Legislatura 19ª - Risposta ad interrogazione scritta n. 4-00578
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Risposta all'interrogazione n. 4-00578
Fascicolo n. 55
Risposta. - In premessa, si richiama il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972. All'articolo 98-septiesdecies, comma 5, prevede che gli operatori telefonici possano modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, con conseguente diritto dell'utente di essere informato circa la modifica, con preavviso di almeno 30 giorni, e di recedere entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica, senza penali né costi di disattivazione.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciatasi con la sentenza 26 novembre 2015 (causa C-326/14) in materia di modifica delle tariffe nei servizi di comunicazione elettronica ha affermato che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall'applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un'impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un conto adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una “modifica delle condizioni contrattuali” che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all'abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.
La posizione della Corte si ritrova nel nuovo "regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche", approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 307/23/CONS. Infatti, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 207 del 2021 di modifica del codice delle comunicazioni elettroniche, diversi operatori del settore hanno chiesto all'AGCOM di avviare un confronto sulla modalità attraverso cui dare corretta interpretazione ed attuazione alla disciplina in materia di tutela degli utenti contenuta nel codice. L'AGCOM ha quindi convocato un tavolo di confronto con gli operatori per la corretta e uniforme applicazione della disciplina. In esito ai lavori del tavolo, nonché alla luce dell'attività di vigilanza svolta, l'Autorità ha ritenuto opportuno affrontare in modo sistematico il tema dei contratti con indicizzazione a parametri che tengono conto dell'andamento dell'inflazione. Conseguentemente, il 4 aprile 2023, l'AGCOM ha avviato una consultazione pubblica che si è conclusa il 5 dicembre con l'approvazione, tramite delibera n. 307/23/CONS, del nuovo regolamento.
In particolare, l'articolo 8-quater del nuovo regolamento reca "contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo" e dispone che la proposta di modifica, da parte dell'operatore, delle condizioni contrattuali al fine di prevedere un adeguamento periodico all'indice dei prezzi al consumo, in caso di contratti che non prevedono già tale meccanismo, possa essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell'utente finale. In caso di mancata accettazione esplicita della modifica contrattuale da parte dell'utente restano in vigore le condizioni contrattuali già previste. Ancora, l'articolo 8-quater dispone che, per i contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo a cui l'utente finale ha aderito, se e solo se la successiva modifica delle tariffe, connesse alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica, è dipendente da un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, la modifica annuale delle tariffe non costituisca una modifica delle condizioni contrattuali che conferisce all'utente il diritto di recedere dal contratto senza penali.
Come si evince, dunque, l'AGCOM ha seguito la linea dettata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale, nel caso di contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo, si debba prevedere un adeguamento basato su un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, anche al fine di evitare il rischio di un percorso anticoncorrenziale, paventato dall’interrogante.
Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy
BITONCI