Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-01202
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Risposta all'interrogazione n. 4-01202
Fascicolo n.32
Risposta. - In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che il decreto legislativo n. 29 del 1992 non attribuisce all’ENCI alcuna funzione pubblica, così come non delega alle associazioni allevatori riconosciute ed in possesso di particolari requisiti il potere pubblico di istituire libri genealogici e registri anagrafici, per il semplice fatto che detti libri e registri non rappresentano emanazione di potere pubblico, bensì vengono costituiti da associazioni private di allevatori. Peraltro si è ritenuto di regolamentare il settore richiedendo alle associazioni che chiedono il riconoscimento di tali gestioni, il possesso di determinati requisiti tra cui la personalità giuridica. Inoltre, attraverso l’approvazione del disciplinare che regola la tenuta ditali libri e registri, si verifica la funzionalità ed efficacia di detti strumenti che acquistano, soprattutto per le certificazioni degli animali, rilevanza pubblica.
In tal senso il richiamo alla sentenza TAR Lombardia n. 1554/2004 che qualifica di natura pubblicistica le attività strettamente inerenti al libro genealogico ENCI è anche accettabile, ma ciò non esclude che l’ente continui ad essere un soggetto privato che utilizza strumenti privatistici e che il controllo operato dall'amministrazione avvenga su atti ed attività dell’ente, nel senso che i regolamenti e le norme sono formulati direttamente dagli organi dell’ente e non imposti dal Ministero il quale ne verifica invece legittimità, congruenza ed applicazione.
La circostanza che solo l’ENCI tenga un libro genealogico delle razze canine approvate dall'amministrazione dipende dal fatto che solo detto ente, con personalità giuridica, ha richiesto tale approvazione e appare naturale che lo stesso, come tutte le altre organizzazioni che gestiscono libri genealogici, applichi tariffe differenziate tra soci che pagano le quote associative e non associati a cui viene prestato un servizio soggetto a pagamento. Si tratta comunque, ai sensi di statuto, di ente privo di scopo di lucro e quindi non avente natura commerciale.
Inoltre, a differenza di quanto dichiarato, l’art. 2 dello statuto ENCI che prevede lo scopo di tutelare le razze canine, migliorandone ed incrementandone l’allevamento, eccetera, afferma che per il conseguimento di tali fini l’ente, tra l’altro, “cura la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici nel rispetto della normativa vigente, sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto di questo Ministero, in armonia con le normative comunitarie, con particolare riguardo al D. Lvo 30/12/1992 n. 529, attuativo della direttiva CEE n. 91/174, nonché nel rispetto degli indirizzi della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) in quanto compatibili”. Del resto l’ENCI gestiva tale libro fin dalla sua costituzione e tale funzione non gli è stata attribuita in forza di legge.
Passando quindi ai vari punti prospettati, si formulano le seguenti osservazioni.
1. Identificazione dei cani: si riconosce che la situazione è stata regolarizzata grazie al decreto ministeriale n. 10065 del 6 luglio 2007 ed ai successivi atti suggeriti all’ENCI (circolari, eccetera) al fine di dare corretta attuazione agli interventi nei termini stabiliti dal decreto. Conseguentemente, l’ENCI ha inviato lettera a tutti gli allevatori invitandoli a fornire il numero di microchip dei propri animali entro una data certa. Ciò ha comportato anche oneri per adeguare la struttura informatica al fine di poter acquisire la nuova informazione. Detta iniziativa ha cominciato a dare i suoi frutti dal mese di ottobre.
2. Ufficio centrale del libro genealogico: detto ufficio è regolarmente istituito ai sensi del decreto ministeriale n. 21095 del 5 febbraio 1996 ed è costituito dagli uffici dell’ENCI sotto la responsabilità del Direttore generale che si avvale della collaborazione di due caposervizio: uno tecnico ed uno amministrativo. Peraltro si è potuto notare la poca autonomia operativa dell’ufficio in questione, in quanto spesso le scelte sembrerebbero condizionate dall’indirizzo politico del Consiglio di amministrazione anche laddove trattasi di meri modelli organizzativi tecnici, di adeguamento alla normativa vigente o di semplici verifiche sull’osservanza delle disposizioni del disciplinare. In taluni casi è stata rilevata la tendenza ad investire delle problematiche altri organi, quali la Commissione tecnica centrale, il Comitato esperti o la Commissione di disciplina, con la conseguenza che i tempi si dilatano e le responsabilità sono difficilmente individuabili.
In merito poi alla mancata pubblicazione on line dell’ubicazione degli allevamenti, si fa presente che tale dato non è a disposizione di tutti gli utenti neppure nelle banche dati di altri libri genealogici, compresa l’anagrafe bovina pubblica, bensì è sempre a accessibile a coloro che sono preposti ai controlli, Infatti, come previsto dall’art. 11 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale n. 21203 dell’8 marzo 2005, l’ENCI rende pubblicamente consultabili, nel rispetto della legge sulla privacy, le informazioni relative all’identificazione degli allevatori e dei proprietari iscritti al registro, nonché quelle relative alle caratteristiche anagrafiche, morfologiche, funzionali, genetiche, genealogiche e sanitarie dei cani iscritti al libro genealogico. Ma non è prevista la consultazione pubblica di detti dati accoppiati. Carenti, invece, appaiono i criteri e le modalità operative per la denuncia, l’accertamento, la registrazione dei cambi di proprietà dei cani così come le disposizioni sanzionatorie per le violazioni.
3. Questione SIPS: la posizione di questa amministrazione è ben nota; l’ENCI, in ogni caso, a fronte delle indicazioni obiettive del Ministero, non trova altro modo di interloquire se on quello di far scrivere ad un legale che ribadisce la piena libertà dell’ente, in quanto privato, di poter agire autonomamente anche in contrasto con lo statuto. È quindi evidente la volontà di non tenere in considerazione alcuna osservazione ministeriale. Va inoltre sottolineato come, in coincidenza con detti eventi, siano pervenute anche al Ministero esposti-denunce da parte di 23 soci SIPS (i soci SIPS sono, complessivamente, oltre 18.000) a carico di amministratori, sindaci e Presidente della stessa SIPS, per presunte irregolarità di natura contabile e presunti vizi nella costituzione dell’assemblea del 1° marzo 2008. Questa amministrazione, senza entrare nel merito delle irregolarità e dei vizi lamentati, ha fatto osservare ai soci denunzianti ed all’ENCI come i vizi prospettati apparissero quanto mai generici, non confortati da elementi di prove e per di più risalenti al passato. L’ENCI è stato quindi invitato ad evitare qualsiasi rischio di strumentalizzazione. Il risultato di tutto ciò è stato il deferimento da parte dell’ENCI dell’intero Consiglio di amministrazione SIPS alla Commissione di disciplina, nonostante il Comitato esecutivo ENCI fin dal 20 maggio 2008 avesse già relazionato nel senso di non ravvisare motivazioni che legittimassero un intervento del Consiglio direttivo dello stesso ENCI.
4. Commissioni di disciplina: la circostanza che nella stessa interrogazione venga dichiarato che “la materia attiene ad aspetti privatistici associativi” implica che questo Ministero possa, come già ampiamente fatto, solo stigmatizzare il non obiettivo e regolare utilizzo di detti organismi e sollecitare l’adozione di una normativa interna che ne circoscriva le competenze ad irregolarità legate esclusivamente ad ambiti di mancata osservanza della deontologia e correttezza sportiva e dello statuto, ai sensi dell’art. 27 dello statuto medesimo. Per quanto riguarda invece le violazioni agli obblighi degli allevatori in merito al funzionamento del libro genealogico (artt. l5, 16 e 17 del disciplinare) le sanzioni minori previste sono disposte direttamente dall’Ufficio centrale, mentre quelle più gravi sono deliberate dall’ENCI, su proposta dell’ufficio centrale e su conforme parere della Commissione tecnica centrale. La pratica corrente è invece il diffuso rinvio alla Commissione di disciplina, molto spesso anche per “reati di opinione” con effetti impropri, quali la sospensione dell’allevatore dall’albo e dell’animale dal libro.
5. Proroga dei termini: il decreto ministeriale, poi annullato, così come risulta dal ricorso al TAR Lazio, attuava un'ulteriore proroga per consentire l’accertamento dei requisiti necessari per essere iscritti all’albo degli allevatori e quindi soci individuali ENCI, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dello statuto. In realtà, con riferimento alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui sopra, va sottolineato come questa amministrazione, a seguito di segnalazioni, in vista dell’assemblea dell’aprile 2008, avesse inviato all’ENCI apposita raccomandazione a verificare la regolare titolarità del diritto di voto ed in particolare a verificare, tra l’altro, che i soci allevatori singoli risultassero regolarmente iscritti al registro allevatori, permanendo il possesso dei requisiti richiesti. Dal verbale del Comitato esecutivo del 20 maggio 2008 risulta che il Direttore generale dichiara che la ministeriale in questione è pervenuta in data successiva allo svolgimento dell’assemblea, senza alcun commento, come sarebbe logico aspettarsi, sul carattere superfluo di detto invito, dato che l’ente era comunque tenuto ad effettuare dette verifiche. Ancora, nel verbale stesso si precisa, che il Consiglio direttivo, già in data 3 ottobre 2006, aveva sottolineato testualmente che “l’uscita dal Registro degli allevatori non comporta la perdita della qualifica di socio allevatore ENCI, in quanto questa ipotesi non è contemplata tra le cause espressamente previste dall’art. 7 dello statuto soci dell’ENCI”. Tale delibera è stata pubblicata sulla rivista “I nostri cani”. Da ciò si deduce che, anche ammettendo la regolare tenuta del registro allevatori, detto strumento non sembrerebbe essere utilizzato per lo scopo per il quale è stato istituito e cioè quello di costituire un requisito necessario perché i soci singoli possano essere considerati tali.
Relativamente, infine, alla richiesta di commissariamento dell’ENCI, si fa presente che si stanno valutando attentamente tutte le possibili soluzioni al fine di risolvere completamente tutti i problemi segnalati, soprattutto in considerazione del fatto che la maggioranza delle questioni indicate attengono all’esercizio di competenze pubbliche.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA