Legislatura 17 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-00723, 4-00775, 4-00713
Azioni disponibili
Risposta alle interrogazioni n. 4-00723, 4-00775, 4-00713
Fascicolo n.25
Risposta. - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-00723, 4-0775 e 4-00713.
Nella mattina del 1° agosto 2013 due motopescherecci italiani, la “Madonnina” e la “Principessa prima”, sono stati fermati dalle forze armate maltesi con l’accusa di pesca non autorizzata in acque protette. Il fermo dei due motopescherecci è avvenuto all’interno della zona di pesca protetta maltese, così come definita ai sensi dell’art. 26 del regolamento (CE) n. 1967/2006 che stabilisce che tale zona di gestione si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi. Il comando generale del corpo delle Capitanerie di porto ha fornito all'ambasciata italiana a Malta i tracciati VMS (vessel monitoring system) e AIS (automatic identification system), dai quali è risultato che la posizione del peschereccio “Madonnina” era a una distanza di circa 2 miglia all’interno delle acque protette (23,6 miglia dalle coste maltesi), mentre il “Principessa prima” sconfinava per più di un miglio (23,9 miglia dalle coste). I due comandanti, Salvatore Saporito e Salvatore Penna, sono stati condotti presso il commissariato di polizia di La Valletta. Il 2 agosto sono stati processati per direttissima e, dopo il patteggiamento, condannati a 20.000 euro di multa ciascuno. Saldata l’ammenda, hanno avuto l'autorizzazione a tornare in Italia a bordo dei rispettivi pescherecci.
La rappresentanza italiana a La Valletta, sin dalle fasi iniziali, ha garantito la massima assistenza consolare possibile. Immediatamente dopo aver appreso del fermo, la rappresentanza ha fatto visita ai connazionali e preso contatto con la Polizia locale. L’ambasciata si è assicurata che fossero assistiti da un legale di loro fiducia, che avessero ricevuto un trattamento dignitoso e ha fornito loro beni di prima necessità. A seguire è stata effettuata una visita al resto dell’equipaggio (che si trovava in stato di fermo nel porto di Cospicua) e ad alcuni parenti ed amici giunti nel frattempo a Malta. A tutti è stata prestata la massima assistenza possibile. L’ambasciata ha inoltre chiesto ed ottenuto di assistere al processo, fornendo tra l’altro all’avvocato difensore elementi utili a far cadere l’accusa nei confronti del capitano del “Madonnina” di non aver attivato il sistema Blue box (sistema di controllo satellitare per la localizzazione delle navi da pesca). Dal processo è d’altra parte emerso che l’accusa di sconfinamento era fondata. Al termine del procedimento i due comandanti sono stati accompagnati a bordo delle loro imbarcazioni con un mezzo dell’ambasciata.
Il Ministero porrà in essere, come ha fatto sino ad oggi, ogni utile e opportuna iniziativa per tutelare i diritti dei connazionali posti in stato di fermo in territorio straniero. La Farnesina, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e foretsali, proseguirà inoltre nella sua azione di promozione di una corretta informazione a beneficio degli enti locali e delle associazioni di categoria, al fine di prevenire, per quanto possibile, il ripetersi di episodi analoghi in futuro.
La questione relativa alla pesca nelle acque maltesi trova regolamentazione nella Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982 (che fissa il limite delle acque territoriali a 12 miglia marine) e nel regolamento (CE) n. 1967/2006 del mar Mediterraneo che all’art. 26 prevede un regime particolare (cosiddetta zona di gestione) per i pescherecci operanti nelle 25 miglia attorno all’arcipelago maltese. Nel 1971, con la firma del Territorial waters and contiguos zone Act, Malta estese la sua “zona di pesca esclusiva” (exclusive fishing zone) fino a 25 miglia marine dalla propria linea di base (art. 3, par. 2, dell’allegato al citato atto), istituendo un sistema di licenze con l’obiettivo di ridurre al minimo la pesca su scala industriale ed in particolare quella a strascico. All’atto della ratifica della Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS), Malta dichiarò esplicitamente che tale sistema normativo risultava essere in linea con le previsioni della Convenzione ("The baselines as established by Maltese legislation for the delimitation of the territorial sea and related areas, for the archipelago of the islands of Malta and which incorporate the island of Filfla as one of the points from which baselines are drawn, are fully in line with the relevant provisions of the Convention"). Per quanto riguarda l’ordinamento comunitario, il regolamento (CE) n. 813/2004 poi aggiornato con il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (Capo X, artt. 26 e seguenti dell’allegato) ha sostanzialmente confermato la “zona di gestione” di 25 miglia attorno all’arcipelago maltese, limitandone l’accesso a fini di pesca alle sole imbarcazioni munite di un permesso speciale.
Una rivisitazione delle normative potrebbe tuttavia essere possibile, a livello europeo, nell’ambito dell’attuale riforma della politica comune della pesca (PCP). Sebbene ad oggi non sia stata ancora avviata alcuna discussione circa un’eventuale modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006, è infatti prevedibile che la questione sarà presto inserita in agenda. La regolamentazione e la gestione dei tradizionalmente difficili rapporti tra gli Stati membri caratterizzati dalla contiguità delle proprie zone di pesca è, d’altronde, già oggetto di discussione in seno alla Conferenza generale della pesca per il Mediterraneo.
Certamente, il problema complessivo dei diritti di pesca in quell’area del Mediterraneo deve essere aperto ad una riflessione perché gli attuali vincoli normativi compromettono oggettivamente l’attività dei pescatori italiani. È una tematica a cui il Ministero sta dedicando crescente attenzione.
Il Vice ministro per gli affari esteri
DASSU'