Legislatura 15ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 19/04/2007
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Il senatore SACCONI (FI), riservandosi di intervenire in fase successiva in merito al provvedimento in esame, ricorda che nella XIV legislatura lo schema di decreto legislativo n. 479, presentato dall'Esecutivo allora in carica, non completò il proprio iter a seguito di un conflitto con le regioni rispetto a taluni profili. Ritiene tuttavia necessario ribadire quanto meno il principio al quale quel testo si ispirava, relativamente all'esigenza di evitare una eccessiva disarticolazione territoriale delle normative in materia di sicurezza sul lavoro: ne potrebbe infatti derivare un pregiudizio alla certezza del diritto riguardo agli aspetti in questione, certezza che andrebbe invece garantita e rafforzata attraverso una semplificazione e una razionalizzazione della disciplina e delle competenze degli organi di vigilanza.
Un altro nodo problematico di rilievo è quello di una rimodulazione dell'approccio complessivo agli adempimenti previsti dalle normative di sicurezza, volta a incentrare lo stesso non tanto su un piano meramente formalistico quanto su quello sostanzialistico, articolato per obiettivi, la cui attuazione andrebbe monitorata attraverso parametri oggettivi ed efficaci, determinati d'intesa con le parti sociali, che, per questo aspetto, potrebbero avvalersi dell'opera di coordinamento del CNEL.
Altre questioni cruciali relative alla sicurezza sul lavoro sono costituite dal ruolo della bilateralità, che deve essere valorizzato in maniera adeguata, più di quanto risulta nel disegno di legge del Governo, nonché dal riassetto dell’apparato sanzionatorio, rispetto al quale occorre un approccio equilibrato e non condizionato da fattori di emotività comprensibili, ma che rischiano di compromettere la razionalità e l'efficacia dello stesso. Occorre in particolare che venga prestata una adeguata attuazione al condivisibile principio - enunciato tra i principi di delega all'esame - della differenziazione tra le sanzioni concernenti violazioni meramente formali e le sanzioni concernenti violazioni di tipo sostanziale.
Per quel che concerne i profili connessi all'adozione delle misure tecnologiche più idonee a prevenire gli infortuni sul lavoro, va evidenziato che tale obiettivo può essere conseguito solo attraverso una normazione di soft low idonea ad evolversi parallelamente ai continui progressi scientifici e tecnologici.