Legislatura 19ª - Risposta ad interrogazione scritta n. 4-01224


Risposta all'interrogazione n. 4-01224
Fascicolo n. 70

Risposta. - Relativamente all'esclusione della classe di laurea L-37 (Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace) dal novero dei titoli di accesso per la partecipazione ai concorsi pubblici, pur prevedendo un percorso di studio affine alla classe di laurea L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali), si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che la classe di laurea L-36 intende formare esperti nel campo delle scienze politiche e delle relazioni internazionali. Permette alle laureate e ai laureati di acquisire competenze idonee ad operare negli ambiti dell'indirizzo, della gestione e della valutazione delle attività pubbliche, private e del terzo settore, nonché dei sistemi politici e sociali contemporanei. Per quanto attiene ai possibili sbocchi occupazionali, i laureati della classe potranno svolgere tali funzioni nell'ambito di aziende, enti ed organismi di carattere privato o pubblico, o in forma autonoma. Per quanto, invece, riguarda la classe di laurea L-37, essa intende preparare esperti capaci di operare nel settore della cooperazione internazionale per lo sviluppo e la pace, con una particolare attenzione agli ambiti dell'assistenza reciproca e dello sviluppo socio-economico. Pertanto, gli sbocchi professionali previsti dai corsi della classe sono nella pubblica amministrazione, nelle organizzazioni non governative e del terzo settore, nelle istituzioni educative, nel sistema della cooperazione sociale e culturale e in particolare nelle organizzazioni internazionali.

Al fine di acquisire ogni elemento utile alla valutazione sulla questione prospettata, il Ministero ha provveduto a chiedere un parere al consiglio universitario nazionale (CUN), che, nell'adunanza del 19 giugno 2024, ha chiarito come non vi sia "una sostanziale identità tra i percorsi di laurea L-36 e L-37" e che, seppure in alcuni degli ambiti formativi essi siano prossimi, tali classi di laurea non possano considerarsi in ogni caso equivalenti. Ad ogni modo, ha precisato che: "le indicazioni dei requisiti di accesso contenute nei bandi o selezioni pubbliche attuate dalle pubbliche amministrazioni presentano spesso numerose incongruenze e approssimazioni nonché l'omissione costante di alcune classi di laurea". La costante esclusione della classe L-37 "dal novero dei requisiti dei titoli di accesso per la partecipazione ai concorsi pubblici", dunque, è da inquadrare in tali incongruenze e approssimazioni. Pertanto, a parere del CUN, in considerazione degli obiettivi formativi e degli sbocchi professionali e considerato "il carattere approfondito e trasversale delle materie trattate e la loro naturale strumentalità rispetto alla quasi totalità delle politiche pubbliche", la classe L-37 potrebbe costituire un titolo per l'accesso per le selezioni attuate dalle pubbliche amministrazioni, sebbene non equivalente alla L-36.

D'altra parte, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, nello svolgimento delle procedure concorsuali sussiste in capo all'amministrazione indicente la procedura di selezione un potere discrezionale in ordine all'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la funzione da ricoprire o per l'incarico da affidare (si vedano, ex plurimis, le sentenze del Consiglio di Stato: sezione V, 28 febbraio 2012, n. 2098; sezione VI, 22 gennaio 2020, n. 535; sezione VI, 24 gennaio 2020, n. 590). Ne consegue, pertanto, che l'amministrazione procedente ben può esercitare siffatto potere nella scelta dei requisiti di ammissione, rientrando nell'alveo della discrezionalità tradizionalmente riconosciuta alla pubblica amministrazione (si vedano, sul punto, ex multis, le pronunce del Consiglio di Stato: la citata sentenza della sezione VI, n. 590 del 2020; sezione IV, 30 agosto 2017, n. 4107; sezione III, 24 ottobre 2018, n. 6056; sezione V, 18 ottobre 2012, n. 5351; sezione VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sezione VI, 19 agosto 2009, n. 4994).

Alla luce delle considerazioni esposte, non si può che concludere che spetta a ciascuna amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire i requisiti di partecipazione, tra i quali rientrano certamente i titoli di studio conseguiti dai candidati, alle procedure concorsuali di rispettiva competenza. In ogni caso, il Ministero valuterà l'opportunità di interloquire con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per superare le criticità rappresentate, così da indirizzare le pubbliche amministrazioni nella redazione dei prossimi bandi di concorso.

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

(28 agosto 2024)