Legislatura 17 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-00091


Risposta all'interrogazione n. 4-00091
Fascicolo n.50

Risposta. - In riferimento all’atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono notizie in merito al progetto edilizio a Tivoli, denominato comprensorio Ponte Lucano, che potrebbe comportare il rischio di “far perdere a villa Adriana, monumento di importanza internazionale, lo status di patrimonio mondiale dell’umanità”, si rappresenta quanto segue.

Ricordando che il sito archeologico di villa Adriana è gestito in forma diretta dal Ministero e l’ente gestore è la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, si ritiene opportuno ricostruire in maniera puntuale la vicenda, invero molto lunga, complessa e che nei suoi ultimi sviluppi presenta profili problematici nuovi e senza precedenti in Italia per quanto attiene al rapporto fra i sistemi e le procedure di tutela nazionale e dell'Unesco.

1981 - Il Consiglio comunale di Tivoli, con delibera n. 68 del 1981, ha approvato il piano di lottizzazione del comprensorio di Ponte Lucano in località villa Adriana - zona Galli. Sulla scorta della delibera è stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica.

1986 - Con concessione edilizia n. 93 del 15 novembre, il Comune di Tivoli ha consentito l’urbanizzazione primaria dell’area.

1990 - Il Consiglio comunale, con delibera n. 152 del 20 novembre, ha approvato una variante al piano di lottizzazione dell’area e prorogato i termini della convenzione urbanistica.

1998 - La società proprietaria dell’area ha presentato, il 9 luglio, un nuovo progetto di piano di lottizzazione, visto anche il decorso dei termini di vigenza della convenzione urbanistica citata.

1999 - Iscrizione di villa Adriana nella lista Unesco del patrimonio mondiale dell’umanità.

2008 - Il Consiglio comunale di Tivoli, con delibera n. 35 del 10 luglio, ha adottato il nuovo piano di lottizzazione convenzionata “comprensorio di Ponte Lucano” a Tivoli, località Ponte Lucano, cosiddetto piano Nathan.

2009 - Il 17 novembre la Soprintendenza per beni archeologici del Lazio ha reso parere favorevole, con prescrizioni, al piano di lottizzazione, dettando disposizioni specificamente volte a preservare le preesistenze archeologiche insistenti sull’area, già tutelate con decreto ministeriale 5 giugno 1991 e decreto ministeriale 25 giugno 2009.

2010 - Il 10 marzo la Regione Lazio ha autorizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, della legge regionale n. 24 del 1998 e degli articoli 16 e 28 della legge n. 1150 del 1942, il piano di lottizzazione dell’area.

2011 - Il 21 giugno la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha reso il parere di competenza, ai sensi delle normative sopra citate, esprimendo una posizione sostanzialmente contraria al piano di lottizzazione.

2012 - Il 20 febbraio 2012 la stessa Soprintendenza, nel concordare con quanto statuito nel parere della Regione Lazio del 1° marzo 2010, esaminata una nuova versione del piano di lottizzazione, rilasciava un parere favorevole con ampie e dettagliate prescrizioni.

Con provvedimento del 1° marzo 2012, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, visti i citati pareri endoprocedimentali favorevoli resi dalle Soprintendenze architettonica e archeologica competenti per territorio, nonché l’istruttoria sottesa agli stessi atti, ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, al piano di lottizzazione “Nathan”.

Avverso il parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, proponeva ricorso al TAR Lazio l’associazione "Italia nostra" onlus (rg. 6779/2012), ricorso ad oggi pendente.

Il Consiglio comunale di Tivoli, con deliberazione n. 74 del 6 dicembre 2012, ha definitivamente approvato il nuovo piano di lottizzazione convenzionata “comprensorio di Ponte Lucano”.

Così chiarito l’iter procedimentale relativo al progetto edilizio, si può passare ad illustrare la problematica relativa alle iniziative dell’Unesco per villa Adriana.

Va premesso che il riconoscimento di villa Adriana come sito Unesco ha comportato l'individuazione di due aree: il sito vero e proprio (circa 80 ettari) e una più ampia area circostante, “zona cuscinetto” (buffer zone, circa 500 ettari). Il progettato piano di lottizzazione ricade all’interno della zona cuscinetto.

Nel corso dei lavori del comitato per il patrimonio mondiale dell’Unesco, tenutisi a San Pietroburgo nel giugno 2012, a seguito di segnalazioni pervenute al comitato stesso a proposito di Villa Adriana, veniva approvata una decisione che chiedeva: “allo Stato Parte (cioè l’Italia) di informare il Centro del patrimonio mondiale mi tempo utile su qualsiasi progetto di sviluppo di rilievo previsto nella buffer zone del Bene, compresi gli sviluppi de/programmi edilizi nel comprensorio Ponte Lucano, per il quale dovrebbe essere inclusa una valutazione d’impatto sul Patrimonio, in conformità al punto 172 delle Linee Guida, prima che sia preso qualunque impegno irreversibile. Chiede inoltre allo Stato Parte di presentare al Centro del Patrimonio Mondiale un rapporto aggiornato sullo stato di conservazione del bene entro il 1 febbraio 2014”.

La “valutazione di impatto sul patrimonio” (Heritage impact assessment, HIA) richiesta dall'Unesco è uno studio che deve essere realizzato da esperti indipendenti a cura dell’organismo nazionale responsabile per il sito Unesco in questione (nel caso di Villa Adriana, come detto, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio). Gli esperti si avvalgono di strumenti di indagine e metodologie multidisciplinari, che attengono a diversi profili riguardanti il bene, non limitati esclusivamente a quelli storico-artistici o paesaggistici.

Conseguentemente, con contratto prot. n. 22891, del 4 dicembre 2013, la Direzione regionale incaricava l'architetto Jane Thompson per la redazione dello studio di valutazione di impatto HIA, come richiesto dalle procedure Unesco.

Con nota prot. n. 7674 del 15 maggio 2014, la Direzione regionale riscontrava la richiesta della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio concedendo alle Soprintendenze il termine del 26 maggio 2014 per i richiesti approfondimenti e per la trasmissione di una relazione sui contenuti della HIA.

Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto dal comitato Unesco, in data 31 gennaio 2014, il Ministero inoltrava il rapporto aggiornato sullo stato di conservazione di villa Adriana, nel quale si evidenziano i fattori di rischio e le attuali problematiche di conservazione che dovrebbero costituire la base degli interventi nell’area.

Quanto alla HIA, la versione definitiva della relazione è stata trasmessa alla Direzione generale il 7 luglio 2013 nelle duplici versioni inglese (facente fede) ed italiana. Sembra opportuno riportarne testualmente le conclusioni (dal sommario breve della versione italiana).

“Il piano di lottizzazione per il Comprensorio di Ponte Lucano avrebbe un forte impatto negativo sui vari aspetti del patrimonio all’interno del sito proclamato Patrimonio Mondiale dell’Umanità e sul suo rapporto con il paesaggio che lo circonda, l’area di rispetto, che contribuiscono all’OUV [Outstanding Universal Value, Eccezionale Valore Universale], e su ulteriori valori culturali. Portare avanti il progetto è in conflitto con l’art. 98 delle linee guida della convenzione UNESCO per il Patrimonio Mondiale (...). Comporterebbe il rischio di una decisione del World Heritage Commitee di far collocare Villa Adriana nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo (World Heritage in Danger List) e, in assenza della rimozione delle cause dell’impatto negativo sull’OUV, la sua successiva cancellazione. L’unica possibilità che lo Stato italiano ha per evitare una tale eventualità è di bloccare questo progetto di pianificazione urbanistica”.

In base alle conclusioni emerse dallo studio di impatto, il Ministero ha immediatamente convocato riunioni (in corso in questi giorni) dapprima con gli organi competenti del Ministero e immediatamente dopo con gli enti locali interessati, al fine di valutare congiuntamente le implicazioni derivanti dalla presentazione della relazione e le determinazioni da adottare. In vista di tali determinazioni, si ritiene che l’esame dei profili giuridici della vicenda induce a ritenere sussistenti i presupposti contemplati dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo per avviare un eventuale procedimento di revisione degli atti fin qui adottati.

È appena il caso di osservare che la semplice ipotesi di un inserimento di villa Adriana nella lista del patrimonio mondiale in pericolo o, peggio, di una sua cancellazione dalla lista Unesco è del tutto inaccettabile e il Ministero farà quanto occorre per impedirlo.

Si può, altresì, rilevare come la relazione HIA richiesta per villa Adriana non abbia precedenti, almeno per l’Italia (che, come è noto, ospita il più elevato numero di siti Unesco), e dunque rappresenti un precedente di grande rilievo per ciò che attiene al rapporto fra ordinamento e organi di tutela nazionali da un lato, e regole, procedure e metodi di valutazione dell’Unesco dall’altro. In sostanza, la vicenda ha il pregio di richiamare all’attenzione delle autorità italiane (organi politici e amministrativi, amministrazioni centrali e locali) il fatto che l’inserimento di un sito nell’elenco Unesco non rappresenta solo un prestigioso ed ambito riconoscimento, ma reca con sé anche il potenziale assoggettamento a controlli e valutazioni operati da soggetti e istituzioni internazionali, operanti secondo regole e criteri non necessariamente coincidenti con quelli espressi dagli organi nazionali.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

(15 luglio 2014)