Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-06049


Risposta all'interrogazione n. 4-06049
Fascicolo n.134

Risposta. - In ordine all'assistenza igienico-personale per gli alunni con disabilità, è importante distinguere tra assistenza di base, di competenza dello Stato, e assistenza specialistica, che spetta agli enti locali. Con riferimento alla prima, l'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, afferente alla formazione in servizio del personale della scuola, stabilisce che all'interno del piano triennale dell'offerta formativa, nell'ambito delle risorse disponibili, vengono previste le attività formative per il personale ATA volte a sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Nello svolgimento di tale attività, inoltre, su incarico del dirigente scolastico, il collaboratore scolastico può assumere compiti di particolare responsabilità.

Vista l'importanza di garantire la migliore qualità dell'assistenza agli alunni con disabilità, l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con circolare del settembre scorso, ha organizzato un percorso formativo di 60 ore, da svolgere entro il 15 novembre 2021, per l'assistenza di base agli alunni con disabilità, rivolto ai collaboratori scolastici di ruolo e non, in servizio presso istituzioni scolastiche della Sicilia, al fine di potenziare le competenze professionali contemplate dalla tabella A del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto scuola.

Per quanto attiene, invece, al servizio di assistenza specialistica, l'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che esso rientra nella competenza dei Comuni e delle Città metropolitane e dei liberi consorzi di Comuni in relazione, rispettivamente, alle scuole primarie e secondarie di primo grado e alle scuole secondarie di secondo grado. Conseguentemente, le risorse professionali da destinare all'assistenza specialistica di tipo igienico-personale sono attribuite dagli enti locali, sulla base delle richieste complessive formulate dai dirigenti scolastici, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, volto a garantire l'uguale godimento dei diritti e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

Con specifico riguardo alla Regione Sicilia, secondo quanto rappresentato dall'USR, tale obbligo trova il proprio fondamento in numerose norme regionali, succedutesi nel tempo e tuttora vigenti. Da ultimo, la legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, all'art. 16, prevede che la Regione, collaborando con gli altri enti coinvolti, assicuri la "fornitura dei specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004 n, 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni".

Alla luce del quadro normativo, appare evidente che la gestione degli assistenti igienico-personali spetti agli enti locali e alla Regione Sicilia. La conferma di ciò, del resto, si rinviene nel fatto che l'attività degli assistenti igienico-personali è stata disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 23 luglio 2020. In particolare, la deliberazione e le successive note dell'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro hanno previsto la possibilità, per le scuole, di richiedere all'ente locale interventi di natura aggiuntiva, migliorativa e integrativa, attraverso la figura dell'assistente igienico-personale. La competenza regionale in materia si evince, inoltre, dallo specifico stanziamento di 5 milioni di euro per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, previsto dalla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per l'applicazione della quale è stato emanato dall'Assessorato il decreto di impegno n. 874 del 13 maggio 2021.

Gli obblighi che scaturiscono dall'attuale assetto normativo sono stati ribaditi anche a livello giurisprudenziale. Diverse pronunce del TAR, infatti, non solo hanno riconosciuto la competenza dei Comuni in materia di attività assistenziale in favore dei soggetti con disabilità, ma hanno posto chiaramente a loro carico il cogente obbligo di fornire l'assistenza igienico-personale agli alunni con handicap fisici o sensoriali della scuola primaria e secondaria di primo grado. Per quanto attiene alla scuola secondaria di secondo grado, tale obbligo è rimesso al libero consorzio di Comuni, nell'ambito territoriale della scuola di riferimento, in conformità a quanto previsto dalla sentenza del TAR Palermo n. 2809 del 2 dicembre 2015.

Il Ministro dell'dell'istruzione
BIANCHI

(10 febbraio 2022)