Legislatura 17 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-07076


Risposta all'interrogazione n. 4-07076
Fascicolo n.159

Risposta. - Si premette che la gestione straordinaria del municipio X di Roma capitale e la nomina della relativa commissione, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, sono state regolarmente disposte con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015. Il provvedimento è stato adottato sul fondamento che sussistessero “forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività municipale”.

In relazione all'asserita insussistenza di norme che legittimino la proroga della gestione commissariale, si fa presente che l'articolo 143, comma 10, prevede espressamente che gli organi commissariali possano durare in carica per un periodo da 12 a 18 mesi prorogabili fino ad un massimo di 24 mesi in casi eccezionali. Tale disposizione è senz'altro applicabile, ai sensi del successivo articolo 146, anche agli “altri enti locali (...) alle aziende speciali dei comuni e delle provincie ed ai consigli circoscrizionali” e quindi anche ai municipi. La correttezza di tale impostazione trova conferma nell'univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), che individua nella misura di rigore “una longa manus per aggredire le infiltrazioni mafiose inseguendole anche in organismi di derivazione comunale”, quali appunto i municipi.

Né rileva, in proposito, la circostanza che il provvedimento dissolutorio del 27 agosto 2015 sia intervenuto successivamente allo scioglimento ordinario degli organi elettivi disposto con ordinanza del sindaco, ai sensi dello statuto di Roma capitale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente del municipio, peraltro coinvolto nel procedimento penale a carico di soggetti appartenenti o collusi con il sodalizio criminale “mafia capitale”. Infatti, la dissoluzione degli organi elettivi è disposta anche quando ricorrano le ipotesi "ordinarie" di scioglimento o sospensione dei medesimi, rispondendo alla ratio, puntualmente illustrata dalla giurisprudenza, secondo cui la prevalenza della misura dissolutoria per infiltrazioni mafiose mira ad evitare che il complesso procedimento di cui all'articolo 143 possa essere posto nel nulla da un'iniziativa strumentale dei componenti degli organi elettivi, preordinata a vanificare le iniziative del Ministero volte al contrasto al crimine organizzato.

Venendo ora agli specifici quesiti posti, si rappresenta che il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2016, con il quale si è deciso di prorogare di ulteriori 6 mesi l'amministrazione straordinaria del municipio di Ostia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2017, unitamente alla relazione del Ministro che illustra le motivazioni di tale scelta. Tali documenti sono consultabili anche on line e quindi pienamente accessibili a tutti.

Il provvedimento è stato adottato tenuto conto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata a suo tempo riscontrati, che hanno trovato conferma, peraltro, anche nelle recenti condanne nel frattempo intervenute, con l'aggravante del metodo mafioso, nei confronti di esponenti dei clan Spada e Fasciani, nonché dell'ex dirigente dell'Ufficio tecnico del municipio X. Come rappresentato nella relazione del Ministro allegata al decreto di proroga, la situazione generale dell'ente e la necessità di completare gli interventi già avviati dalla commissione straordinaria sono state esaminate nel corso di una riunione tecnica di coordinamento interforze, alla quale ha partecipato anche il procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Roma, e di una seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutesi presso la Prefettura di Roma, rispettivamente, il 24 novembre e il 2 dicembre 2016. In tali sedi, è stato ritenuto ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata nell'istituzione municipale e, quindi, è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale, sì da consentirle il completamento delle attività di risanamento delle istituzioni locali, di riorganizzazione dei servizi e di recupero della legalità e della trasparenza già avviate.

In merito all'eccepita mancata “rendicontazione” dell'attività sinora svolta dalla commissione straordinaria, si rileva che, ai sensi della normativa vigente, la necessaria pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa è garantita dall'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di tutti i provvedimenti adottati, direttamente consultabili on line da qualunque interessato. In ogni caso, la commissione ha assicurato, sin dal suo insediamento, la massima disponibilità, in ogni occasione, al pieno e costante confronto con tutte le espressioni della società civile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BOCCI

(7 marzo 2017)