Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-03938


Risposta all'interrogazione n. 4-03938
Fascicolo n.80

Risposta. - Si premette che il borgo di Castello di Serravalle ricade in area sottoposta a tutela per effetto delle seguenti norme: parte terza, art. 136, del codice dei beni culturali e del paesaggio; parte seconda, art. 10, comma 4, lett, g), per quanto riguarda "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico" del codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, gli interventi sulla via della Rocca sono consistiti in una semplice manutenzione del manto asfaltato già esistente e sono stati eseguiti a luglio 2019 nell'ambito del progetto di manutenzione delle pavimentazioni delle strade comunali. Infatti, il manto stradale esistente versava in pessimo stato, si presentava ammalorato in molti punti, anche a seguito degli scavi eseguiti per le riparazioni alle reti di acquedotti e di fognatura, con conseguente pericolosità per il transito di mezzi e di pedoni. Pertanto i lavori di manutenzione del sedime stradale, data la tipologia di intervento, non sono soggetti all'espressione di parere vincolante da parte della Soprintendenza, da rendere ai sensi dell'art. 146 del codice, in quanto ricadenti nella casistica di cui all'art. 149 ("interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino io stato dei luoghi). Quanto sopra anche in considerazione del fatto che la strada era già asfaltata all'epoca del provvedimento di tutela del 6 agosto 1959 emesso ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione degli interventi da autorizzare ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali, si configurava la necessità di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 21, comma 4, del codice, per i soli lavori di manutenzione, in quanto lo stato della strada asfaltata preesistente alle opere riparazione risale agli anni '50, periodo in cui non vigeva l'art. 10, comma 4, lett. g), introdotto nel 2004 dal codice stesso. Per tali ragioni non pare configurarsi l'esistenza di danno al bene culturale in quanto le opere suddette ripristinano uno stato consolidato.

Al contempo il Ministero, attraverso la soprintendenza competente, si farà promotore di portare all'attenzione dell'osservatorio locale per la Valsamoggia, organo recentemente istituito e a cui partecipano le istituzioni coinvolte nella tutela dei beni paesaggistici (Regione, Ministero, Comune, ente parco), il tema delle pavimentazioni del borgo del Castello di-Serravalle e, in generale, l'adozione di misure programmatiche organiche finalizzate alla tutela dell'intero contesto tutelato.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
ORRICO

(25 settembre 2020)