Legislatura 15ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 02/05/2007

            Il relatore MASSA (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in esame (legge comunitaria 2007), presentato in Senato in prima lettura, che si compone di 22 articoli.

            Il Capo I contiene le disposizioni generali che conferiscono al Governo delega legislativa per l’attuazione di direttive comunitarie, con i relativi principi e criteri direttivi, elencate nei due allegati A e B sopra citati.

            Segnala, quindi, che, rispetto alle leggi comunitarie degli anni precedenti, è prevista una decisa riduzione del termine per l’esercizio della delega legislativa, in ordine al quale si prevede che di norma coincida con la scadenza del termine di recepimento della singola direttiva da attuare, salve le ipotesi in cui tale termine sia già scaduto o scada nei 3 mesi successivi all’entrata in vigore della legge.

            Il Capo II contiene disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa, in relazione all’esigenza di abrogare o modificare norme in contrasto con l’ordinamento comunitario, o comunque di predisporre le condizioni migliori per il recepimento della disciplina comunitaria, in riferimento a settori particolari.

            Si sofferma quindi sui profili di competenza della Commissione, richiamati in particolare dagli articoli da 6 a 10, nonché dagli articoli 12 e 14.

            In particolare, l’articolo 6 sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 99 del 2004, in materia di controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli; tale compito viene affidato dalla legislazione vigente all’Agecontrol Spa, che si avvale dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

            Si sofferma sull’articolo 7, il quale interviene in materia di etichettatura di prodotti alimentari, disponendo l’abrogazione dell’articolo 1, comma 3-bis, e degli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito dalla legge n. 204 del 2004, e precisa che nella relazione governativa la necessità di tali abrogazioni è motivata dal contrasto delle disposizioni citate con la normativa comunitaria.

            Pur dichiarando di comprendere le ragioni di tale previsione, esprime sin d’ora una valutazione contraria su tale disposizione, per le implicazioni negative che l’abolizione del sistema di etichettatura dell’origine del prodotti agroalimentari non potrà non avere sull’intero comparto.       

            Ricorda quindi come il luogo di origine, per i prodotti non trasformati, sia inteso come il Paese d’origine o la zona di produzione, mentre per i prodotti trasformati esso sia individuato nella zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata in prevalenza nella preparazione e produzione.

            Dà quindi sinteticamente conto delle altre disposizioni contenute nel disegno di legge in esame soffermandosi, in particolare, sull’ articolo 9, che interviene sulla disciplina delle bevande analcoliche di fantasia, abrogando l’articolo 1 della legge n. 286 del 1961, in base al quale le citate bevande, il cui gusto e aroma deriva dal contenuto di essenze di agrumi, non possono essere colorate se non contengono succo di agrumi almeno nella misura del 12 per cento. A questo proposito, rileva che il contrasto, asserito nella relazione al provvedimento, con direttive comunitarie, peraltro già recepite nell’ordinamento italiano con il decreto ministeriale n. 209 del 1996 (e quindi con fonte di grado secondario), provocherebbe una posizione di debolezza e discriminazione ai produttori nazionali rispetto ad altri paesi, costituendo pertanto un freno alla competitività del settore e dei produttori stessi.

            Richiama, quindi, l’attenzione, come emerge anche nel parere della Conferenza Stato-regioni, sulle difficoltà e implicazioni negative che la disposizione può creare per il comparto agrumicolo, in quanto verrebbe soppresso il limite minimo di contenuto per le bevande in questione. Anche con riferimento a tale disposizione, pertanto, rileva la necessità, come già evidenziato per l’articolo 7, di richiamare l’attenzione della Commissione di merito sulla necessità di tutelare i produttori di agrumi e i consumatori che vedrebbero garantito, anche per le bevande analcoliche con denominazione di fantasia, la presenza di un quantitativo, seppur minimo, di succo di agrumi. Conclude, preannunciando, fin da ora, un orientamento contrario con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 9 del disegno di legge.

            Illustra, quindi, la Relazione sulla partecipazione italiana all’Unione europea, presentata annualmente alle Camere, che si colloca nel quadro normativo definito dalla legge n. 11 del 2005, rappresentando un momento importante di raffronto tra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei e i risultati conseguiti, nonché un’occasione fondamentale di confronto tra le iniziative intraprese e quelle da intraprendere, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Parlamento, con il quale il Governo intende ampliare e rafforzare il rapporto, in considerazione del progressivo intreccio tra ordinamento comunitario e nazionale.

            Dà sinteticamente conto delle cinque parti della Relazione sulla partecipazione italiana all’Unione europea. Rileva che la politica agricola comune è compresa nella quarta parte della Relazione in esame, la quale sottolinea come gli obiettivi di fondo della PAC, riformata nel 2003, siano individuati nella promozione dello sviluppo rurale, nella riunione delle 21 OCM in un’unica organizzazione di mercato, nella ristrutturazione del settore vitivinicolo e ortofrutticolo, con riguardo altresì alla tutela della sicurezza alimentare e alla commercializzazione dei prodotti derivanti da OGM.

            Il capitolo dedicato alla Riforma dello sviluppo rurale evidenzia l’impegno del Governo, nel corso del 2006, per la definizione del Piano strategico nazionale (PSN), previsto dalla Riforma, e notificato definitivamente alla Commissione, dopo l’approvazione della Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2006.

            Con riguardo al comparto vitivinicolo, si sofferma sulla comunicazione della Commissione europea concernente la riforma della relativa OCM, peraltro in esame presso la Commissione, che individua quali obiettivi l’incremento della competitività e il ripristino dell’equilibrio fra offerta e domanda, aumentando il potenziale produttivo attraverso la limitazione dei diritti di impianto e il sostegno al miglioramento strutturale, in previsione del luglio 2008 come data di entrata in vigore.

            Con riferimento al settore lattiero-caseario, sottolinea l’approvazione di regolamenti comunitari concernenti aiuti a determinate categorie di formaggi, e la relazione predisposta dal Governo al Consiglio e alla Commissione europea riguardante l’attività di riscossione del prelievo supplementare, nel cui ambito si inquadra l’attività a livello nazionale, per una corretta e omogenea applicazione del regime delle quote-latte.

Anche il settore dell’ortofrutta è oggetto di attenzione in sede comunitaria nella prospettiva di riforma della relativa OCM, la cui entrata in vigore è prevista per il 2008, le cui linee sono tracciate nella proposta di regolamento del Consiglio, che pure è, come già ricordato per il settore vitivinicolo, oggetto di esame della Commissione agricoltura.

            La relazione riepiloga quindi l’attività relativa al comparto della zootecnia, con  riferimento alle problematiche di mercato e alle questioni veterinaria e di benessere animale, con particolare rilievo per le importanti misure di sostegno del mercato realizzate per il comparto avicolo.

            Si sofferma, quindi, sul settore della pesca, che vede ancora in difficoltà le imprese impegnate in mare, imponendo pertanto misure volte a ridurre i costi e a valorizzare la produzione, in evidente sinergia con la nuova programmazione comunitaria, tra le quali si segnalano i servizi assicurativi e finanziari e lo sviluppo di attività integrative e multifunzionali. Vengono altresì evidenziate l’azione di modernizzazione della normativa di settore, la creazione di un fondo per investimenti nel capitale di rischio, le azioni per il rinnovo della flotta di pesca. In relazione alle recenti evoluzioni imposte al settore dalla nuova Politica Comune della pesca, la Relazione richiama l’importanza del Piano comunitario di azione per il Mediterraneo.

            Ricorda, altresì, il potenziamento del profilo riguardante la tutela del consumatore e la valorizzazione della qualità con la certificazione e l’etichettatura dei prodotti ittici, in un’ottica di trasparenza del mercato. Sottolinea, infine, gli interventi previsti a favore della pesca sostenibile e della biodiversità, in un Piano di protezione delle risorse che ha coinvolto anche Regioni e ricercatori.

            Con riguardo al settore delle foreste, infine, la Relazione segnala diverse iniziative, tra le quali ricorda l’adozione in sede comunitaria delle conclusioni relative al Piano d’azione dell’Unione Europea sulle foreste, con la predisposizione di un relativo Programma di lavoro pluriennale.

 

            Si apre il dibattito.