Legislatura 15ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 81 del 17/05/2007

            Il senatore CARUSO (AN), dopo aver dichiarato di condividere le valutazioni del senatore Casson, appunta le sue riflessioni sull'articolo 19 del disegno di legge n. 1448, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

            In particolare, egli rileva che la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro n. 568 del 22 luglio 2003 prevede la creazione di due nuove fattispecie incriminatrici, di contenuto identico, volte a punire la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione che compiano od omettano di comprimere atti che comportano o possano comportare distorsione di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali. L'oratore osserva che la delega dispone che una delle due fattispecie sia inserita all'interno del libro V, titolo XI, capo IV del codice civile, mentre l'altra sia introdotta fra i reati societari di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

            Egli rileva, a tale proposito, l'opportunità di non duplicare la fattispecie criminosa, non solo per ragioni di coerenza sistematica, ma anche al fine di evitare il rischio di possibili doppie sanzioni. Suggerisce quindi di prevedere il reato nel codice civile, inserendo eventualmente una norma di rinvio all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2001.

            L'oratore si sofferma quindi sull'opportunità di trasformare la fattispecie da reato di pericolo in reato di danno e di disporre la procedibilità a querela della persona offesa, ritenendo che, se il bene tutelato è la concorrenza, sia essenziale prevedere - in questa logica - la procedibilità solo qualora la parte offesa ritenga che il comportamento dell'altro soggetto abbia concretamente alterato, a suo danno, le regole della concorrenza. Se infatti fosse mantenuta la procedibilità d'ufficio, si rischierebbe - ad avviso dell'oratore - una involuzione nei rapporti commerciali e possibili esiti processuali perversi.

            L'oratore ritiene inoltre corretto che la fattispecie criminosa da introdurre contempli anche la figura dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

            Invita quindi l'estensore del parere a valutare anche l'opportunità di inserire, come elemento integrativo della fattispecie, l'avverbio "intenzionalmente", nonché la previsione di un concreto nocumento che il comportamento delittuoso cagioni ai terzi.