni previste dal disegno di legge n. 2156-B (anticorruzione), all'esame delle Commissioni riunite 1a e 2a, in tema di incandidabilità.

            Inoltre, ricorda che l'articolo 129 del codice del processo amministrativo, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, prevede che l'impugnazione dei provvedimenti spetta esclusivamente ai delegati delle liste e ai gruppi di candidati esclusi. A suo avviso, la legittimazione a ricorrere dovrebbe essere estesa ad altri soggetti interessati, sia pure indirettamente. In proposito, osserva che non sussiste il rischio che i tribunali amministrativi non riescano a fare fronte nei tempi prescritti a un eventuale maggior carico di ricorsi.

 

         Il senatore BIANCO (PD) conviene sull'opportunità di considerare come condizione anche la proposta di modifica dell'articolo 105, in materia di criteri per la composizione dei collegi giudicanti.

 

         Il relatore SARRO (PdL) ricorda che l'osservazione avanzata dal senatore Sanna era emersa anche in occasione dell'esame del primo decreto correttivo: il Governo ha preferito non intervenire sulla materia, nel rispetto dell'autodichia delle Camere. Per quanto riguarda invece la legittimazione a ricorrere per gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni, conviene sull'opportunità di una estensione anche a coloro che abbiano un interesse mediato.

 

         Il senatore DIVINA (LNP) osserva che l'introduzione di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul contenzioso elettorale implicherebbe l'ipotesi di provvedimenti sospensivi, che potrebbe determinare danni irreversibili nella competizione elettorale.

 

         Il relatore SARRO (PdL) precisa che tale eventualità è già esclusa dalla disciplina del contenzioso elettorale.

            Tenuto conto delle considerazioni svolte nel dibattito, riformula la proposta di parere in senso favorevole, con condizioni e osservazioni, concernenti anche la materia del contenzioso nel procedimento preparatorio per le elezioni della Camera e del Senato.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbrollini e del disegno di legge d'iniziativa governativa 

(941) Dorina BIANCHI ed altri.  -  Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione  

(1430) Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO.  -  Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali  

(2225) SANNA.  -  Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali  

(2578) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri.  -  Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali  

(2947) Anna Cinzia BONFRISCO.  -  Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione  

(3224) Giuliana CARLINO ed altri.  -  Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

 

            Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

 

     Il PRESIDENTE avverte che il senatore Saro ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal senatore Pastore.

 

         Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo. Non condivide la proposta di sostituire la parola "promuovere" con l'altra  "garantire", poiché ciò non sarebbe ammesso dalla Carta costituzionale. In proposito, giudica capziosi gli argomenti utilizzati ieri dalla relatrice Incostante per sostenere che la sostituzione dei termini non è discriminante ai fini del rispetto delle disposizioni costituzionali.

 

         Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 1.2, ricordando che le modifiche dell'articolo 117 e dell'articolo 51 della Costituzione hanno ammesso le azioni positive per la promozione delle pari opportunità. A tale riguardo, ritiene che - secondo quanto precisato anche dalla  Corte costituzionale - le disposizioni costituzionali devono essere interpretate con il massimo rigore, visto che l'introduzione di norme di favore potrebbe collidere con il principio di eguaglianza e con la libertà di voto.

            Illustra l'emendamento 1.3, che estende la promozione delle pari opportunità agli enti, aziende e istituzioni controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non quotate in borsa. Tale formulazione implicherebbe l'abrogazione delle norme sulle pari opportunità introdotte con la legge n. 120 del 2011.

 

         Il senatore BATTAGLIA (PdL) osserva che nella sua esperienza elettorale la composizione delle liste non può non tenere conto del consenso marginale riconosciuto alle candidate donne. In particolare, quando il sistema elettorale prevede l'espressione di preferenze - che vengono invocate come strumento per restituire all'elettore la possibilità di una scelta - l'imposizione di un vincolo sul sesso dei candidati a suo avviso è antidemocratica e anticostituzionale.

 

         Il senatore PALMA (PdL) condivide le osservazioni critiche svolte dal senatore Benedetti Valentini a proposito della incompatibilità costituzionale del termine "garantire". Infatti, una garanzia dell'esito elettorale violerebbe il principio della libertà di voto, nonché l'articolo 51 e altre disposizioni della Costituzione che disciplinano la promozione delle pari opportunità.

 

         La relatrice ALBERTI CASELLATI (PdL) ricorda che la Corte costituzionale ha precisato che i vincoli alla formazione delle liste non incidono sulla libertà di scelta dell'elettore: il risultato elettorale conserva la sua naturale aleatorietà, poiché lo strumento prescelto non è costrittivo, ma solo promozionale. Infatti, si prevede una garanzia di accesso con riferimento alla parità delle condizioni di partenza, non una certezza di esito elettorale.

            Auspica che il seguito del dibattito non sia condizionato in senso negativo da pregiudizi culturali.

 

         Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 2.1, diretto a escludere il vincolo previsto dal disegno di legge per la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi, tenuto conto anche del fatto che molti di questi sono a composizione monocratica. Dà conto dell'emendamento 2.4, diretto a sopprimere la prescrizione per gli uffici pubblici, e l'emendamento 2.9, che definisce con maggiore precisione i limiti della classe dei comuni di media dimensione. Commenta anche gli emendamenti 2.12 e 2.14, diretti a prevedere l'espressione di un maggior numero di voti di preferenza, al fine di attenuare le distorsioni che deriverebbero dall'introduzione della doppia preferenza. Infine, ricorda l'emendamento 2.26, ai sensi del quale le disposizioni di promozione delle pari opportunità restano in vigore solo per due elezioni successive all'approvazione della legge.

 

         Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritiene che la relatrice Alberti Casellati abbia speciosamente ricordato solo alcuni passaggi delle pronunce della Corte costituzionale, per sostenere che la previsione di una garanzia sarebbe cogente solo per coloro che compilano le liste elettorali. Ritiene che l'articolo 2 dovrebbe essere modificato: ciò che si vuole promuovere è la parità di opportunità nell'accesso, non direttamente l'accesso (emendamento 2.3). In proposito, osserva che quella fra uomini e donne è solo una delle dicotomie che descrivono la complessità della società; a titolo esemplificativo, ricorda la dialettica tra giovani e anziani: se si accogliesse l'approccio dei proponenti si dovrebbero introdurre garanzie di accesso alle cariche politiche per le persone meno giovani, svantaggiate nell'insieme della loro condizione. È invece preferibile, a suo avviso,  valorizzare l'articolazione dei corpi sociali attraverso azioni che promuovano le pari opportunità, anziché con la prescrizione di quote di riserva.

            Dà conto dell'emendamento 2.6, che sopprime la garanzia di presenza di entrambi i sessi, e l'emendamento 2.8, che sopprime l'obbligo di comporre le liste in modo tale che uno dei sessi non prevalga oltre i due terzi dei candidati. A tale riguardo, sottolinea il rischio di strumentalizzazione delle norme per realizzare accordi elettorali, sfruttando anche quei rapporti che in altre circostanze sono stati oggetto di severe censure.

 

         La relatrice INCOSTANTE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori e interrompendo l'intervento del senatore Benedetti Valentini, sollecita il Presidente a richiamare l'oratore al rispetto di toni appropriati per un aula parlamentare. L'evocazione dell'uso del sesso da parte delle donne allo scopo di un più facile accesso alle istituzioni elettive è un'allusione offensiva che non può essere tollerata.

 

         Il senatore BIANCO (PD) rivolge al senatore Benedetti Valentini una vibrante protesta per le parole usate nel suo intervento, che giudica offensive e false.

 

         Replica il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), ribadendo la sua opinione che, a suo avviso, non può offendere in alcun modo le donne.

 

         Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

 

            La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

 

        Il senatore SARRO (PdL) illustra l'emendamento 2.21, diretto a sopprimere l'ipotesi sanzionatoria di ricusazione della lista elettorale nel caso in cui la cancellazione delle candidature eccedenti determini una riduzione del numero dei candidati al di sotto di quello minimo prescritto. Infatti, la previsione del comma 2 potrebbe portare a una lesione assoluta dell'elettorato passivo e della libertà di voto e, in alcuni casi, della stessa possibilità di svolgere le elezioni. In proposito, nota che la norma si applica ai comuni piccoli e medi, che rappresentano la stragrande maggioranza dei comuni italiani, per cui vi è un rischio per la tenuta del principio democratico.

 

         Il senatore CECCANTI (PD) ricorda che è lo stesso articolo 117 della Costituzione che, al settimo comma, fa riferimento alla "parità di accesso  tra donne e uomini alle cariche elettive". La questione è stata già risolta univocamente dalla Corte che, dopo la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, ha considerato compatibili con la Costituzione le disposizioni della Valle d'Aosta e della Campania che introducono strumenti analoghi a quelli posti dal disegno di legge n. 3290.

            Quanto alla distinzione tra "promuovere" e "garantire", sottolinea che dopo la  modifica dell'articolo 51 della Costituzione è stata considerata illegittima la formazione di una giunta in cui non era stato nominato un numero equilibrato di uomini e di donne. Se ne deduce che la promozione della parità di accesso si sostanzia in una garanzia.

 

         Il senatore BATTAGLIA (PdL) precisa di non essere contrario alla partecipazione delle donne alla politica: al contrario, egli ritiene che il contributo delle donne, come in molte altre attività sociali, sia determinante. Alle donne va riconosciuta la possibilità di partecipare alla competizione elettorale ma, a suo avviso, ciò non comporta il riconoscimento di un privilegio.

            Più in generale, giudica ipocrite le critiche che si rivolgono al sistema per l'elezione dei deputati e dei senatori - che non consentirebbero una libera scelta dell'elettore - mentre d'altro canto si respingono le ipotesi di forme di governo presidenziali e la reintroduzione del voto di preferenza, ma si vorrebbero introdurre vincoli sul sesso dei candidati, con il rischio di una mortificazione delle donne.

 

         Il senatore MALAN (PdL) ricorda le più recenti esperienze elettorali locali in Piemonte ma anche in altre regioni, dove la capacità politica delle donne è stata premiata dal successo nelle competizioni elettorali. Analogamente, in altre realtà, il consenso elettorale è stato riconosciuto a degli uomini.

A suo avviso, disposizioni come quelle contenute nel disegno di legge n. 3290 avrebbero un senso se la condizione sociale della donna fosse tuttora arretrata. Considerato il valore che le dimostrano in tutti i campi della vita sociale, non si sente la necessità di strumenti normativi che sacrifichino la libertà degli elettori e dei partiti vincolandola al rispetto di riserve.

In particolare, è contrario alla previsione di un vincolo per l'accesso agli uffici pubblici, anche perché per le professioni a cui si accede per concorso le donne hanno successo in maggioranza rispetto agli uomini. Inoltre, è contrario all'introduzione del voto plurimo che rischia di delegittimare l'elettorato passivo di alcuni candidati: è opportuno che prevalgano le decisioni dei cittadini elettori piuttosto che quelle del legislatore. In ogni caso, sostiene la proposta del senatore Pastore di prevedere un numero maggiore di preferenze.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri.  -  Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza  

(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE.  -  Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle "unità di prossimità" per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani  

(308) CENTARO.  -  Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani  

(344) BARBOLINI ed altri.  -  Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale  

(760) SAIA ed altri.  -  Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale  

(1039) D'ALIA.  -  Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale  

- e petizione n. 313 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 luglio.

 

     Il PRESIDENTE informa che solo pochi minuti fa il Sottosegretario di Stato De Stefano che avrebbe dovuto seguire per conto del Governo l'esame dei disegni di legge in titolo ha fatto sapere che non potrà essere presente. Ritiene che si tratti di un comportamento non congruo e non rispettoso del Parlamento.

 

         Il senatore BIANCO (PD) condivide l'osservazione del Presidente. Ritiene che l'esame debba comunque procedere con il passaggio alla votazione degli emendamenti.

 

         Il PRESIDENTE conviene con la proposta avanzata dal senatore Bianco, e, non facendosi osservazioni, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato e che si intendono illustrati, riferiti al nuovo testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 25 luglio.

 

         Il relatore BARBOLINI (PD), anche a nome dell'altro relatore Saia, esprime un parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 4.1, mentre invita il proponente a ritirare l'emendamento 5.1, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario.

 

            Il sottosegretario RUPERTO a nome del Governo si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 3.1 e 3.4 e si  rimette alla Commissione per l'emendamento 5.1.

 

         Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.1 e 4.1.

 

         Il senatore SALTAMARTINI (PdL) insiste per la votazione dell'emendamento 5.1.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 5.1 è posto in votazione ed è respinto.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(2235) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione  

(2181) MALAN e CECCANTI.  -  Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2235, con assorbimento del disegno di legge n. 2181) 

 

            Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

 

            Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 3 agosto 2010,  del 21 marzo 2012 e di ieri.

 

            Il sottosegretario RUPERTO esprime un parere favorevole sull'emendamento 30.1000, interamente sostituivo dell'articolo 30, che viene posto in votazione ed è approvato.

           

            Gli altri emendamenti all'articolo 30 sono quindi assorbiti.

 

            Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

 

     Il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole e ringrazia i relatori per aver portato a compimento una iniziativa avviata da molto tempo.

 

         Il senatore PARDI (IdV) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e dà atto ai relatori di aver consentito l'approvazione di un disegno di legge che favorirà l'integrazione culturale tra popoli di religioni diverse. Auspica che dal provvedimento derivino frutti positivi anche in termini di relazioni internazionali.

 

         Il senatore SALTAMARTINI (PdL) esprime la soddisfazione del suo Gruppo per il completamento dell'iter dell'intesa che, insieme a quelle concluse con altre confessioni religiose, rappresenta un atto importante per l'attuazione della libertà religiosa.

 

         Il senatore DIVINA (LNP), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea l'impatto diverso che le confessioni religiose possono determinare: si verificano esempi mirabili di integrazione e di tolleranza, ma anche episodi riprovevoli, come quello accaduto in Libia, dove un ambasciatore è rimasto ucciso a seguito delle violenze di fanatici religiosi, motivate dal contenuto di un film giudicato blasfemo.

 

Il disegno di legge n. 2235  viene posto in votazione nel suo complesso ed è approvato. Il disegno di legge n. 2181  è assorbito.

 

 

(2236) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione  

(2104) MALAN e CECCANTI.  -  Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2236, con assorbimento del disegno di legge n. 2104) 

 

            Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

 

            Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 3 agosto 2010,  del 21 marzo 2012 e di ieri.

 

            Il sottosegretario RUPERTO esprime un parere favorevole sull'emendamento 28.1000, interamente sostituivo dell'articolo 28, che viene posto in votazione ed è approvato.

           

            Gli altri emendamenti all'articolo 28 sono quindi assorbiti.

 

            Si procede alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

 

     I senatori BIANCO (PD), PARDI (IdV), SALTAMARTINI (PdL) e DIVINA (LNP), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto favorevole.

 

            Il disegno di legge n. 2236  è posto in votazione nel suo complesso ed è approvato. Il disegno di legge n. 2104  è assorbito.

 

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) si compiace per la conclusione dell'iter di approvazione delle intese con alcune confessioni religiose, che testimonia lo spirito laico della legislazione dello Stato, equidistante dalle preferenze confessionali dei cittadini, in coerenza con l'articolo 8 della Costituzione.

 

 

 

La seduta termina alle ore 16,25.


 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 499

 

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

 

- all'articolo 76, sia ripristinato il ruolo e la funzione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, allo scopo di garantire l'uniformità e l'omogeneità dei criteri di composizione dei collegi del giudice di primo grado su tutto il territorio nazionale, nonché, in ragione di quanto dispone l'articolo 38, del giudice di appello, nel rispetto del principio costituzionale della precostituzione per legge del giudice naturale;

- all'articolo 105, sia introdotta una ulteriore modifica che preveda la rimessione della causa al giudice di primo grado anche nell'ipotesi in cui sia dichiarata l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettere a), b) e c), con l'applicazione, anche a tale ulteriore ipotesi, del procedimento in camera di consiglio. Ciò al fine di consentire che con un rito accelerato - e con la complessiva diminuzione dei tempi di decisione - il giudizio di appello abbia ad oggetto unicamente la correttezza della statuizione processuale del tribunale amministrativo regionale: nel caso di rigetto dell'appello, si produrrà una rapida formazione del giudicato, mentre nel caso di suo accoglimento, avrà luogo una rapida riforma della sentenza del TAR, con rinvio, affinché il ricorso sia deciso con priorità nel rispetto delle garanzie del doppio grado di giudizio. Conseguentemente, all'articolo 8 delle disposizioni di attuazione, appare necessaria una modifica che, in primo luogo, disponga la fissazione del giorno di udienza per la trattazione dei ricorsi secondo l'ordine di iscrizione delle istanze nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice; in secondo luogo, si ritiene necessario introdurre una modifica che agevoli la rapida definizione del giudizio, prevedendo che, all'esito del giudizio accelerato dinanzi al Consiglio di Stato, in sede di rinvio, vi sia la fissazione più rapida possibile del medesimo ricorso, avendo il ricorrente già atteso la definizione del ricorso in primo grado.

Si rileva inoltre, all'articolo 129, l'opportunità che sia prevista l'impugnabilità innanzi ai tribunali amministrativi regionali dei provvedimenti lesivi che riguardino tutto il procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee.

Infine, si invita il Governo a esercitare la delega relativa all'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, concernente la disciplina dei ricorsi in materia di procedimenti elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato. 

 

 

 

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE 

N. 272, 278, 308, 344, 760, 1039

Art.  3

3.1

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."».

Art.  4

4.1

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I Consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto dei princípi generali dell'ordinamento giuridico i regolamenti di polizia urbana quale uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.".

Art.  5

5.1

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) concordano, su richiesta motivata del Prefetto, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2".

Art.  9

9.1

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un sottosegretario delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Regione, in merito alla definizione dell'ordine del giorno e alle autorità partecipanti. Alla conferenza partecipano, inoltre, i soggetti che rivestono la qualità di autorità locale di pubblica sicurezza.".

Art.  10

10.1

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali e la repressione degli illeciti penali, amministrativi e tributari.".

10.2

VITALI

Al comma 2, sostituire la lettera l)con la seguente: "l) polizia amministrativa per la vigilanza e il controllo relativamente ai tributi locali di competenza;".

Art.  11

11.1

VITALI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

11.2

SALTAMARTINI

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.".

11.3

SALTAMARTINI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Il Comandante della polizia locale è altresì responsabile dell'esecuzione degli ordini emanati dall'autorità giudiziaria e del coordinamento degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria da lui dipendenti.".

Art.  12

12.1

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente dell'organo esecutivo della Città Metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali o dalla autorità delegate, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono ordini e direttive e vigilano sul funzionamento  del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.".

12.2

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. L'autorità Giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende gerarchicamente dalla competente Autorità Giudiziaria.".

12.3

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza che devono tuttavia essere tempestivamente comunicate all'autorità di pubblica sicurezza.".

12.4

PARDI

All'articolo 12, dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Possono essere costituiti nuclei interprovinciali o interregionali con personale assegnato, anche temporaneamente, da differenti corpi o servizi di polizia delle province e delle città metropolitane, al fine di svolgere specifiche operazioni di contrasto agli illeciti ambientali e al bracconaggio in particolari aree del territorio nazionale, previe intese tra le amministrazioni interessate.».

Art.  16

16.1

FERRANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - 1. Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, nonché gli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi Corpi o servizi nel rispetto della disciplina prevista dalla presente legge.».

16.2

PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

            «2-bis. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Art.  18

18.1

D'ALIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia di fermata e sosta, nelle strade oggetto di concessione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per le strade oggetto di concessione si intendono comunque le aree aperte alla circolazione.».

Art.  20

20.1

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il personale della polizia locale, a cui sia stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.".