Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 550 del 24/01/2006
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3478
Art. 2.
2.1
Cavallaro
Sostituire l’articolo con il seguente:
1. L’articolo 23 della legge 24 marzo 1958 n. 195 è sostituito dal seguente:
–«Art. 23. – (Componenti eletti dai magistrati) – 1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari e dei giudici di pace di ventiquattro componenti del Consiglio Superiore della Magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. L’elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale per quattro magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte Suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale per sei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione;
c) in un collegio unico nazionale per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla suprema Corte di Cassazione;
d) in un collegio unico nazionale per due giudici di pace.
3. Concorrono alle elezioni in ciascuno dei collegi nazionali liste di candidati, connotate da un identificativo di lista, presentate da almeno cinquanta elettori; e singoli candidati, raggruppati in un unico elenco, presentati ciascuno da almeno venticinque elettori.
4. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore ai due terzi dei candidati da eleggere in ciascun collegio.
5. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista o elenco.
6. Nessun elettore può presentare più di una lista o più di un candidato indipendente.
7. I presentatori non sono eleggibili.
8. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.
9. Ogni elettore magistrato ordinario riceve tre schede, una per ciascuno dei collegi nazionali; ogni lettore giudice di pace riceve la scheda per l’elezione nel proprio collegio nazionale.
10. Il voto si esprime:
a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione, di cui al comma 1, lettera a), con il voto a non più di due candidati, siano essi compresi in una lista o nell’elenco;
b) per i collegi nazionali dei magistrati di merito, di cui alle lettere b) e c), con una delle modalità seguenti:
1) attribuendolo ad una lista ed esprimendo eventualmente sino a due preferenze per il collegio di cui alla lettera b) e tre preferenze individuali per il collegio di cui alla lettera c) all’interno della stessa;
2) attribuendolo a candidati indipendenti dell’elenco, esprimendo sino a due preferenze individuali;
3) attribuendolo ad una lista ed esprimendo, accanto ad eventuali una o due preferenze individuali all’interno delle stesse, non più di una preferenza individuale a favore di un candidato indipendente compreso nell’elenco».
2.200
Il Relatore
Nel comma 2, lettera a) sostituire la parola: «quattro» con la parola: «3» e nella lettera c) sostituire la parola: «undici» con la parola: «dodici».
Conseguentemente, nell’articolo 4, comma 1, sub articolo 26, comma 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno».
2.2
Fassone
Nel comma 2, lettera a) sostituire la parola: «quattro» con la parola: «due» e nella lettera c) sostituire la parola: «undici» con la parola: «tredici».
Conseguentemente, nell’articolo 4, comma 1, sub articolo 26, comma 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno».
2.3
Manzione
Al comma 1, alinea, articolo 23, al comma 2, lettera a) sostituire il numero: «quattro» con il seguente: «due».
2.4
Manzione
Al comma 1, alinea, articolo 23, al comma 2, lettera c) sostituire il numero: «undici» con il seguente: «tredici».
Art. 3.
3.1
Fassone
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. L’articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - (Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste). – 1. Le elezioni dei magistrati di cui all’articolo 23 si effettuano:
a) in un collegio nazionale per l’elezione di due magistrati della Corte di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;
b) in un collegio nazionale per l’elezione di diciotto magistrati con effettivo esercizio di funzioni di merito.
2. I magistrati possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio corrispondente alle funzioni effettivamente esercitate nel momento della presentazione delle liste.
3. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all’ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione ed i magistrati addetti alla Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati della Direzione nazionale antimafia, i magistrati temporaneamente addetti a funzioni non giudiziarie ed i magistrati che svolgono attività presso organismi internazionali possono presentare la loro candidatura nel collegio nazionale di cui al comma 1, lettera b).
4. Concorrono alle elezioni in ciascuno dei collegi nazionali liste di candidati, connotate da un identificativo di lista, presentate da almeno cinquanta elettori, e singoli candidati, raggruppati in un unico elenco, presentati ciascuno da almeno venticinque elettori.
5. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore a due per quanto attiene al collegio di cui al comma 1, lettera a), e non superiore a diciotto per quanto attiene al collegio di cui al comma 1, lettera b), dei quali non più di tredici esercitanti funzioni giudicanti, e non più di cinque esercitanti funzioni inquirenti. I predetti vincoli numerici non si applicano all’elenco di cui al comma che precede.
6. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista ovvero in una lista e nell’elenco.
7. Nessun elettore può presentare più di una lista o più di un candidato incluso nell’elenco.
8. I presentatori non sono eleggibili.
9. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.
10. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuno dei collegi nazionali.
11. Il voto si esprime:
a) per il collegio nazionale presso la Corte di Cassazione, di cui al comma 1, lettera a), con il voto ad uno solo dei candidati, sia esso compreso in una lista o nell’elenco;
b) per il collegio nazionale dei magistrati di merito, di cui al comma 1, lettera b), con una delle modalità seguenti:
1) attribuendolo ad una lista ed esprimendo eventualmente sino a tre preferenze individuali all’interno della stessa;
2) attribuendolo a candidati compresi nell’elenco, esprimendo sino a tre preferenze individuali;
3) attribuendolo ad una lista ed esprimendo eventualmente una preferenza individuale per un candidato all’interno della stessa ed una preferenza individuale per un candidato compreso nell’elenco"».
Art. 4.
4.1
Fassone
Sopprimere i comma 1, 2, 3 e 4 dell’articolo.
4.2
Dalla Chiesa
Al comma 1, alinea, articolo 26, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il voto si esprime sempre con un voto di lista per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all’articolo 23, comma 2, esprimendo una unica preferenza per ciascuno dei tre collegi».
4.3
Manzione
Al comma 3, capoverso «Art. 26», al comma 3, sostituire le parole: «due preferenze» con: «una preferenza», la parola: «tre» con: «due» e la parola: «quattro» con la parola. «tre».
Art. 5.
5.1
Cavallaro
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. - 1. L’articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall’articolo 10 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - (Assegnazione dei seggi) – 1. L’ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a). A tal fine:
a) determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito;
b) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale di ciascuna delle liste, dividendo detta cifra per quattro ed ottenendo così il quoziente elettorale;
c) attribuisce i quattro seggi alle liste o ai candidati i cui voti raccolti contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario, e in caso di ulteriore parità al candidato più anziano per età.
2. L’ufficio elettorale centrale assegna altresì i seggi dei collegi nazionali dei magistrati esercitanti funzioni di merito, di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b) e c), e dei giudici di pace attenendosi ai seguenti criteri:
a) individua il numero delle preferenze individuali complessivamente attribuite a tutti i candidati compresi nelle liste ed a tutti i candidati indipendenti compresi nell’elenco;
b) riserva, a favore dei candidati indipendenti compresi nell’elenco, un numero di seggi corrispondente alla proporzione fra il totale delle preferenze espresse per i canditati compresi nell’elenco ed il totale di quelle espresse per i candidati compresi nelle liste e precisamente:
1) due seggi se tale proporzione è non inferiore al 10 per cento;
2) tre se non inferiore al 20 per cento;
3) quattro se non inferiore al 30 per cento;
4) cinque se non inferiore al 35 per cento;
5) sei se non inferiore al 40 per cento;
6) progressivamente un ulteriore seggio ogni ulteriore 5 per cento;
c) attribuisce i seggi riservati ai sensi della lettera b) ai candidati che hanno totalizzato il maggior numero di preferenze individuali all’interno dell’elenco;
d) determina il quoziente base, dividendo la cifra dei voti validi espressi per candidati compresi nelle liste per il numero dei seggi restanti dopo l’attribuzione della quota riservata ai candidati compresi nell’elenco;
e) determina il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente elettorale. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale. Partecipano all’assegnazione dei seggi le liste che abbiano conseguito almeno il cinque per cento dei voti complessivamente espressi;
f) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di ulteriore parità, è assegnato al candidato più anziano per età".
2. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 30 agosto 1988, n. 400, adotta le necessarie disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore».
5.2
Fassone
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1. – L’articolo 27 della legge 24 marzo 1958 n. 195, quale successivamente modificato e sostituito, è ulteriormente sostituito dal seguente:
–«Art. 27. – (Assegnazione dei seggi). – 1. L’ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. A tal fine:
a) determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito;
b) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale di ciascuna delle liste, dividendo detta cifra per due ed ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;
c) attribuisce i seggi alla lista, o al candidato compreso nell’elenco di cui all’articolo 25 comma 4, i cui voti conseguiti contengono almeno una volta il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte, ovvero il maggiore resto. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario, e in caso di ulteriore parità al candidato più anziano.
2. L’ufficio elettorale centrale assegna altresì i seggi del collegio nazionale dei magistrati esercitanti funzioni di merito, attenendosi ai seguenti criteri:
a) conteggia il numero delle preferenze individuali complessivamente attribuite a tutti i candidati compresi nelle liste ed a tutti i candidati compresi nell’elenco;
b) riserva a favore dei candidati compresi nell’elenco un numero di seggi corrispondente alla proporzione fra il totale delle preferenze espresse per i candidati compresi nell’elenco ed il totale delle preferenze espresse per i candidati compresi nelle liste; e precisamente:
1) un seggio se tale proporzione non è inferiore al 5 per cento;
2) due seggi se tale proporzione non è inferiore al 10 per cento;
3) tre seggi se tale proporzione non è inferiore al 20 per cento;
4) quattro seggi se tale proporzione non è inferiore al 30 per cento;
5) progressivamente un ulteriore seggio ogni ulteriore 10 per cento.
c) attribuisce i seggi riservati ai sensi della lettera b) ai candidati compresi nell’elenco che hanno conseguito il maggior numero di preferenze individuali;
d) per assegnare i restanti seggi alle liste, determina il quoziente elettorale, dividendo la somma dei voti validi espressi a favore dell’insieme delle liste per il numero dei seggi restanti dopo l’attribuzione effettuata a termini della lettera b);
e) determina il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente elettorale, ed assegnando alla medesima tanti seggi quante volte la cifra elettorale contiene il quoziente elettorale. I seggi eventualmente non assegnati, ad alcuna lista vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale. Partecipano all’assegnazione dei seggi le liste che abbiano conseguito almeno il 9 per cento dei voti complessivamente espressi;
f) proclama eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze all’interno della lista, nel limite dei seggi attribuiti alla stessa. In caso di parità, il seggio è attribuito al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario, ed in caso di ulteriore parità al candidato più anziano per età.
3. Non possono essere eletti complessivamente più di quindici magistrati esercitanti funzioni giudicanti, e non più di cinque magistrati esercitanti funzioni inquirenti. In caso di eccedenza rispetto ai limiti anzidetti, i magistrati che, nella graduatoria dei voti riportati da ciascuno, si collocano in una posizione eccedente la quota di spettanza della rispettiva funzione, sono sostituiti dal magistrato, appartenente alla stessa lista, ovvero compreso nell’elenco, che esercita la funzione diversa, e che ha riportato il maggior numero di voti"».
Art. 6.
6.1
Cavallaro
Al comma 1, capoverso «Art. 39», dopo le parole: «dai magistrati» aggiungere le parole: «e dai giudici di pace».
Conseguentemente nell’epigrafe dopo le parole: «dei magistrati» aggiungere le seguenti: «e dei giudici di pace».
Art. 7.
7.0.1
Il Relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore».