Legislatura 15ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 81 del 17/05/2007

 

GIUSTIZIA    (2ª) 

 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2007

81ª Seduta (pomeridiana) 

 

Presidenza del Presidente

SALVI 

 

            La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

(1448) Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007  

(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14a Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

 

      Riferisce alla Commissione il senatore CASSON (Ulivo), il quale svolge alcune considerazioni preliminari in riferimento alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, presentata dal Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee e collegata al disegno di legge comunitaria 2007.

            Al riguardo l'oratore osserva che l'obiettivo perseguito è quello di intensificare ulteriormente le relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea, al fine di incrementare il livello di integrazione, in particolare, per quanto interessa la competenza della Commissione, in materia di giustizia e affari interni.

            Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria e l'armonizzazione delle normative in materia penale, l'oratore sottolinea innanzitutto l'opportunità di una formale adozione della decisione-quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, al fine di contrastare i profitti economici della criminalità, rafforzando lo spazio comune di sicurezza e giustizia.

            In secondo luogo, l'oratore esprime un giudizio favorevole sull'accordo raggiunto per l'adozione della decisione quadro relativa all'obbligo di prendere in considerazione le condanne riportate da una persona in uno Stato membro, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro.

            In terzo luogo egli si sofferma sulla decisione quadro relativa all'applicazione del principio di mutuo riconoscimento alle sentenze penali di condanna, a pene detentive o a misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nonché sulla decisione quadro relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati membri.

            Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia civile, l'oratore valuta positivamente la volontà del Ministero della giustizia di partecipare alla predisposizione delle proposte di regolamenti, direttive ed altre decisioni riguardanti l'armonizzazione delle norme nazionali per un migliore sviluppo dello spazio giudiziario in materia civile e commerciale, che faciliti la cooperazione tra gli Stati membri e l'accesso alla giustizia per i cittadini e per le imprese, intervenendo altresì in materia di successioni e testamenti, di regime patrimoniale tra i coniugi e di sequestro di depositi bancari.

            Per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, il relatore ritiene positiva la decisione di dare nuovo impulso alle politiche dell'Unione europea, in risposta alla crescente pressione dei flussi illegali nel Mediterraneo, ispirata - anche in questo caso - all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la cooperazione fra Stati membri. In particolare l'oratore valuta positivamente quanto contenuto nella lettera congiunta inviata dagli otto capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione europea rivieraschi del Mediterraneo al presidente Barroso sull'esigenza di un rilancio della politica comune nella lotta alla immigrazione clandestina che affligge soprattutto gli stati mediterranei.

            Dopo aver ribadito il suo giudizio favorevole sulla relazione nel suo complesso, il senatore passa all'esame del disegno di legge n. 1448, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 2, il quale, dopo aver indicato principi e criteri di carattere generale per l'esercizio della delega, alla lettera c), relativa alle sanzioni, inserisce un ulteriore criterio di delega volto a prevedere la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti per la loro irrogazione, al fine di consentire alle amministrazioni di usufruire degli introiti delle sanzioni che esse sono chiamate ad irrogare.

            Quanto all'articolo 3, l'oratore si limita ad esprimere un giudizio favorevole sulla delega biennale, conferita al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che integrano una violazione dei precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti interne non primarie, ovvero in Regolamenti comunitari direttamente applicabili.

            L'oratore passa quindi ad esaminare gli articoli 17, 18 e 19 del disegno di legge.

            Quanto all'articolo 17, il relatore esprime un giudizio positivo sul conferimento della delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che dia un'organica attuazione alla direttiva del Consiglio dell'Unione, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, prevedendo altresì specifiche ed autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti e di sorgenti radioattive.

            L'oratore si sofferma quindi sull'articolo 18 che introduce il capo III del disegno di legge, il quale reca deleghe al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In particolare, l'articolo in esame, oltre a prevedere espressamente la delega al Governo per le decisioni quadro, ne fissa il termine di adozione a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, prevedendo altresì un obbligo di parere parlamentare su tutti gli schemi dei decreti di legislativi di attuazione. Ciò, ad avviso dell'oratore, consente al Parlamento, in considerazione del carattere sensibile della materia, di essere tempestivamente informato e di poter puntualmente intervenire, attivando i suoi ordinari poteri di controllo sull'operato dell'Esecutivo.

            Quanto all'articolo 19, l'oratore rileva che esso indica i principi e i criteri direttivi di attuazione dell'importante decisione quadro n. 568 del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, che si inserisce nel contesto dei molteplici interventi legislativi adottati, negli ultimi anni, per punire condotte illecite di soggetti, sia pubblici sia privati, che operano nel settore economicamente rilevanti. In particolare la norma prevede l'introduzione, nel libro V, titolo XI, capo IV del codice civile, di un fattispecie criminosa che, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'articolo 2635 dello stesso codice, punisca, con la reclusione da uno a cinque anni, la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio, a seguito della dazione o della promessa di utilità per sè o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo l'acquisizione di beni o servizi commerciali.

            La direttiva - rileva l'oratore - detta principi direttivi anche per l'introduzione della stessa fattispecie criminosa fra i reati societari di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

            Al riguardo l'oratore annuncia di aver chiesto di apporre la sua firma ad un emendamento, presentato in 14a Commissione dal senatore Enriques, volto ad estendere le responsabilità penali di cui alla norma in esame al più ampio numero possibile di lavoratori, senza esclusione di coloro che non svolgono attività di vertice ma che tuttavia non per questo possono essere esentati da responsabilità. Ciò al fine di incrementare, attraverso la minaccia della sanzione penale, i comportamenti virtuosi in settori così delicati.

            L'oratore si sofferma quindi sulla decisione quadro n. 577 del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, esprimendo al riguardo un parere positivo.

            Egli dichiara inoltre di condividere la ratio della decisione quadro n. 212 del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, volta ad assicurare la compatibilità delle normative applicabili dagli stati membri in materia.

            In conclusione l'oratore palesa una valutazione positiva sulla decisione quadro n. 214 del 24 febbraio 2005, avente ad oggetto l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

            Il senatore si riserva di redigere una puntuale proposta di parere che tenga conto delle osservazioni dei senatori che interverranno in discussione generale.

 

            Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

 

            Il senatore CARUSO (AN), dopo aver dichiarato di condividere le valutazioni del senatore Casson, appunta le sue riflessioni sull'articolo 19 del disegno di legge n. 1448, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

            In particolare, egli rileva che la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro n. 568 del 22 luglio 2003 prevede la creazione di due nuove fattispecie incriminatrici, di contenuto identico, volte a punire la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione che compiano od omettano di comprimere atti che comportano o possano comportare distorsione di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali. L'oratore osserva che la delega dispone che una delle due fattispecie sia inserita all'interno del libro V, titolo XI, capo IV del codice civile, mentre l'altra sia introdotta fra i reati societari di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

            Egli rileva, a tale proposito, l'opportunità di non duplicare la fattispecie criminosa, non solo per ragioni di coerenza sistematica, ma anche al fine di evitare il rischio di possibili doppie sanzioni. Suggerisce quindi di prevedere il reato nel codice civile, inserendo eventualmente una norma di rinvio all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2001.

            L'oratore si sofferma quindi sull'opportunità di trasformare la fattispecie da reato di pericolo in reato di danno e di disporre la procedibilità a querela della persona offesa, ritenendo che, se il bene tutelato è la concorrenza, sia essenziale prevedere - in questa logica - la procedibilità solo qualora la parte offesa ritenga che il comportamento dell'altro soggetto abbia concretamente alterato, a suo danno, le regole della concorrenza. Se infatti fosse mantenuta la procedibilità d'ufficio, si rischierebbe - ad avviso dell'oratore - una involuzione nei rapporti commerciali e possibili esiti processuali perversi.

            L'oratore ritiene inoltre corretto che la fattispecie criminosa da introdurre contempli anche la figura dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

            Invita quindi l'estensore del parere a valutare anche l'opportunità di inserire, come elemento integrativo della fattispecie, l'avverbio "intenzionalmente", nonché la previsione di un concreto nocumento che il comportamento delittuoso cagioni ai terzi.

 

            Il senatore CASSON (Ulivo), riservandosi di intervenire puntualmente al termine della discussione generale, esprime alcune valutazioni su quanto affermato dal senatore Caruso.

            In particolare, egli dichiara di essere contrario alla procedibilità a querela della persona offesa per i reati in esame, dal momento che il bene giuridico tutelato, a suo avviso, non è tanto la concorrenza, quanto piuttosto la lealtà dei rapporti professionali in chiave di lotta alla corruzione.

            In secondo luogo, egli ritiene pleonastica la proposta di inserire l'avverbio "intenzionalmente" nella descrizione della fattispecie criminosa, ritenendo invece condivisibile la previsione del necessario nocumento cagionato ai terzi a seguito del comportamento delittuoso.

            Quanto all'anomalia della doppia fattispecie, il senatore ritiene effettivamente incongrua la previsione del reato sia all'interno del codice civile sia tra i reati societari di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, accedendo anch'egli alla soluzione proposta dal senatore Caruso di disciplinare la fattispecie all'interno del codice civile, inserendo una norma di rinvio nel decreto legislativo sui reati societari.

 

            Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

 

            Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(18) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili  

(62) MALABARBA.  -  Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi  

(472) RIPAMONTI.  -  Disposizioni in materia di unioni civili  

(481) SILVESTRI ed altri.  -  Disciplina del patto civile di solidarieta'  

(589) BIONDI.  -  Disciplina del contratto d'unione solidale  

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri.  -  Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto  

(1224) MANZIONE.  -  Disciplina del patto di solidarieta'  

(1225) RUSSO SPENA ed altri.  -  Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi  

(1227) RUSSO SPENA ed altri.  -  Disciplina delle unioni civili  

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

      Il senatore CARUSO (AN) ricorda come nella tredicesima legislatura la Commissione speciale per l'infanzia avesse affrontato la problematica della riforma delle adozioni internazionali. Dopo aver trovato senza troppe difficoltà punti di incontro su una serie di questioni rilevanti, come quella della differenza di età tra gli adottanti e l'adottato, il dibattito si era arenato sulla radicale contrapposizione sulla questione dell'ammissione all'adozione delle sole coppie sposate ovvero anche delle coppie conviventi, tesi quest'ultima sostenuta dai senatori di più accentuata tradizione laica, in particolare da quelli appartenenti al centro sinistra; tale questione era prodromica a quella, foriera di ulteriori divisioni, se dovessero essere ammesse le coppie omosessuali. In quella occasione egli propose una mediazione che incontrò vasto consenso, vale a dire quella di consentire l'adozione alle coppie che convivessero stabilmente da almeno tre anni - cioè per il tempo richiesto anche alle coppie sposate - purché avessero contratto matrimonio prima dell'adozione stessa.

            Egli ha ricordato questa vicenda per chiarire quello che a suo parere dovrebbe essere l'approccio corretto al problema della convivenza, quello cioè, secondo il quale, le relazioni basate sulla convivenza, che non devono in alcun modo essere considerate di minor valore sociale rispetto al matrimonio - e tale è il motivo per cui nella sua proposta di allora un periodo di convivenza non formalizzata era ritenuto equivalente al matrimonio sotto il profilo dell'affidamento di stabilità della coppia - si caratterizzano però proprio per la mancata assunzione di un impegno formale nei confronti dell'ordinamento, impegno formale che viene invece richiesto nel momento in cui la coppia chiede allo Stato il conferimento di responsabilità così rilevanti nei confronti di un bambino in stato di abbandono, come quelle derivanti dall'adozione.

            Questo approccio, che giustifica la sua contrarietà di fondo ai disegni di legge in titolo, è conforme del resto all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale dalla sentenza n. 166 del 1998, nella quale si definiva la convivenza more uxorio come l'espressione di una scelta di libertà dalle regole.

            Se si condivide tale impostazione - e non si può a suo parere non condividerla, laddove si consideri che le regole che determinano i diritti e i doveri reciproci che derivano dall'unione in completa comunità di vita di un uomo e di una donna sono disciplinati nel nostro ordinamento in una forma tipica che è quella del matrimonio - è evidente come non possano non suscitare il più vivo disagio sia quelle proposte, come quella della senatrice Franco, che fanno dipendere l'esistenza dell'unione civile da un atto pubblico di natura costitutiva sottoscritto dalle parti, sia le impostazioni, come quella che presiede al disegno di legge n. 1339, presentato dal Governo, secondo la quale i diritti e i doveri discenderebbero da una situazione di fatto, che peraltro può essere fatta valere da una parte nei confronti dell'altra, con conseguenze della cui gravità evidentemente lo stesso disegno di legge si rende conto, come dimostra la disposizione al comma 4 dell'articolo 1 che fa dipendere l'esercizio dei diritti e delle facoltà previste dalla legge da un'attualità della convivenza, peraltro di difficile definizione.

            Egli esprime dunque la preoccupazione che, nell'intento di promuovere un allargamento dei diritti e delle libertà, si finisca paradossalmente per determinare l'effetto opposto, costruendo un sistema che produce vincoli e obblighi senza fornire, di converso, una tutela giuridica efficace, laddove si pensi alle modalità di scioglimento dell'unione previste ad esempio dall'articolo 16 del disegno di legge n. 18, che consentono uno scioglimento ad nutum con un surreale preavviso di tre mesi prevedendo altresì lo scioglimento ope legis in caso di matrimonio di una delle parti.

            Il senatore Caruso mette in guardia la Commissione, e in particolare i colleghi della maggioranza, dai rischi connessi all'approvazione di un provvedimento che sembra nascere soprattutto da un desiderio di visibilità politica di alcune componenti dello schieramento che sostiene il Governo, un'aspirazione di visibilità che però è destinata a ritorcersi contro i suoi stessi promotori quando l'opinione pubblica finirà per accorgersi che il provvedimento è di portata molto limitata e che crea molti più problemi di quelli che vorrebbe risolvere, laddove si consideri che negli ultimi decenni la legge e la giurisprudenza hanno progressivamente fatto venir meno le discriminazioni di cui erano vittime in passato quei cittadini legati da una convivenza more uxorio.

            L'oratore conclude manifestando la piena disponibilità della sua parte politica a confrontarsi su interventi di carattere limitato e puntuale, come ad esempio una modifica dell'attuale disciplina della riserva di legittima, diretti a risolvere quelle disparità, ormai del tutto marginali, di cui attualmente continuano a soffrire quelle coppie che non vogliono o non possono contrarre matrimonio.

 

            Il presidente SALVI dichiara chiusa la discussione generale e, nel rinviare lo svolgimento della replica del relatore e del Governo alla prossima seduta, esprime un vivo ringraziamento a tutti i colleghi, ricordando che la Commissione ha svolto, sull'argomento in titolo, diciotto sedute nel corso delle quali sono stati svolti trenta interventi in discussione generale, sia da senatori componenti della Commissione, sia da altri senatori, tutti di grande spessore giuridico e di notevole valore culturale.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

      Il presidente SALVI comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti relativi ad disegno di legge n. 1447 di riforma dell'ordinamento giudiziario, già fissato per le ore 12 del 28 maggio 2007, è rinviato alle ore 12 del 30 maggio 2007.

 

            La seduta termina alle ore 15,20.