Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 876
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Risposta all'interrogazione n. 4-03183
Fascicolo n.84
Risposta. - La vicenda del cittadino senegalese Talla Ndao si è risolta nel senso auspicato dagli interroganti. Infatti il 14 dicembre 2009 allo stesso è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari in seguito al riconoscimento, da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone, nella seduta del 3 dicembre 2009, della sussistenza dell’esigenza di protezione umanitaria, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.
Prima di tale esito favorevole, secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Cagliari, il cittadino senegalese Talla Ndao, in qualità di commerciante ambulante aveva presentato presso la Questura del capoluogo un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 26 del citato decreto legislativo.
A seguito di accertamenti esperiti per verificare l’eventuale esistenza di pregiudizi penali a suo carico erano emerse due differenti condanne. La prima con decreto penale del GIP del Tribunale di Cagliari emesso in data 28 ottobre 2004 (divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2004), per violazione delle norme sul diritto d’autore di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. c), della legge 22 aprile 1941, n. 633. La seconda con sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione distaccata di Iglesias, del 31 gennaio 2006 (irrevocabile il 13 maggio 2006) di applicazione della pena su richiesta delle parti per violazione delle citate norme sul diritto d’autore.
L’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, dispone testualmente la revoca e, implicitamente, il diniego del permesso di soggiorno quale misura amministrativa da adottare in presenza dei reati relativi alla tutela del diritto di autore e a quelli degli articoli 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale.
La stessa normativa non consente alle autorità amministrative alcun margine di discrezionalità, sia in merito alla revoca od al diniego del permesso di soggiorno, sia in merito all’adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a carico della persona responsabile dei reati in questione, atteso che tali provvedimenti discendono necessariamente dall’esistenza di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Tale assenza di discrezionalità è stata più volte affermata anche in sede giurisdizionale, sul presupposto che non può essere rimessa all’autorità amministrativa (bensì alla legge) la definizione in concreto dei requisiti che i cittadini stranieri devono possedere per entrare e soggiornare legalmente sul territorio nazionale.
Pertanto, in considerazione dell’efficacia ostativa che la legge fa derivare dall’aver riportato una condanna divenuta irrevocabile per tali fattispecie di reati, in data 29 settembre 2009 la Questura notificava all’interessato una comunicazione di avvio del procedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, assegnando un termine per la presentazione di eventuale documentazione integrativa.
Sebbene il signor Talla Ndao avesse poi effettivamente prodotto delle memorie difensive, nonché un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondata sull’asserito presupposto di aver nel frattempo trovato un impiego in qualità di collaboratore familiare, tali nuove circostanze non consentivano comunque una differente valutazione.
Con successivo decreto del Prefetto del 27 ottobre 2009 veniva conseguentemente disposta l’espulsione dal territorio nazionale del signor Talla Ndao che, pertanto, veniva accompagnato presso il Centro di identificazione ed espulsione di Lamezia Terme, ed ivi trattenuto, in forza di un provvedimento del Questore, in attesa del rimpatrio.
La legittimità dei provvedimenti adottati è stata confermata dal giudice di pace di Lamezia Terme che, il 30 ottobre 2009, ha convalidato l’espulsione ed il trattenimento presso il Centro.
Dopo 29 giorni di permanenza presso il CIE, il successivo 24 novembre, il cittadino extracomunitario faceva pervenire alla Questura di Catanzaro una domanda di protezione internazionale, il cui iter si è concluso con l’esito favorevole già descritto.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno
PALMA