Legislatura 15ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 133 del 26/02/2008

      La senatrice PIGNEDOLI (PD-Ulivo), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

            In particolare, rileva che il provvedimento prevede, all'articolo 11, che, a decorrere dal 15 gennaio 2008, l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di Agenzia, la cui sede è individuata, dal decreto-legge stesso, nella città di Foggia. L'Agenzia, inoltre, viene sottoposta alla sorveglianza del Ministero della salute, mentre è prevista l'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proposto dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per definire gli aspetti organizzativi e il funzionamento dell'Agenzia stessa. Tali modifiche, come emerge anche dalla relazione di accompagnamento del provvedimento d'urgenza, si sono rese necessarie per dare attuazione all'ordine del giorno, presentato alla Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, ed accolto dal Governo il 15 dicembre scorso, che impegnava l’Esecutivo a procedere ad una trasformazione dell'Autorità, che originariamente aveva assunto la denominazione di Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, in Agenzia, con l'obiettivo di rafforzarne le funzioni alla luce di perfezionare l'assetto organizzativo previsto per l'Autorità in considerazione delle numerose e complesse funzioni di consulenza scientifica ad essa attribuite. La relatrice richiama, quindi, l'importanza dell'articolo in esame che rappresenta un significativo contributo nella valorizzare dei profili della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori, sui quali la Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha manifestato una particolare sensibilità nel corso della legislatura. L'Agenzia per la sicurezza alimentare, infine, potrà costituire, una volta  che ne sia assicurata la piena operatività, un importante organismo di riferimento, a livello nazionale, per l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) istituita nel 2002, con sede nella città di Parma. L'articolo 26, comma 1, invece, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008) il termine per la conclusione delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato sulla base della legge fallimentare, mentre è prevista, in caso di mancata presentazione e approvazione della proposta stessa, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali). Il comma in esame, inoltre, proroga al 31 dicembre del 2008, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile stabilisce per le società cooperative.

Inoltre, in merito ai consorzi agrari, la relatrice evidenzia che il comma 5 dell'articolo in esame, prevede la riapertura del termine, scaduto lo scorso 29 settembre, entro il quale il personale dei Consorzi agrari in liquidazione, avrebbe dovuto essere posto in mobilità collettiva per poter essere, in un secondo momento, inquadrato presso le regioni e gli enti locali, anche attraverso una previa ed adeguata riqualificazione professionale del personale stesso. Particolarmente significative, prosegue la relatrice, risultano le disposizioni, contenute nell'articolo 27, in materia di riordino dei consorzi di bonifica. A tale riguardo ricorda che i consorzi di bonifica sono già stati oggetto di un recente intervento normativo ad opera della scorsa legge finanziaria che ha previsto, all'articolo 2, commi 35-37, la riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi o, in alternativa, la soppressione o il riordino dei consorzi stessi. L'articolo 27, comma 1, nella formulazione che risulta a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nel corso dell'esame del decreto-legge, prevede che entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o soppressione dei consorzi stessi secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l’abrogazione dei commi 36 e 37 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, richiamati in precedenza. Pertanto, in base al testo del disegno di legge in esame, come risultante dalle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, rileva la relatrice, il riordino in oggetto riguarderà solamente i consorzi di bonifica, risultando esclusi i consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, mentre la prevista riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi stessi, prevista dalla scorsa legge finanziaria, non si applicherà ai membri eletti che partecipano agli organi a titolo gratuito.

Il provvedimento d'urgenza, inoltre, proroga, all’articolo 26, comma 2, al 31 dicembre di quest'anno, il termine per la conservazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il cui compito è quello di concedere dei prestiti agevolati per l'acquisto di macchine agricole e attrezzature connesse. La relatrice segnala, inoltre, che il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’iter presso la Camera dei deputati, interviene sulla legge istitutiva dell’albo professionale degli agrotecnici ampliando l’ambito delle attività di consulenza che tali operatori possono fornire con riguardo ai progetti di opere di trasformazione e riordino fondiario, mentre il comma 3 proroga a tutto il 2008 l’attività del Commissario di Governo per le emergenze nel settore zootecnico. Il comma 4, invece, prevede una proroga di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge del termine previsto, a favore dei soci di cooperative in stato di fallimento, per accedere alle garanzie stabilite dalla legge n. 237 del 1993 che ha previsto l’assunzione a carico dello Stato delle garanzie concesse dai soci a favore delle cooperative la cui insolvenza era stata accertata dall’autorità giudiziaria. Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’iter presso la Camera dei deputati riconosce al Comune di Sanremo le risorse già previste per la realizzazione del mercato florovivaistico a condizione che il Comune stesso, entro il 2008, dia seguito agli impegni di destinazione previsti per le opere finanziate. Il comma 6, inoltre, differisce al 30 aprile del 2008 il termine per la definizione del piano di rientro finanziario previsto per il risanamento e la successiva trasformazione in società per azioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Il comma 7, invece, autorizza il MIPAF a ricorrere alle risorse preveste per il Fondo per le crisi di mercato, istituito con la legge finanziaria 2007, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno in corso, per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione centrale del Dicastero, assicurando così al ministero una dotazione di risorse umane che consenta la continuità di funzionamento dell'amministrazione stessa attraverso il personale tuttora in servizio. Il comma 7-ter, infine, estende ulteriormente l’attività consentita agli agrotecnici, facendovi rientrare anche gli atti di aggiornamento catastale.

Tra le modiche di particolare rilievo introdotte dalla Camera dei deputati al provvedimento d'urgenza, la relatrice segnala, infine, l’articolo 26-bis, che contiene una proroga in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale e il comma 7-bis dell’articolo 26. In particolare l’articolo 26-bis prevede un differimento di sette mesi (anziché 90 giorni) del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento dei dati catastali relativi agli immobili che hanno perduto i requisiti di ruralità. Sulla base delle modifiche apportate, tale termine viene prorogato dal 30 novembre 2007 al 31 ottobre 2008. Il comma 7-bis dell’articolo 26, invece, rinvia di un anno il termine entro il quale le imbarcazioni che esercitano l'attività di pesca debbono dotarsi di apposite strumentazioni volte a garantire la sicurezza delle imbarcazioni stesse (cosiddetto sistema blue-box). L'adeguamento delle imbarcazioni in tempi eccessivamente brevi, infatti, a causa degli elevati costi delle strumentazioni stesse, inciderebbe in maniera rilevante sulle imprese del settore ittico che, come è noto, sottolinea la relatrice, stanno affrontando da tempo una difficile situazione di crisi sulla quale la Commissione Agricoltura del Senato ha focalizzato più volte la propria attenzione, da ultimo con l'esame di un apposito disegno di legge che contiene una serie di misure volte ad affrontare i problemi del comparto ittico.

 

Il sottosegretario MONGIELLO esprime apprezzamento per la relazione, che dichiara di condividere, svolta dalla senatrice Pignedoli.