Legislatura 17 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-01474


Risposta all'interrogazione n. 4-01474
Fascicolo n.43

Risposta. - Nell’atto si richiama il fatto che la MVNO Mobile virtual network operator sia una società che fornisce servizi di telefonia mobile senza possedere alcuna licenza per il relativo spettro radio né necessariamente avere tutte le infrastrutture necessarie per fornire tali servizi utilizzando a tal scopo una parte dell'infrastruttura di un operatore mobile reale. A tal proposito la Telogic Italy Srl, operatore virtuale di rete mobile italiano, aggregato con altri operatori virtuali, ha effettuato un accordo con operatore di rete H3G (3 Italia).

Si evidenzia come l'accordo abbia introdotto in Italia un modello di business che mettesse a disposizione delle aziende italiane, interessate ad operare come operatore mobile, una piattaforma di servizi nei sistemi di 3 Italia, con la quale Telogic Srl ha potuto rivendere a MVNO il traffico acquistato all’ingrosso dalla 3 Italia in modalità whosale (da azienda ad azienda). A seguito dell'accordo sono nati Bip Mobile ed altri gestori virtuali. Nella fattispecie Bip Mobile si appoggia quindi alla rete di H30 tramite Telogic, dove quest’ultimo assume il ruolo di enabler ovvero un soggetto che gestisce il traffico ed alcuni servizi quali il billing (tariffazione) per i MVNO che ne fanno richiesta.

Il 30 dicembre 2013, l’operatore Bip Mobile ha interrotto fornitura e servizi, senza alcun preavviso, lasciando circa 220.000 utenti in Italia senza la possibilità di accedere alla rete. Si precisa che già il 30 settembre 2013, con delibera n. 549/13/CONS recante “Adozione di misure cautelari, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS, nei confronti di H3G S.p.a. e TELOGIC Italy S.r.l. in materia di obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso ed interconnessione”, si erano avuti incontri presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per superare delle controversie in atto tra la Bip Mobile, la Telogic e H3G. Il Ministero fu informato di quanto stava accadendo dalla stessa H3G.

Sotto il profilo concorrenziale, il Ministero non ha compiti di enforcement, che spettano all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha peraltro avviato un’indagine sull’affare. Tuttavia, il Ministero potrà, eventualmente, valutare l’opportunità di sensibilizzare, nei limiti consentiti, l’Autorità antitrust e la stessa AGCOM in merito all’urgenza di una soluzione della vicenda.

In data 7 gennaio 2014 l’AGCOM ha indetto un’audizione con le società Bip Mobile, Telogic Italy e H3G ed ha acquisito, in particolare da Bip mobile e Telogic Italy, le opportune informazioni circa lo stato dei rapporti contrattuali ed economici in essere tra le società e la percorribilità, al momento, di soluzioni concordate per garantire il ripristino in tempi brevi del servizio agli utenti finali. A seguito dell'audizione, con delibera n. 2/14/CONS, l’AGCOM ha deliberato che le due società, per quanto di rispettiva competenza, assicurassero, almeno fino al 15 febbraio 2014, una capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile in qualità di donating pari ad almeno 15.000 unità. Nell’ambito di tale provvedimento l’Autorità ha impegnato le società, per quanto di rispettiva competenza, a provvedere ad inviare giornalmente all’Autorità le informazioni relative al numero di richieste ricevute da ciascun singolo operatore il giorno precedente e le quantità delle relative prese in carico. La delibera ha altresì impegnato Bip Mobile ad informare, con ogni mezzo consentito, i propri utenti circa la possibilità di mantenere il numero telefonico attraverso la procedura di portabilità del numero mobile.

Recentemente sul sito dell’Autorità antitrust, è stata pubblicata la notizia che nell'adunanza del 20 dicembre 2013, con provvedimento n. 24710, la stessa Autorità ha deliberato: di ampliare l’oggetto dell’istruttoria con riferimento alle intese che Telecom Italia SpA e Wind Telecomunicazioni SpA hanno posto in essere in possibile violazione dell’articolo 101 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea; la fissazione del termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione comunicazioni dell’Autorità almeno 15 giorni prima della scadenza del termine; il nominativo del responsabile del procedimento; che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione dell’Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essa delegate; che il procedimento deve concludersi entro il 30 ottobre 2014.

In conclusione il Ministero continua comunque a seguire, per quanto di propria competenza, le vicende richiamate, con l’obiettivo di assicurare la reintegrazione in tempi brevi del servizio agli utenti finali.

Il Sottosegretario di Stato per lo per lo sviluppo economico
GIACOMELLI

(20 maggio 2014)