Legislatura 14ª - Commissioni 2° e 10° riunite - Resoconto sommario n. 3 del 12/01/2006

 

COMMISSIONI2ª e10ª RIUNITE

(Giustizia) 

10ª (Industria, commercio, turismo)  

 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

3ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Cota e per la giustizia Giuliano.   

 

            La seduta inizia alle ore 8,45.           

 

 IN SEDE REFERENTE 

 

(3647) SEMERARO ed altri.  -  Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni

(Esame e rinvio)

 

      Su richiesta del relatore  Antonino CARUSO (AN) ,   il sottosegretario COTA precisa preliminarmente che il regolamento previsto dall'articolo 150 è in via di approvazione, essendo stato predisposto il relativo schema su cui si è già pronunciato in senso favorevole il Consiglio di Stato. E' prevedibile che la operatività dell'indennizzo diretto abbia  inizio a partire dal mese di luglio o, al più tardi, dal 1° gennaio 2007.

 

 

Il presidente Antonino CARUSO , (AN) relatore per la 2a Commissione, introduce quindi l'esame del disegno di legge in titolo volto a sopprimere gli articoli 149 e 150 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il codice delle assicurazioni private.

            Si tratta delle disposizioni - in tema i sinistri fra veicoli a motore - sulla procedura del risarcimento diretto del danno per effetto della quale il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento nei confronti della propria impresa di assicurazione, che provvede alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

            Il provvedimento in titolo si fa interprete delle legittime proteste avanzate in più sedi ed unitariamente dalle organizzazioni forensi e, da ultimo, dallo stesso Consiglio nazionale forense che hanno contestato il mancato coinvolgimento della categoria nella fase di stesura del decreto delegato, i riflessi economici che le disposizioni proiettano sulla attività professionale, nonchè l'inadeguata tutela giuridica dei consumatori nei confronti delle imprese di assicurazione prodotta da una sorta di spersonalizzazione dei rapporti economici di cui naturalmente rischia di essere vittima il soggetto più debole.

            Vi è poi un ulteriore motivo che milita a favore della soppressione dei citati articoli del decreto delegato ed è quello relativo all'eccesso di delega rispetto ai principi e criteri direttivi della legge n. 229 del 2003 che erano diretti alla tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali e dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto.

            Concludendo, ritiene che il Governo dovrebbe riflettere sulla materia al fine di  non incorrere in censure di costituzionalità in seguito alle già annunciate impugnazioni delle norme.

 

            Il relatore per la 10ª Commissione SEMERARO (AN) dichiara di condividere pienamente le considerazioni espresse dal relatore Caruso.

            Si sofferma quindi sul contenuto degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private, per i quali, a suo avviso, non sono stati rispettati i limiti della delega contenuta nella legge di semplificazione per il 2003, senza poi tener adeguatamente tenuto conto delle esigenze professionali della categoria forense, che pure in più di un'occasione aveva dichiarato la propria disponibilità a discutere nel merito le possibili soluzioni.

            Ricorda altresì che lo scorso dicembre si è svolta un'importante manifestazione a Roma indetta dall'Associazione italiana giovani avvocati, nella quale sono stati evidenziati numerosi rilievi critici in ordine all'introduzione del meccanismo dell'indennizzo diretto, non solo sotto il profilo degli interessi professionali di categoria, ma anche per quanto attiene ai diritti degli stessi consumatori.

            Con riguardo poi, in particolare, al problema dei limiti della delega legislativa, nel richiamare l'articolo 4, lettera b) della citata legge di semplificazione fa osservare che, per quanto attiene ai processi di liquidazione dei sinistri, tali aspetti vengono richiamati esclusivamente sotto il profilo della completezza informativa nei confronti dei consumatori, e non già al fine di introdurre modifiche strutturali al processo di liquidazione del danno.

            Osserva infine che lo schema di regolamento attuativo, all'articolo 9, richiama esclusivamente le spese generali di consulenza medico-legale sostenute dal danneggiato, senza includere le spese legali vere e proprie, esprimendo forti perplessità in proposito.

 

            Interviene, quindi, il sottosegretario COTA, il quale dichiara di non condividere i rilievi formulati circa un preteso eccesso di delega per quanto concerne gli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private. Al riguardo ricorda, anzi, che l'introduzione del meccanismo dell'indennizzo diretto era stata sollecitata proprio nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di tale Codice e che tale significativa innovazione, oltre ad aver suscitato un notevole interesse nell'opinione pubblica, è stata sottolineata positivamente in più occasioni dal Governo e dallo stesso Ministro delle attività produttive, quale strumento in grado di determinare positive ricadute sui costi, e conseguentemente sull'entità dei premi assicurativi. Precisa che tale ultimo aspetto è espressamente trattato dal comma 1, lettera e) del citato articolo 150. Sarebbe incoerente - prosegue il rappresentante del Governo - che l'Esecutivo esprimesse ora un orientamento favorevole sul disegno di legge in esame, dopo aver sostenuto con convinzione l'introduzione dell'indennizzo diretto per il quale, in ogni caso, occorre attendere la definitiva predisposizione dello schema di decreto attuativo.

            Con riguardo alle considerazioni critiche formulate dai rappresentanti della classe forense, che lamentano una violazione del diritto di difesa e la mancata previsione delle spese legali nella quantificazione dell'indennizzo da  proporre all'assicurato, manifesta forti perlessità: tali critiche sono a suo avviso prive di fondamento in quanto tali spese legali, di cui si lamenta l'esclusione, sono nella maggior parte dei casi meramente teoriche, ove si pensi in particolare al caso in cui l'offerta dell'assicuratore venga accettata dall'assicurato.

Ritiene inoltre non condivisibili le considerazioni circa una riduzione della tutela nei confronti dei consumatori, in quanto l'indennizzo diretto può effettuarsi anche in forma specifica, mediante l'immediata riparazione del veicolo danneggiato. Si tratta pertanto di un meccanismo di semplificazione ed accelerazione delle procedure di definizione delle controversie, che porterà certamente ad una diminuzione dei costi, e pertanto ad una riduzione dei premi.

            Dichiara sin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere le considerazioni del Consiglio di Stato in ordine allo schema di decreto attuativo, circa la necessità di indicare con maggior chiarezza i benefici attesi dall'introduzione del nuovo sistema, ricordando - in ogni caso - che il tenore sostanzialmente favorevole del parere del Consiglio di Stato dovrebbe fugare qualsiasi dubbio circa il rispetto dei criteri di delega da parte degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni.

            Per quanto riguarda la necessità di favorire un ulteriore confronto con tutte le categorie interessate, dichiara sin d'ora la propria disponibilità in tal senso, precisando tuttavia che con ciò non potrà stravolgersi l'impianto complessivo dell'indennizzo diretto; in particolare, potrebbe valutarsi l'opportunità di approfondire le questioni relative ai sinistri che comportino danni di lieve entità anche alla persona fisica.

 

            Il sottosegretario GIULIANO - rilevato come il disegno di legge in titolo ponga una questione di fronte alla quale si fronteggiano due diversi interessi: quello dei consumatori e quello dell'ordine professionale degli avvocati - sottolinea la circostanza che le norme che lo stesso propone di abrogare hanno trovato un generale apprezzamento e consenso sia in ambito parlamentare che tra gli interessati e produrranno una certa diminuzione degli oneri assicurativi a carico dei consumatori, stimata nell'ordine del 15 per cento.

            Alla luce di tali considerazioni giudica non accettabile da parte del Governo uno stravolgimento delle norme in questione, anche se l'Esecutivo è disponibile, sentite le organizzazioni di categoria, ad interventi migliorativi e compatibili con l'impianto del decreto legislativo, nella fase - in corso di definizione - della stesura del Regolamento attuativo previsto dall'articolo 150 del codice delle assicurazioni.

            Per quanto attiene al rispetto dei principi dettati dalla legge delega, ad una migliore specificazione del danno alle persone e al tema delle spese medico-legali, si rimette alle considerazioni svolte dal sottosegretario Cota.

 

            Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 9,25.