Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 553 del 31/01/2006
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" (n. 601)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore BUCCIERO(AN), premettendo che lo schema in titolo è emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge comunitaria per il 2004 con il quale il Governo è stato delegato a disciplinare la materia sanzionatoria, tra l'altro, anche con riferimento alle violazioni del Regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare.
Osserva innanzitutto come l'incipit degli articoli 2, 3, 4 e 5 dello schema "salvo che il fatto costituisca reato" si possa prestare ad equivoci interpretativi nel momento in cui i citati articoli prevedono diverse sanzioni amministrative. Dovrebbe invece, a suo avviso, chiarirsi, adottando una diversa formulazione, che la sanzione penale non escluda necessariamente quella amministrativa ricorrendo precise e specifiche violazioni.
Quanto al disposto dell'articolo 2 con il quale si definisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per gli operatori che non ottemperano agli obblighi il cui rispetto deve consentire della tracciabilità degli alimenti previsti dall'articolo 18 del citato Regolamento, a partire dagli alimenti, dai mangimi, dagli animali destinati alla produzione degli alimenti stessi, il relatore giudica detta sanzione non proporzionata anche alla luce di quelle previste dai successivi articoli per violazioni che si qualificano quali conseguenze di quella dell'articolo 2. Ritiene pertanto, considerata la centralità del predetto articolo 2, di dover suggerire al Governo una modifica allo schema in titolo nel senso di elevare la sanzione pecuniaria ivi prevista.
Un ulteriore considerazione il relatore svolge in merito all'articolo 7 relativamente alle sanzioni aggiuntive rispetto a quelle pecuniarie, previste in caso di reiterazione. Ebbene, appare a suo giudizio eccessivamente lieve la sanzione della sopensione dell'attività per un periodo da sette a quindici giorni, dovendo la reiterazione della violazione comportare una sanzione più incisiva e pertanto con una maggiore efficacia deterrente.
Nel proporre fin da ora alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, il relatore auspica altresì l'adesione ai rilievi testè posti in rilievo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dall'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia" (n. 599)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Esame e rinvio)
Il relatore SEMERARO (AN) riferisce alla Commissione sullo schema in titolo, sottolineando in premessa il valore innovativo delle disposizioni che intervengono a favore di quanti cittadini-utenti si avvalgono dell'opera dei notai nel caso in cui questi incorrano in errori professionali.
Nell'abolire l'istituto della cauzione, le norme individuano infatti nella copertura assicurativa obbligatoria da tali rischi la forma più efficace per garantire e tutelare i cittadini.
Nel preannunciare pertanto una proposta di parere convintamente favorevole, il relatore sottolinea un unico punto sul quale nutre talune perplessità. Si tratta dell'articolo 4 con il quale si subordina l'erogazione del contributo a favore dei soggetti danneggiati dall'attività professionale del notaio al passaggio in giudicato della sentenza con la quale è accertata la responsabilità del notaio medesimo. La disposizione sembra implicare un vantaggio ingiustificato per il notaio responsabile. Atteso che nell'ordinamento è previsto che le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive, non si comprende la ragione per la quale il cittadino danneggiato debba necessariamente attendere il passato in giudicato della sentenza che ha accertato la responsabilità del notaio perché venga attivato il meccanismo di tutela assicurativo di cui allo schema in titolo. Auspica che tale osservazione venga presa in seria considerazione dal Governo.
Il sottosegretario GIULIANO rileva come il provvedimento si ponga lungo la medesima direttrice di rafforzamento della tutela dei consumatori sulla quale, di recente, si è avuta, ad esempio, l'adozione del decreto legislativo a favore degli acquirenti di immobili da costruire e appaia quindi tale da qualificare su questo versante l'azione del Governo.
Quanto al rilievo svolto dal relatore sulle modalità del risarcimento del cittadino danneggiato, nel ritenerlo interessante e pertinente, assicura che in fase di definitiva stesura del decreto legislativo, il Governo lo valuterà con la dovuta attenzione.
Il seguito dell'esame è poi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili" (n. 600)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Esame e rinvio)
Il relatore SEMERARO (AN) nell'illustrare lo schema in titolo, pone in rilevo tra gli aspetti più qualificanti quello per il quale, una volta superata la prova preselettiva, l'aspirante notaio potrà essere ammesso direttamente a sostenere anche le prove scritte di altri due concorsi immediatamente consecutivi.
Si tratta di una norma che va nella direzione di soddisfare le esigenze di semplificazione e di adeguamento della disciplina dell'accesso al notariato, oltrechè in quella di soddisfare esigenze di economia nelle procedure di concorso.
Il relatore coglie altresì l'occasione, rilevata l'attuale e persistente inadeguatezza del numero dei notai rispetto al complessivo aumento degli affari, per sollecitare l'indizione dei nuovi concorsi e l'assegnazione delle sedi vacanti.
Il sottosegretario GIULIANO osserva come la disciplina dell'accesso al notariato sia rimasta immutata per circa un secolo e che la legge delega prima e lo schema di decreto delegato all'esame costituiscono un tentativo moderno di adeguamento delle funzioni notarili alle esigenze contemporanee. In tale ottica le nuove norme per l'accesso costituiscono un indubbio passo in avanti, così come l'incremento di circa 700 nuove sedi disposto in conseguenza della variazione del rapporto sedi/numero di abitanti, sulla base di quanto previsto con il decreto-legge n.35 del 2005, cerca di rispondere alla necessità di un servizio più esteso di quello finora offerto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.