Legislatura 15ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 133 del 26/02/2008
Azioni disponibili
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2008
133ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
La senatrice PIGNEDOLI (PD-Ulivo), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.
In particolare, rileva che il provvedimento prevede, all'articolo 11, che, a decorrere dal 15 gennaio 2008, l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di Agenzia, la cui sede è individuata, dal decreto-legge stesso, nella città di Foggia. L'Agenzia, inoltre, viene sottoposta alla sorveglianza del Ministero della salute, mentre è prevista l'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proposto dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per definire gli aspetti organizzativi e il funzionamento dell'Agenzia stessa. Tali modifiche, come emerge anche dalla relazione di accompagnamento del provvedimento d'urgenza, si sono rese necessarie per dare attuazione all'ordine del giorno, presentato alla Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, ed accolto dal Governo il 15 dicembre scorso, che impegnava l’Esecutivo a procedere ad una trasformazione dell'Autorità, che originariamente aveva assunto la denominazione di Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, in Agenzia, con l'obiettivo di rafforzarne le funzioni alla luce di perfezionare l'assetto organizzativo previsto per l'Autorità in considerazione delle numerose e complesse funzioni di consulenza scientifica ad essa attribuite. La relatrice richiama, quindi, l'importanza dell'articolo in esame che rappresenta un significativo contributo nella valorizzare dei profili della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori, sui quali la Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha manifestato una particolare sensibilità nel corso della legislatura. L'Agenzia per la sicurezza alimentare, infine, potrà costituire, una volta che ne sia assicurata la piena operatività, un importante organismo di riferimento, a livello nazionale, per l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) istituita nel 2002, con sede nella città di Parma. L'articolo 26, comma 1, invece, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008) il termine per la conclusione delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato sulla base della legge fallimentare, mentre è prevista, in caso di mancata presentazione e approvazione della proposta stessa, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali). Il comma in esame, inoltre, proroga al 31 dicembre del 2008, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile stabilisce per le società cooperative.
Inoltre, in merito ai consorzi agrari, la relatrice evidenzia che il comma 5 dell'articolo in esame, prevede la riapertura del termine, scaduto lo scorso 29 settembre, entro il quale il personale dei Consorzi agrari in liquidazione, avrebbe dovuto essere posto in mobilità collettiva per poter essere, in un secondo momento, inquadrato presso le regioni e gli enti locali, anche attraverso una previa ed adeguata riqualificazione professionale del personale stesso. Particolarmente significative, prosegue la relatrice, risultano le disposizioni, contenute nell'articolo 27, in materia di riordino dei consorzi di bonifica. A tale riguardo ricorda che i consorzi di bonifica sono già stati oggetto di un recente intervento normativo ad opera della scorsa legge finanziaria che ha previsto, all'articolo 2, commi 35-37, la riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi o, in alternativa, la soppressione o il riordino dei consorzi stessi. L'articolo 27, comma 1, nella formulazione che risulta a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nel corso dell'esame del decreto-legge, prevede che entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o soppressione dei consorzi stessi secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l’abrogazione dei commi 36 e 37 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, richiamati in precedenza. Pertanto, in base al testo del disegno di legge in esame, come risultante dalle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, rileva la relatrice, il riordino in oggetto riguarderà solamente i consorzi di bonifica, risultando esclusi i consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, mentre la prevista riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi stessi, prevista dalla scorsa legge finanziaria, non si applicherà ai membri eletti che partecipano agli organi a titolo gratuito.
Il provvedimento d'urgenza, inoltre, proroga, all’articolo 26, comma 2, al 31 dicembre di quest'anno, il termine per la conservazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il cui compito è quello di concedere dei prestiti agevolati per l'acquisto di macchine agricole e attrezzature connesse. La relatrice segnala, inoltre, che il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’iter presso la Camera dei deputati, interviene sulla legge istitutiva dell’albo professionale degli agrotecnici ampliando l’ambito delle attività di consulenza che tali operatori possono fornire con riguardo ai progetti di opere di trasformazione e riordino fondiario, mentre il comma 3 proroga a tutto il 2008 l’attività del Commissario di Governo per le emergenze nel settore zootecnico. Il comma 4, invece, prevede una proroga di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge del termine previsto, a favore dei soci di cooperative in stato di fallimento, per accedere alle garanzie stabilite dalla legge n. 237 del 1993 che ha previsto l’assunzione a carico dello Stato delle garanzie concesse dai soci a favore delle cooperative la cui insolvenza era stata accertata dall’autorità giudiziaria. Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’iter presso la Camera dei deputati riconosce al Comune di Sanremo le risorse già previste per la realizzazione del mercato florovivaistico a condizione che il Comune stesso, entro il 2008, dia seguito agli impegni di destinazione previsti per le opere finanziate. Il comma 6, inoltre, differisce al 30 aprile del 2008 il termine per la definizione del piano di rientro finanziario previsto per il risanamento e la successiva trasformazione in società per azioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Il comma 7, invece, autorizza il MIPAF a ricorrere alle risorse preveste per il Fondo per le crisi di mercato, istituito con la legge finanziaria 2007, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno in corso, per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione centrale del Dicastero, assicurando così al ministero una dotazione di risorse umane che consenta la continuità di funzionamento dell'amministrazione stessa attraverso il personale tuttora in servizio. Il comma 7-ter, infine, estende ulteriormente l’attività consentita agli agrotecnici, facendovi rientrare anche gli atti di aggiornamento catastale.
Tra le modiche di particolare rilievo introdotte dalla Camera dei deputati al provvedimento d'urgenza, la relatrice segnala, infine, l’articolo 26-bis, che contiene una proroga in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale e il comma 7-bis dell’articolo 26. In particolare l’articolo 26-bis prevede un differimento di sette mesi (anziché 90 giorni) del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento dei dati catastali relativi agli immobili che hanno perduto i requisiti di ruralità. Sulla base delle modifiche apportate, tale termine viene prorogato dal 30 novembre 2007 al 31 ottobre 2008. Il comma 7-bis dell’articolo 26, invece, rinvia di un anno il termine entro il quale le imbarcazioni che esercitano l'attività di pesca debbono dotarsi di apposite strumentazioni volte a garantire la sicurezza delle imbarcazioni stesse (cosiddetto sistema blue-box). L'adeguamento delle imbarcazioni in tempi eccessivamente brevi, infatti, a causa degli elevati costi delle strumentazioni stesse, inciderebbe in maniera rilevante sulle imprese del settore ittico che, come è noto, sottolinea la relatrice, stanno affrontando da tempo una difficile situazione di crisi sulla quale la Commissione Agricoltura del Senato ha focalizzato più volte la propria attenzione, da ultimo con l'esame di un apposito disegno di legge che contiene una serie di misure volte ad affrontare i problemi del comparto ittico.
Il sottosegretario MONGIELLO esprime apprezzamento per la relazione, che dichiara di condividere, svolta dalla senatrice Pignedoli.
La relatrice PIGNEDOLI (PD-Ulivo) , illustra, quindi, una proposta di parere favorevole, con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).
Il senatore PICCIONI (FI) e la senatrice ALLEGRINI (AN) preannunciano la loro astensione sulla proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dalla relatrice.
Il presidente CUSUMANO , verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dalla senatrice Pignedoli (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).
La Commissione approva.
Il presidente CUSUMANO sospende quindi brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,40.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: esame e approvazione del documento conclusivo.
Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 giugno scorso.
La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) , relatrice, richiama i numerosi elementi informativi acquisiti dalla Commissione nel corso dell’indagine conoscitiva, che ha consentito alla Commissione di valutare le potenzialità offerte dallo sviluppo delle biomasse per il comparto primario. Richiama, quindi, l’opportunità che, nel favorire il processo di sviluppo delle biomasse, venga garantita agli imprenditori agricoli una convenienza economica compatibilmente con i profili di sostenibilità ambientale e richiama l’attenzione della Commissione sull’importanza di evitare l’importazione massiccia di oli vegetali dai Paesi in via di sviluppo, come sta avvenendo nel caso dell’olio di palma. Si sofferma, altresì, sulla necessità che lo sviluppo delle biomasse, evidenziato anche dai rappresentanti della FAO intervenuti in audizione, non pregiudichi la produzione ad uso alimentare a favore delle produzioni no food. Sottolinea, quindi, la necessità di delineare un modello di sviluppo per il settore agroenergetico in Italia, che tenga effettivamente conto delle caratteristiche del territorio. La relatrice richiama, inoltre, gli elementi informativi acquisiti dalla Commissione in occasione di una missione condotta in Germania, che ha evidenziato le grandi potenzialità rappresentate dall’impiego dei sottoprodotti dell’agricoltura e richiama le opportunità di sviluppo, particolarmente significative, offerte dal settore delle biomasse legnose. Nel sottolineare, infine, le potenzialità offerte per lo sviluppo delle agroenergie dai Piani di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, che le Regioni si apprestano ad attuare, rileva che l’indagine conoscitiva ha evidenziato potenzialità inespresse di rilievo per il settore agroenergetico in Italia, il cui sviluppo potrebbe migliorare la redditività delle imprese agricole e apportare sostanziali benefici in termini energetici nelle aree rurali.
Conclude, quindi, richiamando il sistema di incentivi per lo sviluppo delle agroenergie contenuti nella legge finanziaria per il 2008, introdotti anche grazie al contributo della Commissione agricoltura del Senato, e si sofferma sulla necessità di un intervento di razionalizzazione e sistematizzazione del quadro legislativo in materia di agroenergie, attraverso la definizione giuridica dei distretti agroenergetici e la realizzazione degli accordi di programma.
Illustra, quindi, una proposta di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).
Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CUSUMANO, accertata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione la proposta di documento conclusivo, cui propone di allegare, ai fini della pubblicazione degli atti, oltre agli atti dell’indagine, la documentazione raccolta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell’uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario.
La Commissione all’unanimitàapprova la proposta di documento conclusivo, disponendo la pubblicazione degli atti dell'indagine nei termini proposti dal Presidente.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente CUSUMANO informa che la seduta, già convocata domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 15, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
Il presidente CUSUMANO rivolge quindi un sentito ringraziamento ai senatori delle forze politiche di maggioranza e di opposizione e al rappresentante del Governo per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Esprime, altresì, un particolare apprezzamento per l’impegno e il contributo di approfondimento fornito dall’Ufficio di Segreteria.
La senatrice ALLEGRINI (AN), a nome dei Gruppi di opposizione, si associa, in particolare, a tale ultima considerazione svolta dal presidente Cusumano.
La seduta termina alle ore 15,55.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013
La 9a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
richiama l’attenzione della Commissione di merito sull’importanza di assicurare la piena operatività in tempi rapidi, mediante lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare che può costituire un importante organismo di riferimento per l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), e rappresenta un ulteriore strumento per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori;
in merito alle previsioni relative agli organismi di sviluppo dell’irrigazione, sottolinea la necessità di incentivare l’impiego, in agricoltura, delle moderne tecnologie che assicurino un maggior risparmio idrico mediante un utilizzo razionale delle risorse stesse;
rileva, infine, l’opportunità di prorogare i termini in materia di agevolazioni fiscali per il settore ittico in considerazione del grave stato di crisi che ha colpito tale comparto negli ultimi anni e che risulta ulteriormente aggravato dal recente aumento del prezzo dei carburanti.
DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL’USO DI BIOMASSE E DI BIOCARBURANTI DI ORIGINE AGRICOLA E SULLE IMPLICAZIONI PER IL COMPARTO PRIMARIO
(Doc. XVII, n. 7)
1. Biomasse e biocombustibili: il quadro normativo
1.1 Definizioni
L'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, che include le biomasse tra le fonti rinnovabili, definisce biomassa "la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani".
Lebiomasse, per fini di interesse agricolo, si possono dividere in:
- Biomasse combustibili: materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate o da trattamento meccanico di coltivazioni agricole non dedicate, da interventi selvicolturali, da lavorazione meccanica di legno vergine e prodotti agricoli, sansa di oliva disoleata;
- Biocombustibili liquidi: biodiesel, bioetanolo e biometanolo, olii di semi, etc.
Dunque i biocarburanticostituiscono un'applicazione delle biomasse.
L'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo del 30 maggio 2005 n. 128 definisce biocarburante un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa.
I principali biocarburanti sono l'etanolo ed il biodiesel.
La tecnologia di produzione dell'etanoloimplica la fermentazione dello zucchero ottenuto direttamente dalla canna da zucchero o dalla barbabietola o indirettamente tramite la conversione dell'amido contenuto nei cereali. L'etanolo prodotto è quindi distillato per produrre un liquido usato come carburante. Tale carburante può essere usato in miscela con la benzina oppure in modo puro; in tal caso sono necessarie modifiche al motore delle automobili convenzionali.
Il biodiesel è un combustibile biodegradabile derivato da fonti rinnovabili che si può ottenere attraverso diversi procedimenti, come l’esterificazione e la trans-esterificazione. Può essere prodotto a partire da grassi animali o da oli vegetali. Il biodiesel sostituisce totalmente o parzialmente l’olio diesel derivato da petrolio in motori ciclodiesel da trazione (camion, trattori, automobili) o fissi (generatori di elettricità, calore, etc). Può essere usato puro o miscelato al diesel in diverse proporzioni. La miscela del 2 per cento di biodiesel è indicata tramite la sigla B2, in cui il numero indica la percentuale di biodiesel aggiunta al combustibile tradizionale, sino ad arrivare al biodiesel puro, denominato B100.
1.2 Le politiche comunitarie
A livello comunitario, nell’ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC) sono state previste misure volte a incentivare le produzioni agroenergetiche. In particolare, il regolamento n. 1782 del 2003 (articolo 55) ha escluso dall’obbligo di ritiro (set aside) i terreni utilizzati per le coltivazioni agroenergetiche. Gli Stati membri possono corrispondere aiuti nazionali per coprire fino al 50 per cento dei costi associati all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione (articolo 56).
E' inoltre previsto (articolo 88) un aiuto comunitario accoppiato pari a 45 euro/ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche. Si intendono per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione di:
- prodotti considerati biocarburanti elencati nell'articolo 2, par. 2 della direttiva 2003/30/CE
- energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.
Tuttavia, l'articolo 89 del regolamento limita l'aiuto ad una superficie massima di due milioni di ettari.
Il 22 settembre 2006 la Commissione europea ha presentato una relazione sulla revisione del regime a favore delle colture energetiche unitamente ad una proposta di regolamento intesa a modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, e a modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2006)500). Sulla base di tale proposta è stato adottato il regolamento 2012/2006 che ha modificato alcuni articoli del regolamento 1782/2003.
Secondo la relazione della Commissione, nei primi due anni di attuazione del regolamento le superfici medie per le quali è stata presentata domanda di aiuto sono state notevolmente inferiori alla superficie massima ammessa, tuttavia i dati preliminari relativi al 2006 mostrano una tendenza marcata all'aumento. I Paesi che si sono maggiormente avvalsi del regime nel 2005 sono stati la Germania, la Francia ed il Regno Unito. La Commissione nota tuttavia che una parte della produzione di colture energetiche non beneficia né dell'aiuto per il ritiro dei seminativi né di quello per le colture energetiche. Infatti, secondo le stime della Commissione il 38 per cento circa delle superfici seminate a colza e ravizzone per la produzione di biodiesel nella campagna 2005/2006 non hanno presentato domanda di aiuto. Ciò sembrerebbe doversi attribuire alla complessità oneri amministrativi e ad una rigidità rispetto alla scelta dello sbocco finale delle colture.
Secondo la Commissione, per quanto riguarda il bioetanolo è probabile che le capacità produttive si quadruplichino tra il 2005 ed il 2008 in particolare in Francia, Germania e Spagna.
Sulla base della relazione della Commissione è stato adottato il regolamento 2012/2006 il quale ha esteso, a partire dal 2007, il regime di aiuto in favore delle colture energetiche ai nuovi Stati membri dell'UE e ha aumentato la superficie massima garantita da 1,5 a 2 milioni di ettari.
La direttiva comunitaria n. 30 dell'8 maggio 2003 ha come scopo la promozione dell'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti.
Essa ha previsto che una percentuale crescente di carburanti da autotrazione dovesse essere costituita da biocarburanti. In particolare è previsto un obiettivo del 2 per cento entro il 31 dicembre 2005 e del 5,75 per cento entro il 31 dicembre 2010. Si tratta di obiettivi indicativi che non hanno alcuna efficacia obbligatoria.
La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 e poi in seguito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 all'articolo 2-quater, modificato dalla legge finanziaria 2007.
Al riguardo, secondo quanto si può leggere nella relazione trasmessa dall'Italia alla Commissione europea, per l'anno 2005 la quota di biocarburanti immessa nel mercato italiano è risultata inferiore all'obiettivo previsto dalla direttiva in quanto pari allo 0,505 per cento in potere energetico del quantitativo complessivo di benzina e gasolio.
La direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 16 prevede la possibilità di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa quando questi sono costituiti o contengono prodotti derivati dalla biomassa.
Tali concessioni fiscali sono però considerate alla stregua di aiuti di Stato e devono pertanto ottenere l'autorizzazione della Commissione europea prima di essere applicate. L'esame della Commissione serve ad evitare indebite distorsioni della concorrenza e si basa sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che tiene conto degli effetti positivi che può avere l'energia prodotta da biomasse rispetto a quella ottenuta da combustibili fossili.
Infine il 23 gennaio 2008 la Commissione ha approvato la Comunicazione n. 30 "Due volte 20 per il 2020" con la quale delinea la strategia dell’Unione contro il cambiamento climatico e per lo sviluppo dell’energie rinnovabili, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio dei Ministri UE nel marzo del 2007.
Si prevede in particolare che saranno soggetti all’obiettivo di riduzione del 10 per cento rispetto ai livelli delle emissioni del 2005 anche i settori economici fino ad oggi non compresi nel sistema di controllo e scambio e, fra di essi, l’agricoltura.
Per quanto concerne l’obiettivo fissato dal Consiglio dei Ministri UE nel marzo del 2007 di raggiungere il 10 per cento di approvvigionamento di biocarburanti sul consumo totale di benzina e gasolio da autotrazione, la citata Comunicazione della Commissione introduce innovativi indirizzi in materia di criteri relativi alla sostenibilità ambientale. In particolare per i biocarburanti si prevedono criteri minimi sulle emissioni di gas serra, criteri vincolanti sulla biodiversità, con riferimento anche al divieto di cambiare alcune destinazioni del suolo, nel quadro di un sistema di certificazione che assicuri che i vantaggi ambientali dei biocarburanti siano superiori agli eventuali svantaggi.
La Commissione si impegna inoltre a promuovere, in tutte le sue politiche, un rapido sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione.
1.3 La legislazione in Italia
La legge 2 dicembre 1998, n. 423 ha dato il via - all'articolo 3, comma 4 - ad un programma nazionale denominato "Biocombustibili" al fine di promuovere le azioni nazionali per la riduzione delle emissioni gassose derivanti dall'applicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza di Kyoto. Per la realizzazione del predetto programma la legge del 1998 aveva autorizzato la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.
In seguito è intervenuto il CIPE con la delibera 15 febbraio 2000 che ha dato attuazione alla citata disposizione legislativa approvando il programma. Esso definisce in particolare come biocombustibili: l'insieme di quelle biomasse o prodotti derivanti dalle biomasse che presentano caratteristiche fisico-chimiche tali da renderli utilizzabili in processi di combustione od altra trasformazione termochimica.
I fondi per tale iniziativa sono confluiti nel Fondo unico per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, istituito nell'esercizio 2003 sulla base dell'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (legge 448/2001). Le risorse per il programma biocombustibili a legislazione vigente ammontano 2,582 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, salvo che in sede di riparto del fondo unico investimenti non si decida uno stanziamento diverso.
Con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) sono state introdotte numerose disposizioni in materia. Si tratta in particolare dei commi 367-383 dell'articolo unico della legge citata.
Il comma 367della legge finanziaria 2007 hamodificato l'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, che ha fissato gli obiettivi indicativi nazionali relativi all’immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili[1]. Gli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti sono stati modificati, anche per cercare di risolvere il contenzioso comunitario, mantenendo l’obiettivo del 2,5 per cento, ma anticipandolo al 31 dicembre 2008 e prevedendone l’ulteriore innalzamento al 5,75 per cento per la data del 31 dicembre 2010.
Le nuove soglie risultano pertanto così fissate:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
Il comma 368della legge finanziaria 2007 hasostituito integralmente l'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,contenente disposizioni per promuovere la produzione e il consumo di biomasse e biocarburanti di origine agricola.
In base alla sostituzione dell’articolo 2-quater operata dal comma 368,a decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo, nell'anno successivo, una quota minima di biocarburanti.
Si tratta dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4 del nuovo testo dell’articolo 2-quater, cioè del biodiesel, del bioetanolo, dell’ETBE e del bioidrogeno.
Le modalità di immissione sono definite nel comma 3 del novellato articolo 2-quater, il quale rinvia ad un apposito decreto la fissazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per l'attuazione di tale obbligo, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche ed in base a criteri che in via prioritaria tengano conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o da contratti ad essi equiparati. Il decreto dovrà essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.
Per assolvere all’obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti, i soggetti sopra indicati possono anche acquistare, in tutto o in parte, l'equivalente quota di immissione o i relativi diritti da altri soggetti.
Il comma 2 dell’articolo 2-quater, nel testo novellato prevede che la quota minima di immissione, calcolata sulla base del tenore energetico, sia inizialmente fissata all' 1 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente. A partire dal 2008 tale quota minima è fissata nella misura del 2 per cento.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 3 mesi, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche. Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni sono versati al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento dello stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
Il comma 5 dell’articolo 2-quater, nel testo novellato prevede che la sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale: a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
Il comma 6 dell’articolo 2-quater, nel testo novellato prevede che le pubbliche amministrazioni stipulino contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
Il comma 7 dell’articolo 2-quater, nel testo novellato equipara il biogas al gas naturale ai fini di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il comma 8 dell’articolo 2-quater, nel testo novellato dal predetto comma 368 della finanziaria 2007, prevede che gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine gli operatori realizzano un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
Il comma 369della legge finanziaria 2007, modifica l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), al fine di prevedere che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. La materia prima deve provenire, in misura prevalente, dal fondo dell’agricoltore che beneficia delle agevolazioni.
Il comma 370dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 369 - stimato pari a un milione di euro a decorrere dal 2007 - si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244 del 2005).
Il comma 371, icommi 374-377e ilcomma 379della legge finanziaria 2007, modificano in più parti il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (recante Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi). Peraltro i commi 372 e 373 recano altre modifiche allo stesso decreto legislativo con efficacia a partire dal 2008 (si veda oltre).
Il comma 371introduce unnuovo articolo 22-bis - disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa.
Il comma citato elimina la vigente esenzione dall’accisa per il biodiesel, sostituendola con un’accisa da applicare, per l’anno 2007, con aliquota pari al 20 per cento della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo testo unico, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate.
La modifica viene inquadrata nell’ambito di un nuovo programma pluriennale dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010.
Con decreto interministeriale (del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali), saranno determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori. Sarà data priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Il decreto dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione e con lo stesso decreto saranno stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate.
Per ogni anno di validità del programma, i quantitativi del contingente che risultino, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché siano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinunzia, totale o parziale, da parte di un beneficiario alle quote risultanti dalla predetta ripartizione, le stesse vengono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
La concessione di un’aliquota d’accisa agevolata sul biodiesel dovrà essere sottoposta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.
Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale trovano applicazione, in quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
Si prevede, inoltre (articolo 22-bis, comma 2), che nelle more dell’approvazione comunitaria e dell’entrata in vigore del decreto relativo al programma per il biodiesel, per l’anno 2007 una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al regolamento n. 256 del 2003 dall’Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunitaria, i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell’accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiere e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità.L’eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del programma pluriennale per i due anni successivi.
Viene stabilito, inoltre (articolo 22-bis, comma 3), che entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, è rideterminata la misura dell’agevolazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali), da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma.
Si prevede, inoltre (articolo 22-bis comma 4), che a seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione, il contingente agevolato è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento del contingente richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’autorizzazione stessa.
Infine, il comma 5 del nuovo articolo 22-bis dispone che per il solo 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui al comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel testo vigente.
Il comma 374 della legge finanziaria 2007 dispone che, per l'anno 2007, la quota del contingente agevolato di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, pari a 180.000 tonnellate è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. La copertura degli oneri è assicurata a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
Il comma 375della legge finanziaria2007dispone che per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel del nuovo programma pluriennale da assegnare secondo le modalità dettate dall’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che risultassero non assegnati al termine dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 422 della medesima legge.
Il comma 376prevede che gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico sulle accise, relativi al progetto sperimentale, con una accisa ridotta, per l’uso di determinati prodotti impiegati come carburanti a ridotto impatto ambientale (bioetanolo, ETBE, biomasse, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504 del 1995), non utilizzati negli anni 2005 e 2006, siano destinati per il 50 per cento all’incremento del contingente di biodiesel nell’ambito del nuovo programma pluriennale, e per il restante 50 per cento al Progetto sperimentale «bioetanolo», destinando in ogni caso un importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione nel settore bioenergetico.
Il comma 377 dispone che in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel nell’ambito del nuovo programma triennale, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del medesimo testo unico.
Il comma 378,modifica l'articolo 1, comma 422, della sopra citata legge finanziaria 2006 al fine di prevedere che l'importo destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, non deve essere utilizzato tenendo conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione di esperti sui biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il comma 379precisa che, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378 per intesa di filiera e per contratto quadro si intendono gli istituti disciplinati dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102[2]. La disposizione specifica "Senza comportare restrizioni della concorrenza". La specificazione normativa sembra collegarsi alla segnalazione dell’Autorità antitrust[3] su cui si veda oltre.
I commi 372 e 373, prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nuove disposizioni relative all’aliquota d’accisa ridotta sui biocarburanti, di cui al nuovo articolo 22-bis del Testo unico delle accise, introdotto dal predetto comma 371della legge finanziaria 2007 di cui sopra.
In particolare il comma 372 provvede a sostituire, con decorrenza 2008, il comma 5 dell’articolo 22-bis del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il comma 5 dell'articolo 22-bis, neltesto novellato a decorrere dal 1° gennaio 2008 dal comma 372 in esame, stabilisce nell'ambito di un programma triennale, finalizzato all’incremento dell'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.
Il comma 372 in esame provvede altresì ad introdurre nell’articolo 22-bis i commi 5-bis e 5-ter sempre con decorrenza al 2008.
Il comma 5-bis,rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, la fissazione, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, dei criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita.
E’ previsto inoltre che con cadenza semestrale dall’inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti, in modo tale che possa essere eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione. La rideterminazione è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla fine del semestre.
Il nuovo comma 5-ter,prevede invece che in caso di aumento dell’aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I, l’aliquota di accisa relativa all’ETBE, sia conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo dell’8 maggio 2003 relativa alla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
Il comma 373 subordina infine l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 372, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
I commi 380 e 381dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, dispongono l’esenzione dall’accisa per l’olio vegetale puro utilizzato a fini energetici nel settore agricolo.
In base al comma 380, l’esenzione è concessa entro l’importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall’anno 2007.
La condizione per fruire dell’agevolazione è che l’impiego dell’olio vegetale puro sia a fini energetici e per autoconsumo nell’ambito dell’impresa singola o associata.
Per la definizione di olio vegetale puro, occorre far riferimento all’allegato 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128[4]. In base a tale disposizione l’olio vegetale puro è l’olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.
Il comma 380 rinvia inoltre la definizione delle modalità per l’accesso all’agevolazione in questione ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
In base al comma 381, all’onere derivante dall’attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244[5].
I commi 382 e 383della legge finanziaria 2007, demandano a un decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione della disciplina dei certificati verdi, al fine di incentivare l’impiego di prodotti di origine agricola e zootecnica.
Notevoli innovazioni in materia di incentivazioni all’uso energetico delle biomasse sono stati in seguito introdotti con il decreto 1 ottobre 2007, n.159, collegato alla legge finanziaria per il 2008, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222.
L’articolo 26, comma 4-bis, sostituisce integralmente il già citato articolo 1, comma 382, della legge finanziaria per il 2007, dando vita ad un nuovo specifico regime di incentivazione agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati dalle biomasse agroforestali. Si potrà in particolare accedere ai nuovi incentivi nel caso in cui le biomasse ed il biogas derivino da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, e nel caso in cui siano stati ottenuti da intese di filiera o contratti quadro, così come disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102/2005, oppure da "filiere corte", ossia quelle in cui i prodotti sono ricavati entro un raggio di 70 km. dall’impianto che li utilizza per generare elettricità.
Nel caso siano rispettate le suddette condizioni viene definita una duplice tipologia di incentivi:
- per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 Mw la possibilità di moltiplicare per il coefficiente 1,8 l’energia elettrica prodotta nell’anno precedente ai fini del riconoscimento del numero dei certificati verdi;
- per gli impianti di potenza non superiore ad 1 Mw la riforma prevede la possibilità di scegliere tra il regime dei certificati verdi e una tariffa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni Kw elettrico.
In entrambi i casi la durata degli incentivi è pari a 15 anni. E’ prevista inoltre la possibilità di cumulare tali incentivi con altri incentivi pubblici, non eccedenti il 40 per cento dell’investimento totale, e la definizione di criteri di tracciabilità della filiera demandati ad uno specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Il successivo comma 4-ter del medesimo articolo26 apporta alcune modifiche tecniche alla disciplina in materia di biodiesel di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Di particolare rilievo quelle prevista dalla lettera a), punto 6), laddove si stabilisce, per quanto concerne il contingente esentato da accisa, che i quantitativi che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate, e dalla lettera c), laddove si prevede che, per il quantitativo di 180.000 tonnellate riservato agli accordi di filiera, l’eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato allo stesso operatore per i due anni successivi.
Il comma 4-sexies interviene sul regime fiscale degli oli vegetali non modificati chimicamente utilizzati quale carburante, per autoconsumo, nel parco macchine aziendale degli imprenditori agricoli, stabilendo che, fino ad un quantitativo annuo massimo di 5 tonnellate, non sono soggetti al regime di deposito fiscale.
Infine l’articolo 2, commi 139-140 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) dispone l’incremento al 3 per cento per l’anno 2009 della percentuale obbligatoria di miscelazione di biocarburanti nella benzina e nel gasolio, mentre il comma successivo stabilisce che, per gli anni successivi, tale quota potrà essere variata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Aspetti di rilievo per il comparto agricolo nazionale
2.1. Il Contesto
Per mettere a fuoco un tema che è di estrema importanza ed attualità nel panorama dell’intero mondo agricolo ed energetico del nostro Paese, è necessario partire, per un verso, dal contesto attuale, caratterizzato dalla crescente richiesta di petrolio e di gas naturale per la produzione di energia, quindi da eccessivi consumi e, dall’altro lato, da politiche avviate e concretizzate con il Protocollo di Kyoto del 1997 (preceduto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992), che mira alla riduzione delle emissioni di gas serra. Per quest’ultimo profilo, la sostituzione dei combustibili fossili con fonti energetiche alternative (in questo caso biomasse e di biocarburanti), associato ad un uso più razionale dell’energia prodotta, è un obiettivo sempre più imperativo della politica energetica.
Gli usi delle biomasse riguardano, in sintesi, il riscaldamento domestico a legno, la creazione di elettricità (e ciò può avvenire con la combustione di legno e residui della lavorazione di biogas in apposite centrali in grado di produrre energia elettrica e termica) e, infine, i biocarburanti per i trasporti (i due filoni sono il biodiesel e il bietanolo).
Si devono affrontare i tre grandi filoni delle bioenergie: biocarburanti, biogas ed energie da legno. Per quanto riguarda i primi, ne esistono sostanzialmente due: il biodiesel, che deriva dai semi oleosi, e il bioetanolo, che deriva da cereali, canna da zucchero, barbabietola e cassava. I biocarburanti sono un’alternativa tecnicamente valida giacché sono miscelabili con i combustibili tradizionali e quindi non necessitano di particolari avanzamenti tecnologici per il loro consumo e distribuzione. I biocarburanti rappresentano l’unica fonte energetica alternativa al petrolio utilizzabile nel settore dei trasporti (si stima che nell’UE il settore dei trasporti sia responsabile del 21 per cento delle emissioni totali di gas ad effetto serra).
2.2. Biocarburanti
L’Europa si colloca molto bene nel campo della produzione del biodiesel: nel complesso, essa ha prodotto 3,1 milioni di tonnellate nel 2005. Anche l’Italia ha una produzione abbastanza elevata con 396.000 tonnellate. È molto significativo che l’80 per cento dei semi oleosi utilizzati per produrre biodiesel in Italia viene importato da altri Paesi.
Per quanto riguarda invece la produzione di bioetanolo, l’Europa è in una posizione assolutamente modesta: stiamo parlando infatti di 1,5 milioni di tonnellate che, tra l’altro, vengono prodotte principalmente in Francia, Spagna, Svezia, Germania e Polonia. Il primo produttore in termini di capacità produttive e di esportazione è il Brasile, poiché produce oltre 14 milioni di tonnellate e destina il 50 per cento della produzione di canna da zucchero alla produzione di etanolo. Quest’ultimo è utilizzato in miscela fino al 25 per cento. I motori delle auto ad etanolo riescono ad utilizzare molto bene anche miscele variabili ed hanno di conseguenza una grande diffusione, dato che rappresentano addirittura il 66,7 per cento delle immatricolazioni del Brasile. Anche gli Stati Uniti hanno una produzione molto rilevante di etanolo, che supera i 16 milioni di tonnellate, dovuta anche ad una politica di incentivi che prevede detassazioni e sgravi fiscali. Infine anche la Cina si sta muovendo in questa direzione: negli ultimi anni ha attivato 200 siti per una produzione di 1 milione di tonnellate l’anno, quindi si presenterà nel panorama mondiale con notevole impatto.
È interessante osservare i costi comparati di produzione del bioetanolo e del biodiesel. Negli Stati Uniti la materia prima grano ha un costo di produzione per litro di 0,545 dollari, a fronte dei 0,289 dollari circa del mais; nell’Unione europea siamo invece a 0,573 dollari per il grano e a 0,448 dollari per il mais, quindi parliamo di costi di produzione alquanto rilevanti. Per quanto riguarda la canna da zucchero, in Brasile essa ha un’incidenza di costo di 0,219 dollari, quindi risulta molto vantaggiosa, tant’è vero che, come sintesi, si può dire che normalmente il costo di produzione del bioetanolo è superiore al costo della benzina, al netto delle tasse, tranne che nei due casi citati: il bioetanolo prodotto negli Stati Uniti dal mais e il bioetanolo prodotto dalla canna da zucchero in Brasile. In tutti gli altri casi il costo del bioetanolo risulta più alto di quello della benzina. Queste valutazioni sono fatte rispetto al prezzo del barile di petrolio del 2004; tale convenienza è aumentata nel 2006 con l’innalzamento del prezzo del barile. Rimane in ogni caso non conveniente l’etanolo prodotto dalle bietole o dal grano.
In generale (salvo il caso del Brasile, che però ha costi di produzione molto bassi), tutte le produzioni di biocarburante ricevono forme di incentivo statale in termini di sostegno alla produzione o di riduzioni ed esenzioni da tasse e accise. In Europa la riduzione dell’accisa si colloca su una media di 0,30 euro per litro.
Si stima che ad oggi nei Paesi OCSE per realizzare un 3 per cento di biocombustibili, rispetto al fabbisogno complessivo di carburanti liquidi, la spesa da destinare ad interventi di sostegno sia di circa 10 miliardi di dollari l’anno. Per quanto riguarda poi l’utilizzo delle terre, se si volesse realizzare una produzione di biocarburanti che coprisse il 10 per cento dell’attuale consumo di carburanti (obiettivo dell’Unione europea), negli Stati Uniti e nel Canada sarebbe necessario destinarvi 30 per cento delle attuali superfici arabili, mentre nell’Europa a 15 arriveremmo addirittura al 72 per cento. Questo è un dato assolutamente significativo. In Brasile la situazione è completamente diversa: per coprire il 10 per cento del fabbisogno con biocarburanti è necessario il 3 per cento della superficie di quel Paese. Ciò è legato soprattutto al fatto che in Brasile ci sono bassi consumi energetici a fronte di estensioni di superficie molto più ampie.
Queste considerazioni ci riportano al tema della competizione tra le produzioni food e quelle no food ed alla necessità di affrontare tali questioni con grande equilibrio per evitare di creare un’eccessiva competizione per quanto attiene la domanda di terra. Alcune riflessioni riguardano, quindi, i rischi legati alla competizione nell’allocazione della terra, che sono rischi reali, tenuto conto dei dati a disposizione. La domanda di terra da destinare a no food potrebbe invece ridursi nel momento in cui si realizzassero i progressi tecnologici necessari alla produzione di etanolo da biomasse cellulosiche o ligno-cellulosiche, considerata attualmente la nuova frontiera che potrebbe divenire operativa nel prossimo decennio.
2.3. Biogas
Un altro aspetto da verificare riguarda la produzione di biogas, che potrebbe rappresentare una valida prospettiva su cui fondare anche un equilibrio forte fra produzioni agricole ed dei sottoprodotti. In Europa c’è una buona produzione di biogas, in particolare nel Regno Unito ed in Germania (in quest’ultima vi sono oltre 2.700 impianti che utilizzano i liquami zootecnici). Il biogas è utilizzato per circa due terzi per la produzione di energia elettrica e per un terzo per la produzione di energia termica. Ancora residuale è la trasformazione del biogas in carburante per autotrazione, benché in Svezia vi siano 800 mezzi pubblici ed un treno alimentato da biogas. Tale situazione ha avuto uno sviluppo soprattutto per effetto della direttiva nitrati (91/676/CEE), che ha limitato la possibilità di spandere liquami sui terreni. Tale direttiva ha pertanto spostato l’attenzione sulla necessità di utilizzare questi sottoprodotti, con risultati molto positivi in diversi Paesi comunitari.
In Italia la produzione di biogas è ancora limitata: 376.000 tonnellate di petrolio equivalenti (dati 2005) e soltanto il 20 per cento che deriva dai liquami zootecnici, mentre l’80 proviene da rifiuti solidi urbani. Naturalmente le opportunità di sviluppo sono legate anche alla possibilità di creare una filiera molto corta, nella quale si possa passare direttamente dalla produzione, alla trasformazione con impianto a biogas, alla vendita all’utilizzatore finale dell’energia elettrica che si produce durante la trasformazione, con indubbi vantaggi sul piano della competitività e della compatibilità economica. Secondo le stime correnti gli impianti a biogas sono ammortizzabili in un lasso di tempo che va dai quattro agli otto anni in relazione agli incentivi previsti dalla Legge finanziaria per il 2008.
La digestione anaerobica di biomasse umide è al momento la tecnologia più diffusa nelle aziende agricole italiane, soprattutto nel settore zootecnico, anche in relazione alla flessibilità degli impianti ed ai costi contenuti.
2.4. Biomasse legnose
Per ciò che concerne la biomassa lignocellulosica, il legno rappresenta una percentuale importante dell’energia da fonti rinnovabili; stiamo parlando del 27,5 per cento, con un uso stimato in 15 milioni di tonnellate, pari a 4,6 milioni di tonnellate di petrolio. Si tratta di un mercato in espansione soprattutto per la domanda di pellet e cippato per le caldaie domestiche, che hanno nel frattempo raggiunto livelli di rendimento assolutamente paragonabili a quelli delle altre energie. Si tratta infatti di un rendimento dell’80-90 per cento, al pari di normali caldaie a gas o a gasolio, a testimonianza del fatto che l’evoluzione della tecnologia ha consentito di ottenere un risultato molto importante. Vi è un’esperienza di filiera corta in Basilicata in cui si utilizza legno e si produce energia elettrica e calore da parte delle imprese agricole con un buon livello di remuneratività. Certamente non si possono trascurare tutta una serie di problemi per utilizzare la filiera del bosco; è necessario innanzitutto superare il frazionamento della proprietà, che può creare difficoltà. In questo senso è evidente che anche politiche attive di settore possono aiutare a creare le condizioni di concentrazione per l’utilizzo del fattore bosco.
Di particolare interesse le esperienze, in corso di avvio con i finanziamenti dei Piani di sviluppo rurale, che riguardano la microgenerazione elettrica da biomasse legnose ed il teleriscaldamento a biomassa, quest’ultimo già presente con impianti ad elevata efficienza in Piemonte, in Lombardia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Sintesi delle audizioni svolte presso la 9a Commissione
3.1 Nella seduta del 6 febbraio 2007 è stato audito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali On. Paolo De Castro. Questi in sintesi i principali contenuti del suo intervento:
Biomasse e biocombustibili:
La situazione attuale: l’energia prodotta da biomasse, in Italia, è pari a circa 5 milioni di tonnellate di petrolio equivalente, mentre il potenziale stimato è di circa 25 milioni di tonnellate di petrolio equivalente.
Interventi necessari: prevedere un quadro organico di interventi che garantiscano una convenienza economica per gli agricoltori che investono nel settore delle agroenergie, permettendo di raggiungere, entro il 2010, l’obiettivo di un milione di ettari dedicati a colture energetiche.
Biogas – vantaggi: la realizzazione di piccoli impianti di biogas può costituire una ulteriore fonte di reddito per l’agricoltore e può contribuire a far rispettare, a livello comunitario, i limiti stabiliti dalla direttiva sui nitrati che ha sensibilmente ridotto i quantitativi di liquami zootecnici spandibili sui terreni.
Biocarburanti
Biodiesel: è opportuno prevedere una serie di interventi volti ad un maggiore utilizzo delle produzioni nazionali di colza, girasole e soia al fine di creare una filiera interna che sostituisca, progressivamente, la produzione che utilizza la materia prima importata. Prospettive: a seguito della sottoscrizione, nel 2006, del primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti, è previsto l’utilizzo, entro il 2010, di una superficie pari almeno a 240.000 ettari, interamente dedicata alla produzione di biodiesel.
Bioetanolo: è stato avviato uno specifico programma di sviluppo della filiera del bioetanolo, mediante la previsione di un finanziamento pari a 73 milioni di euro annui, fino al 2010, che consentirà la realizzazione di almeno due grandi impianti di produzione di bioetanolo in Italia.
3.2. Nella seduta del 17 aprile 2007 è stato audito il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare On. Alfonso Pecoraro Scanio. Questi in sintesi i principali contenuti del suo intervento:
Biomasse e biocombustibili
Lo sfruttamento a fini energetici delle biomasse può assumere un ruolo strategico, anche se vi è il rischio di creare delle false aspettative sull’utilizzo delle biomasse per risolvere i problemi energetici del Paese. Nel valutare le potenzialità offerte dalle biomasse si deve considerare le dimensioni e le caratteristiche del territorio privilegiando la creazione di impianti di piccole dimensioni, collocati in aree lontane dai porti, per evitare il fenomeno dell’importazione di materia prima estera nell’ambito delle filiere energetiche.
Biocarburanti
Necessità di ampie superfici coltivabili ed equilibrio tra produzioni food e no food: l’Italia presenta numerose differenze territoriali (sia in relazione alle dimensioni delle aree coinvolte, sia con riferimento alla diversità delle colture impiantate) rispetto ai principali Paesi produttori di biocarburanti tra cui il Brasile e gli Stati Uniti, con particolare riguardo al bioetanolo. In Italia, pertanto, nella promozione dei biocarburanti, sembra opportuno ricercare un equilibrio tra il mantenimento di una produzione agricola alimentare di qualità e lo sviluppo delle produzioni no food.
E’ opportuno continuare a procedere nella predisposizione di interventi, come quelli già previsti dalla legge finanziaria 2007, che si muovano nella direzione di aumentare le percentuali d’obbligo di utilizzo di biocarburanti mantenendo peraltro un forte vincolo di filiera.
3.3. Nelle sedute del 6 e 20 marzo 2007 è stato audito il Presidente dell’INEA Ing. Lino Carlo Rava. Questi in sintesi i principali contenuti del suo intervento:
Biomasse
Un maggiore ricorso alle biomasse come fonte di produzione di energia può contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dalla UE nell’abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra e nello sviluppo delle fonti rinnovabili. La promozione delle biomasse, inoltre, contribuirebbe ad affrontare i problemi di approvvigionamento energetico legati alla crescente richiesta di petrolio e di gas naturale per la produzione di energia che ha determinato un continuo rialzo dei relativi prezzi creando delle oggettive difficoltà, all’Italia e all’Europa.
In Italia l’offerta di biomasse risulta frammentata a causa dei problemi strutturali delle imprese del comparto, connotate da una piccola dimensione aziendale: a questo proposito si vedano i dati sulla ridotta superficie agricola a disposizione delle singole aziende con una media di 7,4 ettari, mentre solo il 2 per cento della superficie agricola è al di sopra dei 50 ettari. I ritardi accumulati dalle imprese nel processo di crescita dimensionale si ripercuotono quindi sulle capacità di produrre energie alternative e hanno degli effetti negativi anche sul fenomeno dell’importazione di biomasse dall’estero che, pur caratterizzate da elevati costi di trasporto, giungono, comunque, sul mercato nazionale con prezzi competitivi.
Biogas
la realizzazione di piccoli impianti di biogas in aziende agricole può rappresentare una forma di integrazione fra la produzione alimentare e la produzione non alimentare. In Italia, la produzione di biogas è molto limitata, mentre altri Paesi europei, come ad esempio la Germania, ove sono presenti oltre 2700 impianti, hanno recentemente aumentato in maniera considerevole la produzione di biogas anche per effetto della direttiva nitrati che ha limitato la possibilità di spandere i liquami sui terreni.
3.4. Nelle sedute del 20 febbraio 2007 e del 21 marzo 2007 sono stati auditi i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura , CIA e Associazione Italiana Coltivatori. Questi in sintesi i principali contenuti dell’audizione:
Biomasse
Lo sviluppo delle biomasse deve passare attraverso la realizzazione di microimpianti diffusi sul territorio che utilizzino biomasse di origine locale poiché l’importazione di materia prima estera produce dei danni economici e degli elevati costi ambientali. E’ opportuno che i microimpianti vengano gestiti da imprese agricole in forma singola o aggregata (COLDIRETTI).
Nella promozione delle biomasse si deve valutare attentamente la loro provenienza, poiché la materia prima di origine extracomunitaria può costare molto meno di quella italiana, anche se la trasformazione avviene poi sul territorio italiano, provocando l’emissione di quantitativi di CO2 .
A questo proposito sembra opportuno una revisione della disciplina del certificato verde che, attualmente, prevede una remunerazione per la materia agricola che viene utilizzata come rinnovabile, a prescindere dalla provenienza della produzione agricola stessa (CONFAGRICOLTURA).
Lo sviluppo nell’impiego delle biomasse può costituire un’opportunità nella prospettiva di una agricoltura multifunzionale, tuttavia bisogna valutare attentamente le caratteristiche dell’agricoltura italiana prevalentemente orientata alla produzione di derrate alimentari. Bisogna evitare, inoltre, l’imposizione agli agricoltori di colture a loro sconosciute o di difficile praticabilità sulle aree coinvolte (CIA).
Per promuovere adeguatamente le biomasse è fondamentale garantire una convenienza economica agli agricoltori anche attraverso la realizzazione di accordi di filiera che consentano una forma di partecipazione degli agricoltori al valore aggiunto del prodotto finito (COLDIRETTI).
Per quanto concerne il dimensionamento degli impianti occorre evitare la creazione di megaimpianti che creano problemi di indotto ambientale e sono difficilmente accettati dalle popolazioni interessate (CIA).
Biodiesel e bioetanolo
il problema della convenienza economica: gli accordi raggiunti in passato non hanno prodotto degli effetti positivi sul piano economico poiché la remunerazione del prodotto base da trasformare è stata quasi inesistente per gli agricoltori che hanno investito (CONFAGRICOLTURA).
Per raggiungere l’obiettivo di produrre, in Italia, almeno il 10 per cento di energia da biodiesel, senza ricorrere alla materia prima estera, è necessario utilizzare delle superfici di circa 400.000 ettari, procedendo ad una programmazione nell’ambito di un Piano energetico nazionale (CIA).
3.5. Nella seduta del 7 marzo 2007 sono stati auditi i rappresentanti degli organismi della cooperazione AGCI-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e ASCAT-UNCI. Questi in sintesi i principali contenuti dell’audizione:
Biomasse e biocombustibili
Gli organismi della cooperazione, in considerazione del forte radicamento sul territorio, possono farsi interpreti della promozione di piccoli impianti (da 1-3 megawatt) di microcogenerazione da biomassa per la produzione di energia e calore. Le biomasse legnose possono essere impiegate per alimentare delle centrali termiche nei piccoli comuni tra i 4.000 e i 7.000 abitanti fornendo così una risposta alle problematiche legate alla mancata metanizzazione dei piccoli comuni.
Biocarburanti
A seguito della defiscalizzazione prevista con la legge finanziaria 2007 è possibile realizzare, in particolare nell’area del Nord-Est, degli impianti (2-3) per la produzione di bietanolo. Ciascuno di questi impianti potrebbe produrre circa 2 milioni di ettolitri di bioetanolo mediante l’impiego di circa 50.000 ettari di mais.
3.6. Nella seduta del 14 marzo 2007 sono stati auditi i rappresentati della associazioni ASSICA, ASSOCARNI e ASSALZOO. Questi in sintesi i principali contenuti dell’audizione:
Biomasse e biocombustibili
Lo smaltimento dei sottoprodotti ha un costo notevole sull’intera filiera zootecnica e il loro possibile utilizzo, per la produzione di energia elettrica, consentirebbe di ricavare dei vantaggi per l’intera filiera (Assalzoo).
La promozione di impianti di biogas consentirebbe una diminuzione dei costi di mantenimento dei capi in azienda e permetterebbe di affrontare le difficoltà degli allevatori in relazione alla direttiva nitrati (Assica). L’esperienza degli impianti di Biogas è ormai sviluppata in Lombardia e in Emilia-Romagna, che ha previsto, in passato, dei contributi per la realizzazione di singoli impianti. E’ opportuno, inoltre, procedere alla creazione di impianti consortili in cui far confluire, ad esempio, le deiezioni provenienti dai comuni consorziati (Assica).
Biocarburanti
Uno degli svantaggi maggiori è costituito dalla trasformazione delle colture food in colture no food destinate ai biocarburanti (Assalzoo). Un ulteriore elemento negativo è inoltre rappresentato dal rischio, ad esempio, di un considerevole aumento del prezzo dei cereali nell’ipotesi in cui non vi sia un adeguato aumento della produzione per fornire al settore la materia prima necessaria alla produzione di biocarburanti (Assica).
3.7. Nella seduta del 27 marzo 2007 è stata audita una delegazione di Assessori in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Questi in sintesi i contenuti principali dell’audizione:
Biomasse e biocombustibili
Lo sviluppo delle biomasse può costituire una ulteriore fonte di reddito per gli agricoltori. Nella promozione delle agroenergie, tuttavia si deve avere cura dello sviluppo locale, della valorizzazione del territorio, valutando la produzione dell’energia in relazione ai profili della sostenibilità.
La Conferenza delle regioni e delle province autonome propone l’introduzione di un certificato verde unico agricolo, da corrispondere ai produttori di energia elettrica rinnovabile, che riunisca i certificati già esistenti.
Occorre procedere ad una semplificazione normativa ed amministrativa, proseguendo con l’esperienza dei contratti quadro nazionali da applicare, anche, ai contratti quadro regionali.
Biocarburanti
E’ opportuno che sia prevista la completa defiscalizzazione dei biocarburanti prodotti da imprese agricole e forestali sia nel caso di autoconsumo aziendale, sia nell’ipotesi di una vendita a terzi del prodotto, garantendo un adeguato sistema di certificazione che consenta la rintracciabilità del prodotto.
3.8. Nella seduta del 4 aprile 2007 sono stati auditi i rappresentanti delle organizzazioni ASSOBIODIESEL e ASSOCOSTIERI. Questi in sintesi i principali contenuti dell’audizione:
Biocarburanti
Il mercato del biodiesel ha bisogno di appositi incentivi (defiscalizzazione o obblighi di immissione sul mercato) poiché, allo stato attuale, la produzione industriale ha un costo più elevato rispetto a quello del carburante fossile.
Gli impianti presenti in Italia hanno una capacità di produzione di circa 1.300.000 tonnellate, mentre vi sono dei progetti per la realizzazione di altri impianti anche attraverso il processo di ristrutturazione dell’industria saccarifera.
L’Italia, avendo una capacità produttiva superiore al fabbisogno del mercato interno esporta dei quantitativi di biodiesel principalmente verso la Germania. L’attuale carenza di materia prime alimenta il fenomeno dell’importazione di materia prima estera. Per salvaguardare, pertanto, l’intera filiera agricola nazionale è opportuno promuovere appositi accordi per la fornitura di materie prime.
3.9. Nella seduta del 2 maggio 2007 sono stati auditi i rappresentanti della società AGRICONSULTING. Questi in sintesi i principali contenuti dell’audizione:
Biomasse e biocombustibili
La promozione delle biomasse può costituire una alternativa reddituale per gli imprenditori agricoli che decidono di impiegare le proprie produzioni a fini energetici. A seguito dell’entrata in vigore del principio del disaccoppiamento, gli agricoltori hanno interesse ad individuare delle coltivazioni con rendimenti diversi da quelli tradizionali.
Attualmente la maggior parte delle biomasse è di provenienza estera; bisogna pertanto favorire e incentivare l’utilizzo di biomassa nazionale che sia certificata, consentendo di individuare la tracciabilità in tutta la fase dell’approvvigionamento.
Biocarburanti
Il biodiesel, attualmente, non assicura all’agricoltore un’adeguata redditività, poiché gli incentivi, fino ad ora sono stati prevalentemente indirizzati verso il mondo industriale che importa prodotto estero da trasformare in biodiesel. In Italia la produzione di bioetanolo ha delle difficoltà di avvio dovute al ritardo nella predisposizione di incentivi che rendano convenienti gli investimenti in tale settore.
3.10. Nella seduta dell’8 maggio 2007 sono stati auditi i rappresentanti di ITABIA e ASSODISTIL. Questi in sintesi i principali contenuti dell’audizione:
Biomasse e biocombustibili
L’Italia impiega una quantità notevole di materiali lignocellulosici che vengono normalmente utilizzati nel riscaldamento domestico sia in forma individuale che attraverso il teleriscaldamento.
E’ opportuna la redazione di un testo unico sulla bioenergia, che riordini in un corpus legislativo la normativa esistente anche per fornire delle certezze agli investitori.
Allo stato attuale l’efficienza di conversione dell’energia contenuta nelle biomasse in energia utile, termica o elettrica, è estremamente bassa, soprattutto per quel che riguarda il riscaldamento domestico. Occorre quindi promuovere la sostituzione dei vecchi impianti in modo da garantire una maggiore resa energetica, favorendo, al contempo, lo sviluppo del teleriscaldamento che, anche sulla base dell’esperienza di altri Paesi (Austria, Svezia e Germania) ha un’efficienza di conversione termica molto elevata (80-90 per cento) e consente un uso più razionale della biomassa disponibile.
Biocarburanti
La quasi totalità della produzione di biodiesel è legata all’uso di materia prima estera proveniente, in particolare, dalla Francia e dalla Germania. Per quanto concerne il bioetanolo le misure previste in passato (fondi per la defiscalizzazione del bioetanolo) non hanno ricevuto attuazione pratica ostacolando così gli investimenti in tale settore.
3.11. Nella seduta del 9 maggio 2007 sono stati auditi rappresentanti delle organizzazioni Unione Seminativi, Assofertilizzanti, APER, FIPER, AIEL e CNER. Questi in sintesi i principali contenuti dell’audizione.
Biomasse e biocombustibili in Italia possono essere destinati non più di 200-300.000 ettari, provenienti prevalentemente da terreni set-aside, dalla rotazione delle colture nelle zone maggiormente fertili, o attraverso lo sfruttamento di terreni marginali (Assofertilizzanti).
Biocarburanti
Molti imprenditori agricoli preferiscono orientare gli investimenti su colture alimentari che garantiscono una maggiore redditività. In alcune aree, come la Pianura padana, ad esempio, ove l’attuale prezzo del mais è elevato, è difficile convincere i produttori a dedicarsi alle colture come la colza e il girasole che hanno una resa economica inferiore (Unione seminativi).
3.12. Nella seduta del 15 maggio 2007 sono stati auditi i rappresentanti dell’Associazione italiana delle organizzazioni non governative (ONG). Questi in sintesi i principali contenuti dell’audizione:
Bioenergie-criticità
Alcuni studi hanno messo in evidenza che per sostituire una quantità significativa dell’energia fossile in Italia si dovrebbe incrementare del 10 per cento l’impiego della popolazione attiva in agricoltura e occorrerebbe una superficie arabile pari a tre volte quella oggi disponibile in Italia.
Attualmente vi è un processo in atto, nei Paesi in via di sviluppo, di progressiva deforestazione per la produzione di materie prime, con inevitabili ripercussioni sul piano ambientale.
La promozione di determinate colture per lo sviluppo delle agroenergie comporta un aumento dei prezzi delle derrate alimentari, che incrementa il problema della sottoalimentazione e della concorrenza sleale nei Paesi in via di sviluppo.
3.13. Nella seduta del 13 giugno 2007 sono stati auditi i rappresentanti delle associazioni Legambiente e WWF-Italia. Questi in sintesi i principali contenuti dell’audizione.
Biomasse e biocombustibili
La questione dello sviluppo delle biomasse deve essere affrontata a livello comunitario mediante un coordinamento e l’individuazione di standard comuni tra i diversi Paesi dell’UE. E’ opportuno, inoltre, impedire la perdita di biodiversità nelle zone di alto valore, escludendo, da colture a biomasse le foreste, le zone di allagamento dei fiumi e tutte le zone naturali o seminaturali e quelle umide (Legambiente).
Il rischio è che, nello sviluppo delle biomasse, le coltivazioni food siano soccombenti rispetto a quelle no-food in considerazione dell’importanza che riveste il settore agroalimentare in Italia. Le centrali debbono essere di piccole dimensioni nell’ambito di filiere agroenergetiche corte (WWF).
4. La missione della Commissione in Germania
La Delegazione della 9a Commissione permanente del Senato, composta dalla senatrice De Petris, alla guida della Delegazione, e dal senatore Piccioni, ha effettuato un primo sopralluogo di carattere marcatamente tecnico nello Stato della Baviera, particolarmente all’avanguardia nel settore delle energie rinnovabili, arrivando a Monaco di Baviera nella serata del 27 settembre.
Venerdì 28 settembre, la Delegazione ha effettuato la visita dell’impianto a biogas con materie prime rinnovabili di Irlbach. Tale impianto, entrato in funzione a partire dal 2004, utilizza come biomassa per la fermentazione insilati di mais, erba, patate, barbabietola, segale e borlanda; il biogas viene prodotto attraverso la decomposizione microbiotica in un processo di digestione anaerobica. Il calore prodotto viene utilizzato per il riscaldamento degli edifici attigui. Trattandosi di un impianto di cogenerazione, attraverso un generatore il biogas viene trasformato in energia elettrica immessa nella rete pubblica.
Quindi, nella stessa mattinata, la Delegazione ha visitato l’impianto per la produzione di pellets CompacTec di Straubing, che come è noto consiste in piccoli cilindri di segatura pressata proveniente in larga parte da legna allo stato vergine; è stato sottolineato come il pellet sia molto competitivo rispetto ad albiti biocombustibili solidi per l’elevata densità energetica e anche alla esigenza di spazi di stoccaggio più contenuti.
Successivamente, la Delegazione si è quindi recata, nella stessa cittadina di Straubing, a visitare l’impianto di riscaldamento a cippato di legno del vivaio comunale, quale esempio di impianto di ridotte dimensioni. Successivamente, la Delegazione ha visitato il Centro di competenza per le materie prime rinnovabili, che è stato fondato nel 2005 da varie istituzioni universitarie e che riceve finanziamenti dal Ministero competente dello Stato di Baviera. La Delegazione ha potuto visitare gli ampi spazi espositivi, che comprendono una mostra permanente delle applicazioni nel settore delle risorse rinnovabili. Ha altresì visitato la sede di C.A.R.M.E.N. e.V., che rappresenta un’istituzione senza fini di lucro che svolge attività di consulenza, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema delle risorse rinnovabili, come pure fornisce consulenza e assistenza per la realizzazione e lo sviluppo delle risorse rinnovabili.
Infine, la Delegazione ha potuto visitare la centrale di cogenerazione di Sauerlach, per la produzione di energia elettrica e termica, e per la produzione di calore per un’area industriale, il centro della località, alcuni edifici comunali e un complesso residenziale con una lunghezza della rete di circa 16 km.
La Delegazione ha incontrato a Berlino il 1° ottobre, presso il Ministero dell’agricoltura, alimentazione e tutela dei consumatori il dirigente ministeriale, dottor Neumann (responsabile per il settore delle risorse rinnovabili) e il dottor Daebeler, Vice Direttore dell’Agenzia Federale per le materie prime rinnovabili.
La senatrice DE PETRIS ha preliminarmente precisato le finalità della missione, effettuata nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell’uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario, facendo rilevare il grande interesse della Commissione ad approfondire il sistema legislativo adottato dalla Germania federale in termini di incentivi a favore delle fonti energetiche rinnovabili, ricordando la situazione, particolarmente diversificata e complessa dell’agricoltura italiana, ancorata a produzioni agricole di qualità e caratterizzata da estensioni agricole di minore ampiezza rispetto alla situazione tedesca. Ha altresì richiamato la normativa adottata sul biodiesel, esente da accisa, che ha implicato l’importazione di materie prime estere con una limitazione, di fatto, dei benefici solo per gli importatori e non per i produttori agricoli. Nel prefigurare, pertanto, che i nuovi interventi normativi per il settore dovrebbero legare le agevolazioni fiscali al parametro dei chilometri percorsi dalle materie prime, potenziando maggiormente il settore del recupero dei residui di lavorazione (biogas) e quello delle bioenergie, legato al comparto forestale, ha conclusivamente evidenziato i benefici che potrebbero derivare da un’armonizzazione normativa, nell’ambito dell’Unione europea, ai fini del raggiungimento, da parte di tutti i Paesi dell’Unione, degli obiettivi comunitari già previsti.
Nell’incontro, da parte tedesca, è stato illustrato l’approccio adottato dalla legislazione tedesca, volta ad assicurare obiettivi sia di protezione climatica e ambientale, sia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici, di cui quasi il 100 per cento è costituito dal petrolio, nonché di promozione degli sviluppi tecnologici e degli effetti economici dell’uso delle bioenergie e di garanzia di redditi aggiuntivi per i produttori agricoli e dei proprietari di terreni forestali, migliorando l’occupazione nelle zone rurali. Sono stati inoltre ricordati i problemi di approvvigionamento energetico della Germania, che deve importare circa il 70 per cento del proprio fabbisogno energetico.
Sono stati quindi richiamati gli obiettivi europei sia del Piano di azione per le biomasse, sia della riunione del Consiglio europeo del marzo 2007 (fra cui la riduzione del Co2 del 20 per cento entro il 2020 e l’elevazione sempre al 20 per cento della quota delle energie rinnovabili pure entro la medesima data).
Gli obiettivi della Germania in materia di bioenergie sono stati definiti sia nell’accordo di coalizione, che nell’ultima riunione delle forze della coalizione governativa dell’agosto 2007 (il cosiddetto programma di Meseberg). L’accordo di coalizione ha previsto che la quota delle energie rinnovabili salga al 50 per cento per il 2050 e che la quota per i biocarburanti salga all’8 per cento entro il 2015 e al 17 per cento entro il 2020. Il richiamato, recentissimo accordo stipulato con il Programma di Meseberg ha fissato ulteriori, più ambiziosi obiettivi, nell’ambito del Programma per l’energia e il clima, da attuare sul piano normativo in tempi brevissimi.
Le agevolazioni e gli interventi normativi attualmente vigenti nella Germania, sempre nel quadro della normativa comunitaria, sono rappresentati dalla Legge sulle energie rinnovabili (EEG); dalla Legge sulle quote dei biocarburanti/ legge sulla tassazione dell’energia; dal Programma di incentivazione del mercato delle energie rinnovabili e dai finanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo nel settore, nel quale opera, con una dotazione di 50 milioni di euro, l’Agenzia federale per le materie prime rinnovabili. Inoltre, dal 1° gennaio del 2008, diventerà anche operativo un centro di ricerca gestito dal solo Ministero delle politiche agricole.
Nell’attuale situazione la percentuale di bioenergie rispetto al totale delle materie prime rinnovabili nel 2006 è stata del 5,8 del fabbisogno energetico: di tale quota il 72,3 per cento è derivato da biomasse.
Sempre nell’ambito delle fonti rinnovabili di energia, per quel che riguarda la produzione di elettricità nel 2006 le bioenergie, incluso il biogas, hanno rappresentato una percentuale del 26 per cento, l’energia eolica del 41 per cento, l’energia idrica del 30 per cento e l’energia solare del 3 per cento.
Per il settore della produzione di calore, nello stesso anno, la produzione di calore da biomassa ha un valore preponderante (pari al 94 per cento), mentre quella solare ha una quota del 4 per cento e la geotermica del 2 per cento.
Per quel che riguarda l’estensione dei terreni dedicati a risorse rinnovabili, va rilevato che si è registrato un considerevole aumento dell’area coltivata a materie prime rinnovabili dal 1993 al 2006: in tale anno, sul totale dell’area coltivabile in Germania, la quota della superficie coltivata a materie prime rinnovabili è del 13 per cento, pari a circa 1,6 milioni di ettari, che potrebbe, nel 2010 arrivare a rappresentare una percentuale di 2 milioni di ettari della SAU totale (di circa 17 milioni di ettari).
E’ stato quindi esaminato il settore dei biocarburanti in Germania, che rappresenta una percentuale di poco superiore al 6 per cento sul consumo totale nel 2006. Sotto tale profilo, per il 2007, la capacità produttiva del biodiesel è prevista in circa 5 milioni di tonnellate e per il bio-etanolo in 0,65 milioni di tonnellate. In ogni caso, l’obiettivo politico della legislazione tedesca è quello di facilitare la partecipazione degli agricoltori al processo di trasformazione delle biomasse.
È stato anche ricordato che, fino al luglio 2006 era prevista una forma di esenzione totale per i biocarburanti, mentre, a decorrere dall’agosto 2006 il quadro normativo è stato modificato con la previsione di una progressiva tassazione dei biocarburanti (con il graduale aumento dell’accisa sul biodiesel e sul carburante da olio vegetale) per arrivare a regime nel 2012, con l’adeguamento dell’agevolazione fiscale per i biocarburanti.
Nel gennaio 2007 è stata inoltre varata una nuova Legge sulle quote di miscelazione dei biocarburanti e sulla tassazione dell’energia, con la finalità di raggiungere una quota di biocarburanti minima. Viene previsto un progressivo aumento delle quote per i biocarburanti (relativamente al contenuto energetico), che dovrebbero passare al 6,75 nel 2010 e all’8 per cento nel 2015. In particolare, si prevede che le aziende distributrici di carburanti hanno l’obbligo di vendere una quota minima di biocarburanti; nell’ambito della quota, i biocarburanti sono soggetti alla tassazione piena; i biocarburanti puri fuori quota godono di agevolazioni fiscali fino al 2012; i biocarburanti di seconda generazione, l’E85 e il biogas godono di sgravi fiscali fino al 2015; l’E85 e i biocarburanti di seconda generazione godono di esenzioni fino al 2015; i biocarburanti puri utilizzati nel settori agricolo continuano ad essere esentasse.
Per quel che riguarda la legislazione sulle fonti rinnovabili (EEG), entrata in vigore nel 2004, viene considerata uno strumento efficiente per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento al settore eolico, solare, da biomassa e geotermico. Il quadro normativo si basa sull’offerta ai produttori della certezza del ritorno economico dei loro investimenti per un periodo di almeno venti anni, attraverso un sistema di tariffa fissa di immissione stabilita per il singolo impianto in base all’anno di messa in servizio e in relazione alla tecnologia adottata: il sistema si basa quindi sulla previsione di un prezzo fisso per il produttore e di un obbligo per il gestore della rete di accettare l’emissione in rete dell’elettricità prodotta alle tariffe accordate; i pagamenti garantiti variano da 8 a 15 centesimi per kWh, mentre un extra bonus (da 4 a 6 centesimi per kWh) viene garantito per l’energia prodotta dall’uso di materia prime rinnovabili e nel caso degli impianti di cogenerazione (di calore ed energia elettrica). È inoltre previsto che la normativa citata possa essere modificata nel 2008 sulla base di una valutazione di monitoraggio dei risultati raggiunti, che sarà presentata nel 2007.
Quanto al settore del biogas, in Germania gli impianti per la produzione di biogas hanno raggiunto il numero di circa 3500, con oltre 1000 MWeL, per 163.000 ettari coltivati a piante energetiche su terreni set-aside, oltre l’80 per cento dei quali utilizzano mais, mentre il resto del terreno è coltivato a cereali e erbacee. Viene comunque stimato che è possibile aumentare il numero degli impianti per la produzione di biogas in modo significativo.
Per quel che riguarda la produzione di calore, sono previsti notevoli incentivi per la produzione di calore da fonti rinnovabili; in particolare, sono previsti incentivi finanziari per la riconversione a fonti di energia rinnovabili degli impianti di riscaldamento di edifici e fabbriche e ulteriori facilitazioni sono concesse a chi impianta sistemi di collettori solari e generatori a biomassa e anche per l’installazione di reti locali di teleriscaldamento.
Viene quindi illustrato un prospetto relativo al Programma di incentivi per il mercato delle energie rinnovabili nel 2007 che prevede, sotto varie strumentazioni finanziarie, l’erogazione di 213 milioni di euro nel 2007 (rispetto ad un ammontare erogato nel 2006 pari a 180 milioni di euro).
Conclusivamente, è stato ricordato che lo stanziamento, da parte del Ministero dell’agricoltura, per la ricerca e lo sviluppo delle fonti rinnovabili è stato previsto in 50 milioni di euro per il 2007 (per la ricerca e lo sviluppo; per la combustione di biomassa con riduzione dell’emissione di polveri e per la produzione di biogas, anche con uso innovativo). Tali competenze di incentivazione sono attribuite alla Agenzia Federale per le risorse rinnovabili.
Conclusivamente, la strategia messa in atto nella Germania federale prevede: una promozione nell’uso delle fonti rinnovabili nei quattro settori del calore, dell’elettricità, dei carburanti e delle materie prime; un aumento della disponibilità di tecnologie mature e pronte per il mercato; l’ottimizzazione dell’uso del calore che appare particolarmente vantaggioso per quel riguarda la riduzione di Co2, l’efficienza energetica e la sostenibilità economica; lo sfruttamento del potenziale non utilizzato di biomassa, sia per la produzione di mangimi, la gestione sostenibile della produzione di biomasse (sia per prevenire il degrado ambientale che per acquisire il consenso da parte del pubblico); il contenimento delle emissioni di sostanze nocive; l’integrazione della produzione interna con i prodotti importati; il miglioramento della sostenibilità economica della produzione di biomasse; la ricerca in particolare dedicata alla riduzione delle emissioni di Co2; lo stanziamento di fondi del Ministero dell’agricoltura in particolare per favorire l’apporto della silvicoltura e dell’agricoltura alla produzione e trasformazione delle materie prime, e anche per incrementare l’occupazione e per creare ricchezza nelle aree rurali.
Dopo un riesame delle altre fonti di energia diverse dalle fonti rinnovabili è stato affrontato anche il tema degli inceneritori dei rifiuti, per i quali non sono comunque previsti incentivi federali, con la precisazione che l’energia così prodotta non viene inclusa nella quota del 5,8 per cento prodotta da fonti rinnovabili, come pure è stato ricordato per quel che riguarda le decisioni sul set aside il permesso di coltivare tali aree con piante agroenergetiche, pur se è stata ribadita l’intenzione da parte del Governo tedesco di puntare ad una abolizione totale delle aree di set aside.
E’ stato altresì affrontato il problema dell’aumento, a livello mondiale, dei prezzi dei cereali, le cui cause vanno ricondotte anche agli scarsi raccolti registrati nei maggiori Paesi produttori come l’Ucraina e l’Australia. Inoltre da parte tedesca è stata sottolineata l’intenzione di potenziare maggiormente lo sfruttamento delle energie rinnovabili a fini di produzione di calore, mentre attualmente gli impianti producono più energia elettrica che calore, puntando anche agli impianti di cogenerazione. Infine, è stato esaminato in dettaglio il sistema delle tariffe diversificate incentivanti che si è rivelato particolarmente efficace nello stimolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili grazie appunto alla certezza del ritorno economico degli investimenti effettuati per un periodo di almeno 20 anni attraverso il sistema della tariffa fissa.
Ha quindi preso la parola il dottor DAEBELER, vice direttore dell’Agenzia federale per le energie rinnovabili, il quale ha ricordato come le coltivazioni a biomasse siano passate da circa 190.000 ettari nel 2003 ai circa 1,6 milioni di ettari nel 2006. E’ stata quindi illustrata l’attività svolta dall’Agenzia sia nel campo più specifico della ricerca e sviluppo (sulle materie prime, sulla produzione di calore e sulla produzione di biocarburanti) sia nel settore della immissione sul mercato di nuove tecnologie. Degli attuali oltre 300 progetti di ricerca, ora in corso, circa la metà sono portati avanti in cooperazione con l’industria e i restanti con vari organismi e istituti di ricerca, posto che le domande di finanziamento possono essere presentate da ricercatori privati, da enti, e anche da grandi società e imprese.
Un settore di particolare interesse e ricco di potenzialità è rappresentato dalla ricerca sulle piante energetiche e sulle nuove piante, di particolare interesse al fine di prevenire gli effetti delle coltivazioni intensive e la trasformazione del paesaggio in monocultura; fra le piante oggetto di particolare studio si ricordano il miscanto (che ha effettivamente una resa elevata ma lascia molti residui negli impianti) mentre altre piante ricche di prospettive come piante energetiche sono il sordo, i salici (in quanto a ciclo corto) e anche il legno di pioppo. In risposta ad una domanda del senatore Piccioni, il dottor Daebeler precisa che, per quel che riguarda la paglia derivante dal grano, si tratta di un prodotto con un grosso potenziale, ma è oggetto di studio il problema degli enzimi prodotti, perciò la ricerca sta puntando a studiare degli enzimi particolari. Per quel che riguarda invece il mais, sia in Germania che negli Stati Uniti si sta cercando di sviluppare delle piante ad hoc, ma si tratta di coltivazioni che richiedono un grosso utilizzo di acqua.
Conclusivamente, la senatrice DE PETRIS ha ricordato che in Italia il problema dell’approvvigionamento idrico è molto più grave che in Germania, che consiglia di approfondire gli studi per lo sviluppo delle piante con poco consumo idrico. Occorre altresì tenere conto che sui 12 milioni di ettari rappresentati dalla SAU in Italia la produzione delle biopiante difficilmente potrà superare l’estensione di 700.000/1 milione di ettari. Pertanto, nell’ambito delle varie potenzialità offerte dal settore delle energie rinnovabili e delle biomasse, per l’Italia occorre approfondire le modalità di utilizzo dei reflui e anche le coltivazioni forestali, importanti anche sotto il profilo della prevenzione del dissesto idrogeologico.
Successivamente, la Delegazione incontra nella sede della Federazione dell’Industria tedesca dei biocarburanti, la dott.ssa Petra SPRICK, direttore generale della Federazione medesima. La dottoressa Sprick, dopo aver riepilogato la strategia energetica dell’Unione europea in materia di energia e di biocarburanti ha ricordato in particolare che la quota minima obbligatoria dei biocarburanti sul mercato dei carburanti dovrà passare all’8 per cento entro il 2015 per arrivare al 10 per cento per il 2020.
Dopo aver fornito alcune informazioni sulla associazione, fondata nel 2001, ove aderiscono 34 soci, e i cui aderenti sono tra i primi produttori al mondo nel settore del biodiesel, ha altresì ricordato che l’associazione è composta sia da imprese a carattere multinazionale che imprese medie e da imprese quotate in borsa, il che rende più difficile l’identificazione di una linea unitaria di azione. La dottoressa Sprick si sofferma quindi sulla legge sulle quote di biocarburanti/legge sulla tassazione dell’energia, dando conto delle modifiche introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2007, precisando che ora si è passati dalle esenzioni fiscali alle norme regolatorie. In particolare ricorda che chi distribuisce carburanti minerali ha l’obbligo di immettere sul mercato una percentuale (quota) prestabilita di biocarburanti e che ora le quote immesse sono soggette alla piena tassazione (47 cent./l diesel, 65 cent./l benzina). Ha inoltre precisato l’ammontare delle sanzioni in caso di mancato rispetto della quota.
Dopo aver sottolineato che il mercato attualmente risulta diviso in due fasce, la prima delle imprese che miscelano i biocarburanti e la seconda delle imprese che utilizzano solo biocarburanti in forma pura, ha dato conto delle agevolazioni fiscali in percentuale per l’impiego di biocarburanti puri.
Si è quindi soffermata sulla entità delle quote minime obbligatorie per il biodiesel e il bioetanolo, precisando che dal 2009 entrerà in vigore una quota generale per i biocarburanti. Ha quindi dato conto degli sgravi fiscali per i biocarburanti puri, attualmente pari a circa 9 centesimi (8,86 per litro) precisando che nel 2012 si giungerà all’obiettivo di eliminare la sovvenzione per il biodiesel puro (precisando che l’obiettivo è comunque quello di aumentare l’uso del biodiesel miscelato, obbligo che per ora è pari al 5 per cento). Infine ha richiamato i punti essenziali della strategia del Governo federale in materia di biocarburanti, cui lavora uno specifico "Tavolo biocarburanti" cui partecipano, oltre al Ministero federale dell’agricoltura, quello dell’ambiente e i rappresentanti dei settori petrolifero, automobilistico e dei biocarburanti.
L’obiettivo è di raggiungere nel 2020 una quota del biocarburante sul mercato tradizionale pari al 20 per cento in termini di volume (il 17 per cento energetico).
5. Alcune considerazioni conclusive
L’indagine conoscitiva svolta dalla 9a Commissione permanente del Senato ha consentito di acquisire importanti elementi in grado di offrire una panoramica esauriente, a supporto della decisione politica, su una questione di assoluto rilievo per il comparto primario.
La questione energetica e quella ambientale sono oggi al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. I sintomi del riscaldamento globale si sono resi ormai evidenti ed incidono sull’equilibrio della biodiversità del pianeta e sulle caratteristiche del ciclo agricolo e zootecnico, in particolare in quelle aree geografiche che presentano condizioni climatiche di frontiera. In base agli scenari di previsione predisposti dai più accreditati istituti internazionali di ricerca saranno proprio il comparto dell’agricoltura e quello del turismo a pagare i prezzi più pesanti, in assenza di politiche efficaci di contrasto del cambiamento climatico e di mitigazione dei suoi effetti.
Con l’approvazione del Protocollo di Kyoto, ratificato dal nostro Paese con legge 1 giugno 2002, n.120, la comunità internazionale ha fatto il primo passo verso la consapevolezza di una responsabilità condivisa verso il futuro dell’umanità. La riduzione del consumo dei combustibili fossili e lo sviluppo delle energie rinnovabili devono divenire la priorità nelle politiche economiche settoriali ed una frontiera decisiva per l’innovazione e la competitività, una sfida alla quale certamente non può sottrarsi il settore primario.
L’energia da biomasse ha attirato negli ultimi anni un interesse crescente da parte degli operatori agricoli ed industriali nella consapevolezza che essa racchiude ancora un grande potenziale inespresso. Anche l’indagine conoscitiva ha messo peraltro in luce a più riprese che il rilievo effettivo che tali forme rinnovabili di energia potranno ricoprire nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico dipenderà dalla capacità di coniugare la convenienza economica per gli agricoltori con la sostenibilità ambientale.
A questo proposito uno studio pubblicato il 7 febbraio scorso dalla prestigiosa rivista "Science" ha confermato che i benefici dei biocarburanti in termini di riduzione delle emissioni sono in realtà strettamente connessi alla destinazione del suolo e alla tipologia dei processi produttivi. Secondo il suddetto studio la trasformazione di foreste o praterie incolte in monocolture agroenergetiche intensive può rilasciare carbonio in atmosfera fino a 90 volte la quota di emissione di gas serra "risparmiata" con il biocarburante prodotto, tenuto conto delle trasformazioni indotte nei suoli e dell’energia impiegata, nella coltivazione, nella raffinazione e nel trasporto.
E’ evidente pertanto che deve essere valutata con estrema attenzione l’importazione di oli vegetali combustibili dai Paesi in via di sviluppo e che la strada delineata dalla Commissione europea con la Comunicazione n.30 del 23 gennaio scorso, dell’introduzione di una certificazione obbligatoria di sostenibilità ambientale per le biomasse, rappresenta un discrimine ineludibile.
Non può del resto essere ignorato anche il tema della concorrenza fra colture alimentari e non alimentari. In questo caso è stata la FAO ad evidenziare a più riprese che il crescente impiego di cereali per la produzione di biocarburanti è uno dei fattori che concorre alla forte crescita del valore sui mercati internazionali delle materie prime alimentari, con gravi effetti sulle economie dei Paesi in via di sviluppo e sulle condizioni di vita delle fasce sociali più disagiate.
Dalla stessa indagine conoscitiva è emerso pertanto che la missione principale dell’agricoltura deve restare la produzione di cibo e che le produzioni agroenergetiche vanno correttamente inquadrate nell’ambito delle opportunità offerte dalla multifunzionalità. Un indirizzo valido a maggior ragione per il nostro Paese che presenta produzioni tipiche e tradizionali di assoluto rilievo, apprezzate nel mondo, ed una struttura fondiaria, fortemente caratterizzata dalla piccola proprietà, certamente meno vocata alle monocolture dedicate, ed un rilievo insufficiente delle forme associative dei produttori.
Anche nel corso delle audizione effettuate è emersa pertanto la necessità di delineare un modello di sviluppo per il settore agrienergetico nel nostro Paese effettivamente incentrato sulle caratteristiche del territorio e dell’agricoltura praticata, tenuto conto che la vera sfida nel settore dell’energia da biomassa risiede nella possibilità di legare un impianto ad una filiera di produzione locale.
In questo contesto le stesse risultanze della missione condotta in Germania hanno evidenziato le grandi potenzialità rappresentate dall’impiego dei sottoprodotti dell’agricoltura, della forestazione e della zootecnia, in impianti di piccole e medie dimensioni diffusi sul territorio e controllati direttamente dagli operatori agricoli e forestali. Per quanto concerne il nostro Paese basti pensare alla concentrazione di allevamenti zootecnici in alcune aree ed alla necessità di limitare lo spandimento di liquami, per effetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria, con la diffusione di impianti di microgenerazione da digestione anaerobica di biomasse umide.
Opportunità di sviluppo di altrettanto rilievo sono offerte dal settore delle biomasse legnose. I dati dell’Inventario Forestale nazionale, recentemente diffusi, stimano la presenza sul nostro territorio di circa 12 miliardi di alberi, con aree forestali che potrebbero beneficiare di una più accorta gestione, mentre ITABIA ha valutato in circa 7 milioni di tonnellate annue le biomasse agroforestali recuperabili ad usi energetici, con un potenziale di produzione di acqua calda, con impianti di teleriscaldamento, pari a 4 milioni di abitazioni.
L’indagine conoscitiva ha pertanto evidenziato potenzialità inespresse di rilievo per le agroenergie nel nostro Paese, il cui sviluppo potrebbe migliorare la redditività delle imprese agricole, apportare sostanziali benefici in termini energetici nelle aree rurali, abbattendo i costi di trasporto dell’energia in zone fra l’altro prive di metanizzazione, e contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili in vista degli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall’Italia.
In questo quadro notevoli aspettative sono riposte nei Piani di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 che le Regioni si apprestano ad attuare. Tutti i Piani regionali già approvati dalla Commissione europea contengono misure specifiche e risorse dedicate alle filiere agroenergetiche, da cui potranno trarsi investimenti che ci auguriamo innovativi ed efficaci. Altrettanta attenzione è rivolta dagli agricoltori alla recente riforma degli incentivi per le energie rinnovabili, approvata con la legge finanziaria del 2008, che può dare più certezza ad un quadro legislativo ancora carente.
Proprio a questo proposito l’indagine conoscitiva ha confermato la perdurante necessità di un intervento di razionalizzazione e sistematizzazione del quadro legislativo in materia di agroenergie, ancora ad oggi costituito prevalentemente da interventi episodici e scoordinati, mentre occorrerebbe un disegno organico, in primo luogo per la promozione di un piano di settore, per la definizione giuridica dei distretti e degli accordi di programma agroenergetici.
La documentazione ed i contributi raccolti nel corso dell’indagine conoscitiva potranno certamente contribuire in tal senso all’azione propositiva delle Camere nella prossima legislatura.
[1] La finalità di tale decreto (articolo 1) è quella di promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
[2] Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della l. 7 marzo 2003, n. 38.
[3] Si tratta della segnalazione AS368 del 3 novembre 2006 (consultabile sul sito internet www.agcm.it).
[4] Recante: "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti".
[5]Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.