Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-03201


Risposta all'interrogazione n. 4-03201
Fascicolo n.134

Risposta. - Con riferimento all’interrogazione con cui si segnala una tutela differenziata e una consequenziale disparità di trattamento delle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS nel caso di richiesta di congedo di maternità per adozione, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), nel modificare le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), ha sostituito l’articolo 26 che disciplina il congedo di maternità in caso di adozioni e affidamenti. Tale modifica, nell’elevare la durata del congedo di maternità da tre a cinque mesi anche per le lavoratrici che adottino un minore, ha equiparato de iure e de facto la maternità adottiva a quella biologica. Tale disciplina tuttavia trova applicazione soltanto nei confronti delle lavoratrici dipendenti. Quanto infatti alle iscritte alla gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non può che trovare ancora applicazione la disciplina più restrittiva stabilita dall’articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002 (Attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge. 8 agosto 1995, n. 335), che prevede, all’articolo 2, comma 1: “In caso di adozione o affidamento, l’indennità di cui all’art. 1 (indennità di maternità) spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età”.

Circa la disparità di trattamento lamentata relativamente al congedo di maternità delle iscritte alla gestione separata rispetto a quello delle dipendenti, la giurisprudenza ha affermato che la tutela differenziata è legittimata dalle peculiari caratteristiche di alcune forme di attività e dal diverso sistema di autogestione del lavoro che consente alle donne che instaurano un rapporto di lavoro autonomo di scegliere liberamente le connesse modalità di svolgimento. Del resto, negli anni più recenti si è assistito ad un'accentuata progressiva esigenza di protezione di nuove tipologie di lavoro le cui caratteristiche, pur rientrando nelle fattispecie del lavoro autonomo, possiedono alcuni caratteri tipici del lavoro subordinato, talché il legislatore ha ritenuto di assicurare a questa nuova tipologia di lavori alcune garanzie e istituti propri del lavoro dipendente. In tale ottica, l’articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che la tutela della maternità in favore degli iscritti alla gestione separata avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

Occorre segnalare che un eventuale intervento normativo, l’unico strumento che può essere di ausilio nella circostanza descritta, che armonizzi in modo organico e sistematico il complesso delle norme di interesse, comporterà un inevitabile onere di spesa di cui si dovrà valutare l’adeguata sostenibilità finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali
BELLOTTI

(4 agosto 2011)