Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-01809


Risposta all'interrogazione n. 4-01809
Fascicolo n.48

Risposta. - Con l'interrogazione si chiede che venga assicurato ai cittadini l'accesso agli atti e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, garantendo che i lavori dei consigli comunali siano pubblicizzati anche mediante la registrazione audio e video o la diretta streaming.

Al riguardo, si osserva che ai consigli comunali è garantita dall'art. 38, comma 3, del Testo unico enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) piena autonomia funzionale ed organizzativa, con la potestà di regolare, con apposite norme, il funzionamento dell'assemblea, anche per quanto concerne la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi. Si rammentano, in proposito, alcune pronunce giurisprudenziali sulla materia, nonché le indicazioni del Garante per la tutela dei dati personali, che hanno contribuito a determinare l'orientamento del Ministero dell'interno. In particolare, la sentenza n. 826 del 16 marzo 2010 del TAR Veneto, con cui è stato respinto un ricorso avverso il diniego opposto da un sindaco ad una richiesta di registrazione audio-video delle sedute del Consiglio comunale, ha considerato che, in assenza di un'apposita disciplina regolamentare dell'ente, non possono essere garantiti i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche.

Detta pronuncia, infatti, riporta che gli adempimenti previsti dal richiamato codice "non possono per certo conseguire da estemporanei assensi alla videoregistrazione emanati dal Sindaco-presidente del consiglio comunale, nel corso delle sedute del consiglio medesimo, ma necessitano di essere disciplinati da un'apposita fonte regolamentare di competenza consiliare".

È stato, peraltro, ritenuto immediatamente concedibile da parte del presidente del Consiglio comunale l'autorizzazione, nei confronti di emittenti televisive nazionali e locali, a riprendere, in via non sistematica, gratuita e senza diritti di esclusiva, talune brevi fasi delle sedute del Consiglio comunale, in quanto da tale autorizzazione non conseguono obblighi di sorta per l'Amministrazione comunale quale "titolare" o "responsabile" del trattamento dei dati personali. Si soggiunge che, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 7, del Testo unico le "sedute" del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento, il che, in linea generale, consente al pubblico di assistere alle sedute dalle apposite postazioni.

A fronte di questo principio rileva la pertinenza al presidente del consiglio dei poteri di "direzione dei lavori e delle attività del consiglio (art. 39, comma 1, T.U.O.E.L.) e, quindi, anche ogni facoltà strumentale volta alla garanzia del regolare svolgimento della seduta ed alla tutela delle prerogative dell'organo assembleare.

In questo quadro di riferimento, quindi, norme interne possono regolare, nell'ambito della disciplina dello svolgimento delle adunanze, anche la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia per gli uffici di supporto alla verbalizzazione che per i consiglieri e i cittadini che assistono alla seduta. Lo stesso regolamento può riservare all'Amministrazione il compito di registrare le sedute con mezzi audiovisivi, escludendo da tale possibilità altri soggetti. La pubblicità delle sedute non implica, infatti, la facoltà di registrazione, ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistervi (sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 5128/2001, ove si afferma la legittimità di un regolamento consiliare che vieta di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione).

Non sussiste, quindi, un autonomo ed indiscriminato diritto a procedere alla registrazione, che possa superare gli eventuali divieti posti dall'amministrazione. Sulla materia, come accennato, è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, che, con nota, del 23 aprile 2003, ha ritenuto che l'Amministrazione comunale possa porre, con apposita norma regolamentare, condizioni e limiti alle riprese ed alla diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio, prevedendo l'onere di informare i presenti nell'aula dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, ovvero il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute, nonché le ipotesi in cui limitare le riprese a tutela della riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito.

Con pregressi pareri sull'argomento, questo Ministero aveva ritenuto la possibilità per il presidente del consiglio di regolare e valutare la registrazione caso per caso, anche in assenza di espressa previsione regolamentare, proprio per i già richiamati poteri di "direzione dei lavori e delle attività del consiglio" in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare ed in relazione all'oggetto dei lavori all'ordine del giorno.

In tale contesto, il disegno di legge n. 953, citato nell'interrogazione, qualora approvato, potrebbe realizzare il completamento della trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, come richiesto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e, dunque, con la necessaria copertura normativa, mentre la tutela di eventuali dati riservati potrebbe essere realizzata applicando il citato art. 38, comma 7, del T.U.O.E.L. che, anche nel testo riformulato, manterrebbe la possibilità per il consiglio di deliberare a porte chiuse nei casi previsti dal regolamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
SIBILIA

(10 dicembre 2019)