Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-05877
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Risposta all'interrogazione n. 4-05877
Fascicolo n.126
Risposta. - Nell'atto di sindacato ispettivo, nel riferirsi alla problematica delle cosiddette "polizze dormienti" si evidenzia l'esigenza di accesso, da parte delle compagnie assicuratrici, ai contenuti della Banca dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
Al riguardo si fa presente che l'art. 3, comma 1-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, e successive modificazioni, prevede espressamente che, a seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, le imprese assicuratrici accedano gratuitamente alla ANPR e la consultino obbligatoriamente almeno una volta all'anno, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati delle polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari.
Allo stato il progetto relativo all'attuazione dell'ANPR risulta in via di completamento, essendo transitati, alla data dell'11 novembre 2021, nel nuovo sistema 7.828 comuni su un totale di 7.904.
In ogni caso, il Ministero dell'interno, titolare ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014, del trattamento dati registrati in ANPR, ha realizzato uno specifico progetto in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) per rendere disponibile il patrimonio informativo contenuto nell'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi. La predetta progettualità mira a consentire alle pubbliche amministrazioni iscritte nell'"Indice delle PA" di accedere direttamente ai dati della piattaforma digitale, limitatamente a quelli pertinenti allo svolgimento delle proprie funzioni e strettamente necessari, previa sottoscrizione di un apposito Accordo di fruizione con il Ministero dell'interno, già sottoposto alla valutazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Nello scorso mese di luglio è stata avviata una prima fase sperimentale con alcune amministrazioni centrali e regionali in vista di un graduale ampliamento del servizio alle altre pubbliche amministrazioni interessate.
Va anche sottolineato che, nelle more del completamento dell'ANPR, la verifica dell'avvenuto decesso degli assicurati può essere effettuata mediante i servizi resi disponibili dall'Anagrafe Tributaria, come previsto dall'art. 3 comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007.
Al riguardo si fa presente che le banche dati ANPR e Anagrafe tributaria sono già allineate tra loro in quanto i dati anagrafici registrati in ANPR sono sottoposti alla validazione del codice fiscale, previo confronto con l'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno
SCALFAROTTO