Legislatura 19ª - Risposta ad interrogazione scritta n. 4-02390


Risposta all'interrogazione n. 4-02390
Fascicolo n. 119

Risposta. - Per fornire risposta ai quesiti posti la competente articolazione ministeriale è stata prontamente incaricata di compiere gli opportuni accertamenti. È stata dunque acquisita la relazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino in cui, ripercorsi brevemente i principali passaggi procedurali della vicenda, il medesimo ha concluso rappresentando di aver interposto appello avverso la pronuncia e che “i motivi di appello hanno ad oggetto la erronea e parcellizzata valutazione del materiale probatorio di accusa (ed in particolare delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dalla figlia che il Giudice ha ritenuto inattendibili), sia la ritenuta maggiore credibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato anche in assenza di concreti riscontri”.

Ora, l'atto parlamentare offre innanzitutto l'occasione per rimarcare, ancora una volta, il costante impegno del Governo tutto nella lotta all'odioso fenomeno della violenza di genere, tradottosi nell'adozione, sin dal suo insediamento, di iniziative di varia natura, e ciò nella ferma convinzione che l'adeguatezza della risposta da parte dello Stato non passa solo attraverso il potenziamento degli strumenti di repressione. È una battaglia innanzitutto culturale, che impone di intervenire su più livelli per sensibilizzare l'opinione pubblica nella comprensione del fenomeno e nella trasformazione di schemi ed atteggiamenti che finora hanno gravemente nuociuto agli equilibri della società civile. Il caso citato dagli interroganti conferma, infatti, che occorre agire sulla formazione degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte, ivi compresi quelli del sistema giudiziario.

Ed invero, il principio del giusto processo, sancito dalla Carta costituzionale, non esprime soltanto un'esigenza di qualità, accuratezza e tempestività della decisione, ma veicola anche l'aspettativa che l'offesa già arrecata da altri non si protragga ulteriormente, attivando pericolosi meccanismi di vittimizzazione secondaria. A tal fine è fondamentale il monitoraggio costante del fenomeno, in funzione dell'apprezzamento dell'efficacia dell'azione giudiziaria e della conseguente selezione delle migliori modalità organizzative adottate dagli uffici (best practice). Il confronto tra le diverse esperienze consente, infatti, di cogliere a pieno la capacità degli strumenti offerti dalla normativa nel contrastare il fenomeno, contribuendo poi ad innalzare la competenza e la preparazione dei magistrati, che nei diversi ruoli vengono a contatto con simili vicende.

È per questa ragione che già dal primo anno di insediamento del Governo il tema della lotta alla violenza di genere aveva trovato un suo spazio dedicato nell'ambito delle linee programmatiche sulla formazione proposte dal Ministro alla scuola superiore della magistratura. Adeguato rilievo è stato, dunque, a fortiori riservato all'argomento anche nelle successive linee guida, che sono state le prime adottate dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 2023, n. 168, con cui si è reso obbligatorio l'inserimento di iniziative formative specifiche in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. Medesima attenzione al tema sarà conseguentemente prestata anche nelle prossime linee guida, allo stato in corso di elaborazione.

Non solo. Il riconoscimento della centralità della formazione e della specializzazione dei magistrati ha trovato uno spazio anche nel disegno di legge, già approvato all'unanimità dall’Aula del Senato ed attualmente all'esame della Camera, che prevede l'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, del delitto di femminicidio. Il testo, come noto, oltre a configurare una fattispecie autonoma di reato punendo con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna, appronta un intervento più ampio e sistematico che include misure di varia natura. Fra queste figura l'introduzione di un obbligo di formazione specifico per i magistrati assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica.

Ma le iniziative promosse dal Governo e da questo Dicastero per il rafforzamento dei presidi posti a tutela delle donne vittime, attuali o potenziali, di violenza di genere e domestica non sono consistite solo in proposte normative, ma si sono orientate su vari fronti, da quello amministrativo a quello giudiziario. In tale contesto merita una particolare menzione l'azione dell'“osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica”, istituito nell'ottobre 2022 presso il Ministero della giustizia con lo scopo di creare un'interlocuzione costante con gli uffici giudiziari per monitorare il fenomeno attraverso, per l'appunto, la raccolta di buone prassi, l'estrazione dei dati giudiziari e statistici di interesse e l'elaborazione di soluzioni tecniche e normative per implementare il sistema di tutele già esistente. L'osservatorio, attraverso i suoi 7 sottogruppi è, dunque, impegnato su più fronti nella promozione di quell'intervento sinergico ed incisivo che il fenomeno richiede, attraverso il coinvolgimento di professionalità appartenenti ad ambiti diversi, non solo riconducibili al mondo giudiziario ma anche a quello accademico e dell'informazione. Un focus particolare è dedicato, poi, proprio al tema del linguaggio utilizzato anche nei provvedimenti giudiziari, sia in ragione della sua incidenza sulla formazione culturale in tema di contrasto a questa forma di violenza sia per la sua potenziale idoneità ad instaurare situazioni di vittimizzazione secondaria. Tra le iniziative sino ad ora assunte dall'osservatorio si annovera, in particolare e per i fini che qui interessano, anche l'elaborazione di un vademecum sull'uso del linguaggio giudiziario dal titolo "Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto", finalizzato per l'appunto a sensibilizzare gli operatori del settore rispetto allo stretto legame tra linguaggio ed attuazione dei diritti, potenziale veicolo di vittimizzazione secondaria.

Pertanto, l'auspicio degli interroganti che si continui a lavorare per contrastare il fenomeno, affinando laddove necessario gli strumenti offerti dal vigente apparato normativo in termini prima di tutto preventivi oltre che repressivi, è assolutamente ben riposto. L'allerta resta dunque costantemente alta, sebbene questo Governo non voglia affatto intervenire sull'onda dell'emergenza, ma intenda piuttosto approntare un sistema di tutele che sia capace di contrastare il fenomeno in modo sistematico ed organico, circondando le potenziali vittime di tutti i necessari presidi a vari livelli, non solo giuridico ma anche psicologico, economico, assistenziale e sanitario. Ed il linguaggio utilizzato nei provvedimenti giudiziari è, senz'altro, uno di questi. Una pronuncia motivata enfatizzando eccessivamente gli stati emotivi che avrebbero "giustificato" il reato, rendendolo "umanamente comprensibile", o, ancora, ricorrendo a forme espressive stereotipiche o con valenza giudicante non fa che riacutizzare una sofferenza ancora latente, così generando, come detto, forme di vittimizzazione secondaria.

Ciò detto, tornando al caso richiamato e premesso che esula dalle prerogative del Ministro il sindacato sulle scelte dell'autorità giudiziaria quando esse afferiscano a valutazioni di merito sin tanto che non ridondino in atti abnormi ovvero in soluzioni giuridicamente non plausibili, preme rappresentare che la gravità di quanto accaduto ha indotto quest'amministrazione a disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici più approfonditi. Pertanto, laddove all'esito emergessero condotte disciplinarmente rilevanti imputabili ai magistrati coinvolti, il Ministro non mancherà di assumere gli opportuni provvedimenti.

Il Ministro della giustizia
NORDIO

(10 novembre 2025)