Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 553 del 31/01/2006

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" (n. 601)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio) 

 

      Riferisce alla Commissione il senatore BUCCIERO(AN), premettendo che lo schema in titolo è emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge comunitaria per il 2004 con il quale il Governo è stato delegato a disciplinare la materia sanzionatoria, tra l'altro, anche con riferimento alle violazioni del Regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare.

            Osserva innanzitutto come l'incipit degli articoli 2, 3, 4 e 5 dello schema "salvo che il fatto costituisca reato" si possa prestare ad equivoci interpretativi nel momento in cui i citati articoli prevedono diverse sanzioni amministrative. Dovrebbe invece, a suo avviso, chiarirsi, adottando una diversa formulazione, che la sanzione penale non escluda necessariamente quella amministrativa ricorrendo precise e specifiche violazioni.

            Quanto al disposto dell'articolo 2 con il quale si definisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per gli operatori che non ottemperano agli obblighi il cui rispetto deve consentire della tracciabilità degli alimenti previsti dall'articolo 18 del citato Regolamento, a partire dagli alimenti, dai mangimi, dagli animali destinati alla produzione degli alimenti stessi, il relatore giudica detta sanzione non proporzionata anche alla luce di quelle previste dai successivi articoli per violazioni che si qualificano quali conseguenze di quella dell'articolo 2. Ritiene pertanto, considerata la centralità del predetto articolo 2, di dover suggerire al Governo una modifica allo schema in titolo nel senso di elevare la sanzione pecuniaria ivi prevista.

            Un ulteriore considerazione il relatore svolge in merito all'articolo 7 relativamente alle sanzioni aggiuntive rispetto a quelle pecuniarie, previste in caso di reiterazione. Ebbene, appare a suo giudizio eccessivamente lieve la sanzione della sopensione dell'attività per un periodo da sette a quindici giorni, dovendo la reiterazione della violazione comportare una sanzione più incisiva e pertanto con una maggiore efficacia deterrente.

            Nel proporre fin da ora alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, il relatore auspica altresì l'adesione ai rilievi testè posti in rilievo.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.