Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 7-00029

Atto n. 7-00029 (in 9ª Commissione)

Pubblicato l'8 ottobre 2025, nella seduta n. 351
approvazione della risoluzione Doc XXIV n. 35 il 29 ottobre 2025

DE CARLO

La 9ª Commissione permanente,

premesso che:

lo sviluppo di colture resistenti agli effetti devastanti del cambiamento climatico è una delle criticità più rilevanti che il comparto primario è costretto ad affrontare;

la necessità di mantenere ad un livello sostenibile l’uso delle risorse naturali, quali acqua e nutrienti, la continua diffusione di parassiti e malattie, l’esigenza di limitare l’impiego di agrofarmaci e fertilizzanti, a fronte dell’aumento delle temperature, di inondazioni e gelate, nonché dell’impoverimento dei terreni agricoli, evidenziano l’urgenza di accelerare l’adozione di ogni innovazione utile a garantire la sostenibilità ambientale, ma anche economica e sociale del sistema agricolo;

l’agricoltura di precisione, in particolare la digitalizzazione aziendale, fornisce validissimi strumenti per la riduzione dei costi e la razionalizzazione dei trattamenti e tuttavia è nell’ambito della genetica agraria che si riscontrano le soluzioni più innovative per la selezione di colture resistenti senza comprometterne il potenziale di produzione, fattore questo indispensabile a garantire la competitività e l’alto valore aggiunto del settore agricolo;

le nuove tecniche genomiche, in Italia anche dette tecniche di evoluzione assistita (TEA), rappresentano in tal senso una vera e propria rivoluzione in materia di biotecnologie, perché consentono di selezionare caratteristiche di resistenza a organismi nocivi e con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, senza ricombinare patrimoni genetici appartenenti a specie diverse, ovvero a specie non sessualmente compatibili in natura;

le TEA infatti non solo non inseriscono nell’organismo ricevente materiale genetico estraneo, ma, in alcuni casi, i prodotti contenenti piante o costituiti da piante ottenute tramite TEA non possono essere distinti, applicando metodi analitici, dai prodotti contenenti piante o costituiti da piante coltivate con metodi di selezione convenzionali, mentre ciò è sempre possibile per le tecniche genomiche tradizionali (OGM);

alla luce della evidente differenza sostanziale tra TEA e OGM, e anche a seguito dei ripetuti chiarimenti forniti dalla comunità scientifica, si è presto affermata, a livello unionale, l’esigenza di delineare un quadro normativo specifico per le piante TEA rispetto alla legislazione riguardante gli OGM tradizionali specie con riferimento alle prescrizioni in materia di valutazione del rischio e alla procedura di autorizzazione che, come affermato dalla stessa Commissione europea, non sono adatti alla varietà di potenziali prodotti vegetali che possono essere ottenuti mediante TEA e anzi, in alcuni casi, sono sproporzionate o inadeguate;

come noto, nel luglio del 2023, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche in continuità con le proposte a sostegno delle strategie dell’UE “dal produttore al consumatore” e della biodiversità;

la proposta, nel suddividere le piante TEA in due categorie a seconda dell’equivalenza o meno con le piante ottenute mediante tecniche di selezione convenzionali, e nel prevedere pertanto una procedura di verifica per le piante ottenute tramite TEA che potrebbero essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche convenzionali, e una procedura di autorizzazione con una valutazione del rischio adatta per le piante non contemplate dalla procedura di verifica, non solo introduce una semplificazione significativa dell’iter necessario alla coltivazione garantendo un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente, e tuttavia proporzionata al profilo di rischio, ma consente anche un significativo risparmio di risorse sia per i selezionatori, specie con riferimento all’esenzione dal pagamento dei diritti per la convalida dei metodi di rilevazione, sia per le Amministrazioni;

nelle more dell’adozione della normativa unionale il Parlamento italiano, anche alla luce degli straordinari risultati di laboratorio ottenuti, ha introdotto, con l’approvazione, a larga maggioranza, di una proposta di modifica presentata durante l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 la possibilità di effettuare, fino al 31 dicembre 2024, poi prorogata al 31 dicembre 2025, la sperimentazione in campo aperto, seppur in ambiente confinato, di piante ottenute tramite TEA, mediante un’autorizzazione parzialmente semplificata nell’ambito della normativa vigente in materia di OGM;

in virtù della suddetta norma nazionale sono state autorizzate le prime sperimentazioni in campo di una varietà di riso in Lombardia e di una varietà di vite in Veneto, e tuttavia tali coltivazioni sono andate distrutte a seguito di atti vandalici compromettendo decenni di ricerca svolta sui test di risposta di tali varietà a stress ambientali e biotici;

il negoziato sulla proposta di regolamento sulle nuove tecniche non si è ancora concluso e attualmente sono in corso i triloghi sulla base del mandato negoziale definito dal Consiglio nel mese di marzo, dopo il voto favorevole alla proposta da parte del Parlamento europeo nel febbraio 2024, con riferimento alle questioni più complesse da concordare quali la tracciabilità, l’etichettatura e il rilascio dei brevetti;

la definizione di una normativa unionale chiara ed efficace in materia di piante ottenute tramite TEA è di estrema urgenza e rilevanza ed è indispensabile agevolare il contributo delle TEA alla sostenibilità del sistema agroalimentare sia per ottenere varietà più produttive e resistenti a patogeni e stress ambientali, sia per garantire la sicurezza alimentare, la competitività delle aziende agricole e una concorrenza leale tra agricoltori, posto che in alcuni Paesi del mondo già si producono piante tramite TEA indistinguibili, come evidenziato, dalle piante convenzionali,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere, presso le competenti sedi unionali, qualsiasi azione utile alla definizione di una intesa, nell’ambito del negoziato in corso, che possa portare nel più breve tempo possibile all’approvazione del regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche;

2) nelle more dell’adozione della normativa unionale, e considerata la necessità di programmare per tempo eventuali semine sperimentali di vegetali ottenuti mediante TEA, a prorogare al 31 dicembre 2026, la procedura di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e a provvedere affinché le indicazioni relative alle coordinate geografiche dei siti di emissione costituiscano informazioni riservate nella disponibilità esclusiva dell’Autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti interessati dal procedimento autorizzatorio.