Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-05057, 4-04904


Risposta alle interrogazioni n. 4-05057, 4-04904
Fascicolo n.108

Risposta. - Si ricorda in primis che il "canone speciale" è previsto, come correttamente ricordato dagli interroganti, dall'art. 27 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni", convertito con legge 4 giugno 1938, n. 880. L'articolo fa riferimento al "canone di abbonamento dovuto per le audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico". Ogni anno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, viene stabilito l'importo da pagare. Il "decreto di determinazione dei canoni di abbonamento speciale RAI per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi nei cinema, teatri ed in locali a questi assimilabili - anno 2021" è stato firmato dal Ministro in data 31 dicembre 2020 e successivamente registrato alla Corte dei conti. Esso stabilisce che i canoni di abbonamento speciale rimangano fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.

In considerazione delle criticità sollevate, al fine di agevolare la ripresa delle imprese turistico-ricettive, si informa che è stato approvato un emendamento all'Atto Camera 3099 (conversione del cosiddetto decreto sostegni, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), con il quale è stato previsto che per l'anno 2021 le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al citato regio decreto-legge. Pertanto, sono assegnati 83 milioni di euro ad una contabilità speciale al fine di riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da questa disposizione. Si specifica, inoltre, che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.

In conclusione, si rappresenta la massima attenzione del Governo sul tema sollevato e si ricorda il massimo impegno ad una graduale ripresa delle attività economiche, come dimostrato dai recenti provvedimenti di riapertura adottati all'esito della cabina di regia dello scorso 17 maggio, che vanno di pari passo con l'avanzamento della campagna vaccinale e della riduzione del numero dei contagi nel Paese.

Il Vice ministro per lo dello sviluppo economico
PICHETTO FRATIN

(21 maggio 2021)