Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-04389
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Risposta all'interrogazione n. 4-04389
Fascicolo n.93
Risposta. - Si rileva in premessa che l'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 42 del 1984, e successive modificazioni e integrazioni, dispone che i consorzi debbano "favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso". Il principio è stato recepito dagli statuti dei consorzi di bonifica di Piacenza, parmense, Emilia centrale, burana, bonifica renana, Romagna occidentale, Romagna, pianura di Ferrara, che al riguardo prescrivono "con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi. L'esercizio del voto in forma telematica deve garantire l'unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso".
Si ricorda che il procedimento di approvazione dello statuto dei consorzi dell'Emilia-Romagna è deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, e successivamente ratificato dall'Assemblea legislativa regionale.
Ciò premesso preme evidenziare che l'ente di bonifica Piacenza, con deliberazione n. 15 dell'11 settembre 2015, ha ritenuto "di non dare corso alle procedure per la predisposizione del Regolamento per la disciplina del voto telematico in quanto non è possibile garantire l'unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso". Avverso tale decisione e, in particolare, contro gli atti del consiglio di amministrazione e del comitato amministrativo con i quali il consorzio ha indetto per l'anno 2015 le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione, è stato proposto ricorso per violazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1984, dell'articolo 18, comma 8, dello statuto consortile nonché "delle disposizioni della medesima fonte regionale e dello Statuto nella parte in cui tutelano l'effettiva ed ampia partecipazione della platea elettorale; norme alle quali la procedura indetta non sarebbe conforme in ragione della mancata preventiva formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e della mancata informazione dei contribuenti circa le modalità di esercizio attivo e passivo del diritto di voto".
In particolare, i ricorrenti avevano contestato al consorzio e alla Regione la mancata attivazione della modalità di voto telematico e la violazione del principio di trasparenza e verificabilità riguardo alle operazioni di preventiva formazione, approvazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, considerate operazioni indispensabili per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.
Si rileva al riguardo che sia il TAR che il Consiglio di Stato, rispettivamente con le pronunce n. 285/2016 e n. 724/2018, hanno respinto i ricorsi presentati dagli aventi diritto in considerazione del fatto che quanto stabilito dallo statuto ha "carattere programmatico e non immediatamente precettivo" e che la disposizione di cui al citato articolo 18, comma 8, non contiene alcun termine perentorio per l'adozione del relativo regolamento finalizzato all'attuazione dell'esercizio in forma telematica. Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenendo anche conto che i consorzi di bonifica sono regolati da leggi regionali e che compete alle Regioni e alle Provincie autonome l'approvazione dei relativi atti fondamentali, ogni iniziativa normativa statale finalizzata a regolamentarne l'attività e l'organizzazione sarebbe illegittima.
Preme comunque far presente che il Ministero è disponibile alla revisione dell'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 che ha dettato i criteri per il riordino della disciplina dei consorzi di bonifica. In tale direzione, sono state già intraprese iniziative finalizzate alla conoscenza della governance dei consorzi di bonifica concretamente attuata sul territorio, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza dai quali partire per condividere una proposta efficace, capace di rispondere alle sfide proposte da un contesto ambientale, economico e sociale sempre più complesso.
Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali
L'ABBATE