Legislatura 14ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 281 del 21/02/2006

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano" (n. 591)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

 

      Il relatore MAGNALBO' (AN), riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, osservando tuttavia come alcune sue disposizioni non appaiano immediatamente riconducibili ad ambiti espressamente disciplinati dalla direttiva alla cui attuazione esso provvede; tale rilievo va riferito, in particolare, alle norme sulla ripetibilità della vendita dei medicinali soggetti a prescrizione medica, di cui all'articolo 88, comma 3, dello schema di decreto, che modifica la disciplina vigente in materia; al divieto di cui all'articolo 100, comma 2, dello schema di decreto, in base al quale le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quelle di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili; al comma 7 dell'articolo 100, che consentirebbe ai produttori e distributori all'ingrosso di fornire medicinali direttamente al domicilio dei pazienti o al medico curante, eludendo il sistema delle farmacie; all'obbligo per il produttore di fornire entro 48 ore, su richiesta delle farmacie, un medicinale non reperibile nella rete di distribuzione regionale (articolo 105, comma 4, dello schema); infine, il Titolo VIII dello schema, relativo alla pubblicità, introduce, come riferisce la stessa relazione illustrativa, anche norme innovative (rispetto alla disciplina vigente) che appaiono estranee all'àmbito della direttiva oggetto di attuazione.

Osserva inoltre che anche la disciplina sanzionatoria sembra presentare possibili profili di incoerenza con i principi di delega: occorrerebbe allora invitare la Commissione di merito, in primo luogo,  a valutare il sensibile innalzamento della misura delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie – rispetto a quelle previste dalla disciplina vigente per le omologhe fattispecie – alla luce del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria n. 62 del 2005. Segnala inoltre che all'articolo 148, comma 17, dello schema, la misura massima della sanzione amministrativa pecuniaria supera il possibile limite massimo previsto dal richiamato principio di delega; analogamente, l'articolo 147, comma 7, dello schema prevede un aggravamento delle pene di cui all'articolo 443 del codice penale supera i limiti massimi previsti per le pene detentive dal richiamato principio di delega e sembra contrastare con il criterio dell'identità di sanzione prevista dalla normativa vigente.

 

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

            La seduta termina alle ore 16.