Legislatura 19ª - Risposta ad interrogazione scritta n. 4-01001
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Risposta all'interrogazione n. 4-01001
Fascicolo n. 56
Risposta. - È possibile riferire che dalla relazione trasmessa dal procuratore generale della Corte d'appello di Milano è emersa l'assoluta linearità della condotta tenuta dal magistrato che ha provveduto all'iscrizione del difensore nel registro degli indagati, tale decisione essendo scaturita dagli esiti degli accertamenti preliminari compiuti dalla polizia giudiziaria delegata per le indagini relative al procedimento principale avviato nei confronti della donna sospettata di aver causato la morte della figlioletta. La relazione dà inoltre conto del fatto che a pochi giorni di distanza dall'iscrizione è stato emesso decreto di perquisizione nei confronti di due coindagate che è stato notificato, a titolo di informazione di garanzia, anche al predetto difensore.
Pare opportuno rammentare, infatti, che l'iscrizione nel registro degli indagati di persona a carico della quale il pubblico ministero abbia contezza che sussistano indizi di reato costituisce un adempimento cui il magistrato procedente è tenuto “immediatamente” a norma dell'art. 335 del codice di procedura penale, sicché la sua omissione integra, questa sì, un illecito disciplinare per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
Quanto invece alla rinuncia alla delega da parte di uno dei sostituti assegnatari del procedimento, l'unico elemento di possibile criticità sotto il profilo disciplinare cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo riguarda la mancata partecipazione alla collega coassegnataria delle scelte investigative intraprese dal magistrato che ha provveduto all'iscrizione. Ciò potrebbe infatti, astrattamente, integrare l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 109, che ricorre in caso di "comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori".
Tuttavia, ciò che fa difetto nella fattispecie è il requisito della gravità ovvero dell'abitualità della condotta. Infatti, escludendosi il presupposto della reiterazione, in quanto non constano al Dicastero altri analoghi episodi imputabili al magistrato in discussione, sul requisito della gravità si deve osservare che l'omissione risulta aver riguardato soltanto le indagini captative e i decreti di perquisizione e che il contesto in cui ciò si è verificato (gravosi impegni lavorativi di entrambi i magistrati), in uno alla circostanza che il procuratore capo sia stato informato costantemente sia dell'iscrizione nel registro degli indagati che dell'attività investigativa intrapresa, depongono nel senso di escludere tale attributo. Peraltro, sembrano difettare anche i due ulteriori requisiti della volontarietà della condotta e del danno da essa prodotto, elementi questi sempre richiesti dalla giurisprudenza disciplinare ogni volta che si disquisisca di un'ipotesi di grave scorrettezza.
Non si ravvisano, quindi, margini per iniziative o censure di carattere disciplinare a carico dei magistrati occupatisi della vicenda, non rilevandosi alcuna anomalia nel loro operato.
Il Ministro della giustizia
NORDIO