Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 553 del 31/01/2006
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006
553ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuliano e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN RELAZIONE ALL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE (ATTO DEL GOVERNO N.593)
Dopo che il presidente BOREA (UDC) ha rilevato che non è presente il prescritto numero di senatori per iniziare l'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dell'impresa sociale (Atto del Governo n. 593), ha la parola il senatore IOVENE il quale sottolinea come il predetto schema di decreto delegato affronti una materia delicata rispetto alla quale ritiene opportuno che possano svolgersi audizioni, così come deciso nel corso del parallelo esame dello schema in questione presso la Camera dei deputati. Preannuncia quindi la proposta che, analogamente a quanto già avvenuto nell'ambito dell'esame della legge delega 13 giugno 2005, n.118, la Commissione disponga di procedere all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del forum permanente per il terzo settore. Si tratta di una proposta che merita accoglimento in quanto compatibile sia con il tempo di cui la Commissione ancora dispone per esprimere il parere, sia in considerazione del fatto che la Conferenza Stato Regioni non si è ancora espressa sull'articolato in esame.
La seduta sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina dell'impresa sociale" (n. 593)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 13 giugno 2005, n. 118. Esame e rinvio)
Il presidente BOREA, prima di dare la parola al relatore, ricorda che il senatore Iovene ha preannunciato una richiesta di audizione sulla quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi.
Dà quindi conto delle osservazioni espresse dalla 6a Commissione permanente.
Riferisce il senatore BOBBIO (AN) facendo riserva di formulare eventuali osservazioni in esito allo svolgimento della discussione generale e rifacendosi alle posizioni da lui già assunte in sede di esame della legge delega. Con riferimento alla eventualità di procedere ad audizioni si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo.
Ha quindi la parola il senatore IOVENE (DS-U) il quale ribadisce la proposta di procedere ad audizioni da lui avanzata sottolineandone l'opportunità.
Il sottosegretario Grazia SESTINI si dichiara favorevole allo svolgimento delle audizioni in considerazione sia del fatto che tale determinazione è stata assunta anche nel corso dell'esame dello schema presso la Camera dei deputati, sia dell'esigenza di attendere comunque il parere della Conferenza Stato Regioni.
La Commissione conviene che si dia luogo alle audizioni nei termini di cui alla proposta, conferendo mandato al Presidente di stabilirne le relative modalità.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(3567) Deputato BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia, approvato dalla Camera dei deputati
(1353) PASTORE ed altri. - Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa
(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3567. Assorbimento del disegno di legge n. 1353)
Il presidente BOREA (UDC) avverte che in relazione al disegno di legge n. 3567, assunto come testo base dell'esame, è stato presentato un unico emendamento relativo all'articolo 2 che si pubblica in allegato al resoconto della seduta odierna. Dà quindi conto del parere espresso dalla 1a Commissione permanente.
Non essendovi richieste di intervento, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti è approvato all'unanimità l'articolo 1.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra brevemente l'emendamento 2.1 che muove dalla considerazione di favorire la trasmissione dell'azienda ad uno dei legittimari nel rispetto delle ragioni degli altri, attraverso il superamento della difficoltà - non considerata nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - determinata dall'eventuale rifiuto di uno dei legittimari di aderire al cosiddetto patto di famiglia.
L'emendamento in esame rende comunque vincolante l'accordo anche nei confronti del legittimario che non intenda sottoscrivere il patto a condizione che si preveda un lascito alternativo nel rispetto della quota di legittima.
Il relatore SEMERARO (AN) formula un parere contrario sull'emendamento 2.1 in quanto ritiene la previsione della vincolatività del patto nei confronti di un soggetto che ad esso non partecipa in contrasto con i principi generali in materia di formazione ed efficacia dei contratti. In via ulteriore la proposta gli appare pleonastica nella parte in cui dispone che il lascito alternativo debba porsi nel rispetto della quota di riserva.
Il sottosegretario GIULIANO manifesta la contrarietà del Governo alla proposta emendativa in esame sia per quanto osservato dal relatore, sia in considerazione di quanto previsto dal nuovo articolo 768-sexies del codice civile.
Posto ai voti l'emendamento 2.1 non è approvato, mentre l'articolo 2 è approvato all'unanimità.
E' quindi approvato all'unanimità nel suo complesso il disegno di legge n.3567, risultando conseguentemente assorbito il disegno di legge n.1353.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" (n. 601)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore BUCCIERO(AN), premettendo che lo schema in titolo è emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge comunitaria per il 2004 con il quale il Governo è stato delegato a disciplinare la materia sanzionatoria, tra l'altro, anche con riferimento alle violazioni del Regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare.
Osserva innanzitutto come l'incipit degli articoli 2, 3, 4 e 5 dello schema "salvo che il fatto costituisca reato" si possa prestare ad equivoci interpretativi nel momento in cui i citati articoli prevedono diverse sanzioni amministrative. Dovrebbe invece, a suo avviso, chiarirsi, adottando una diversa formulazione, che la sanzione penale non escluda necessariamente quella amministrativa ricorrendo precise e specifiche violazioni.
Quanto al disposto dell'articolo 2 con il quale si definisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per gli operatori che non ottemperano agli obblighi il cui rispetto deve consentire della tracciabilità degli alimenti previsti dall'articolo 18 del citato Regolamento, a partire dagli alimenti, dai mangimi, dagli animali destinati alla produzione degli alimenti stessi, il relatore giudica detta sanzione non proporzionata anche alla luce di quelle previste dai successivi articoli per violazioni che si qualificano quali conseguenze di quella dell'articolo 2. Ritiene pertanto, considerata la centralità del predetto articolo 2, di dover suggerire al Governo una modifica allo schema in titolo nel senso di elevare la sanzione pecuniaria ivi prevista.
Un ulteriore considerazione il relatore svolge in merito all'articolo 7 relativamente alle sanzioni aggiuntive rispetto a quelle pecuniarie, previste in caso di reiterazione. Ebbene, appare a suo giudizio eccessivamente lieve la sanzione della sopensione dell'attività per un periodo da sette a quindici giorni, dovendo la reiterazione della violazione comportare una sanzione più incisiva e pertanto con una maggiore efficacia deterrente.
Nel proporre fin da ora alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, il relatore auspica altresì l'adesione ai rilievi testè posti in rilievo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dall'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia" (n. 599)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Esame e rinvio)
Il relatore SEMERARO (AN) riferisce alla Commissione sullo schema in titolo, sottolineando in premessa il valore innovativo delle disposizioni che intervengono a favore di quanti cittadini-utenti si avvalgono dell'opera dei notai nel caso in cui questi incorrano in errori professionali.
Nell'abolire l'istituto della cauzione, le norme individuano infatti nella copertura assicurativa obbligatoria da tali rischi la forma più efficace per garantire e tutelare i cittadini.
Nel preannunciare pertanto una proposta di parere convintamente favorevole, il relatore sottolinea un unico punto sul quale nutre talune perplessità. Si tratta dell'articolo 4 con il quale si subordina l'erogazione del contributo a favore dei soggetti danneggiati dall'attività professionale del notaio al passaggio in giudicato della sentenza con la quale è accertata la responsabilità del notaio medesimo. La disposizione sembra implicare un vantaggio ingiustificato per il notaio responsabile. Atteso che nell'ordinamento è previsto che le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive, non si comprende la ragione per la quale il cittadino danneggiato debba necessariamente attendere il passato in giudicato della sentenza che ha accertato la responsabilità del notaio perché venga attivato il meccanismo di tutela assicurativo di cui allo schema in titolo. Auspica che tale osservazione venga presa in seria considerazione dal Governo.
Il sottosegretario GIULIANO rileva come il provvedimento si ponga lungo la medesima direttrice di rafforzamento della tutela dei consumatori sulla quale, di recente, si è avuta, ad esempio, l'adozione del decreto legislativo a favore degli acquirenti di immobili da costruire e appaia quindi tale da qualificare su questo versante l'azione del Governo.
Quanto al rilievo svolto dal relatore sulle modalità del risarcimento del cittadino danneggiato, nel ritenerlo interessante e pertinente, assicura che in fase di definitiva stesura del decreto legislativo, il Governo lo valuterà con la dovuta attenzione.
Il seguito dell'esame è poi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili" (n. 600)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Esame e rinvio)
Il relatore SEMERARO (AN) nell'illustrare lo schema in titolo, pone in rilevo tra gli aspetti più qualificanti quello per il quale, una volta superata la prova preselettiva, l'aspirante notaio potrà essere ammesso direttamente a sostenere anche le prove scritte di altri due concorsi immediatamente consecutivi.
Si tratta di una norma che va nella direzione di soddisfare le esigenze di semplificazione e di adeguamento della disciplina dell'accesso al notariato, oltrechè in quella di soddisfare esigenze di economia nelle procedure di concorso.
Il relatore coglie altresì l'occasione, rilevata l'attuale e persistente inadeguatezza del numero dei notai rispetto al complessivo aumento degli affari, per sollecitare l'indizione dei nuovi concorsi e l'assegnazione delle sedi vacanti.
Il sottosegretario GIULIANO osserva come la disciplina dell'accesso al notariato sia rimasta immutata per circa un secolo e che la legge delega prima e lo schema di decreto delegato all'esame costituiscono un tentativo moderno di adeguamento delle funzioni notarili alle esigenze contemporanee. In tale ottica le nuove norme per l'accesso costituiscono un indubbio passo in avanti, così come l'incremento di circa 700 nuove sedi disposto in conseguenza della variazione del rapporto sedi/numero di abitanti, sulla base di quanto previsto con il decreto-legge n.35 del 2005, cerca di rispondere alla necessità di un servizio più esteso di quello finora offerto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(3752) Deputato KESSLER ed altri. - Riforma delle esecuzioni mobiliari, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
Riferisce il senatore SEMERARO (AN) il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo venga a completare il quadro degli interventi che, nel corso della attuale legislatura, hanno avuto specificamente ad oggetto il codice di procedura civile e hanno introdotto in tale corpus normativo modifiche di grande rilievo. L'articolato in questione, già approvato dalla Camera dei deputati, si muove innanzitutto nella prospettiva di contribuire all'accelerazione delle procedure esecutive mobiliari e di valorizzare il ruolo degli ufficiali giudiziari, introduce inoltre - e si tratta di un profilo innovativo di notevole importanza - previsioni idonee a imporre, anche mediante l'utilizzo di una strumentazione di tipo penalistico, una maggiore collaborazione del debitore nell'ambito del processo esecutivo in vista del soddisfacimento della pretesa creditoria e, infine, innova in modo significativo la disciplina delle opposizioni nel processo di esecuzione. A quest'ultimo proposito il relatore richiama in particolare l'attenzione sulla modifica apportata all'articolo 616 del codice di procedura civile, con specifico riferimento alla previsione della non impugnabilità della sentenza ivi prevista.
Pur nutrendo alcune perplessità sull'innovazione da ultimo ricordata, il relatore evidenzia che la rilevante portata innovativa del testo in discussione e la condivisibilità del suo impianto complessivo inducono - considerata anche la prossima conclusione della legislatura - ad auspicarne una rapida approvazione senza modifiche.
Interviene brevemente il sottosegretario di Stato GIULIANO il quale auspica anch'egli una rapida approvazione senza modifiche del disegno di legge in titolo.
Il senatore TIRELLI (LP) chiede che sia fissato un breve termine per la presentazione degli emendamenti.
La Commissione conviene pertanto di fissare alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.
Il seguito della discussione è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3567
Art. 2.
2.1
Fassone
Al comma 1, capoverso «Art. 768-quater», aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Qualora uno o più dei legittimari non intenda sottoscrivere il patto di famiglia lo stesso è comunque vincolante nei suoi confronti ove il titolare dell’azienda o il titolare delle partecipazioni societarie preveda un lascito alternativo nel rispetto della quota di riserva».