Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01023

Atto n. 3-01023

Pubblicato il 13 marzo 2024, nella seduta n. 168

GASPARRI - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

in data 30 gennaio 2024, è stato pubblicato, per l'editore “Fuori Scena”, un libro dal titolo "il colpo di spugna", i cui autori sono il magistrato Antonino Di Matteo e il giornalista Saverio Lodato;

il predetto magistrato, com'è noto, si è occupato, in qualità di pubblico ministero presso la Procura di Palermo, del procedimento penale giornalisticamente noto con il nome di "trattativa Stato-mafia" (procedimento penale n. 11719/12 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo) definito, dalla suprema Corte di cassazione, in data 27 aprile 2023, con la sentenza n. 566/23 R.Sent. che, rigettando il ricorso della Procura generale di Palermo e accogliendo quello della difesa del prefetto Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno, ha assolto questi ultimi nonché il generale Antonio Subranni dal reato loro ascritto con la formula "per non aver commesso il fatto", confermando l'assoluzione per Marcello Dell'Utri con la medesima formula;

nella pubblicazione, si leggono, a giudizio dell’interrogante, gravi affermazioni e pericolose insinuazioni lesive del prestigio della suprema Corte di cassazione, atteso quanto segue;

alla pagina 10 è scritto “Con un vero colpo di spugna la Cassazione spazza via tutto, anche fatti che neppure considera, preferendo semplicemente ignorarli. Forse doveva andare così. Non solo gli imputati ‘istituzionali’ (Mario Mori, Antonio Subranni, Giuseppe De Donno e Marcello Dell'Utri), ma le istituzioni tutte dovevano sgombrare il campo da nubi così nere. Non potevano consentire che in una sentenza definitiva (per quanto assolutoria) venissero consacrati, nero su bianco, rapporti di dialogo e scambio con il nemico dichiarato. Molto meglio, molto più rassicurante per il Paese, ricondurre a mere congetture fatti e rapporti così scabrosi”, così insinuando che il massimo organo giudiziario di questo Paese abbia emesso una sentenza non fondata su ragioni giuridiche, bensì su motivazioni quantomeno di opportunità, se non di correità;

alla pagina 11 si legge che “La Cassazione, in ‘poche pagine’, come lei tiene a sottolineare, ha voluto dire a tutti i giudici che a vario titolo avevano affrontato l'argomento, e indipendentemente da gradi di giudizio e da giudizi di merito, ‘Non vi dovevate permettere’. Non dovevate permettervi di mettere nero su bianco che accadde qualcosa di innominabile, di indicibile, di inaccettabile, nel biennio delle stragi '92-94. E per farlo, per rimediare al vostro errore, preferiamo dire che i fatti non ci furono. E se necessario, per ristabilire l'ordine naturale delle cose, quei fatti preferiamo non vederli, ignorarli in blocco, non degnarli nemmeno di ipotesi di reato o bisognosi di prove più solide”, così esplicitamente accusando la suprema Corte di veri e propri atteggiamenti e comportamenti mafiosi, consistenti in minacce (“Non vi dovevate permettere”) e condotte omissive e omertose (“preferiamo dire che i fatti non ci furono. E se necessario, per ristabilire l'ordine naturale delle cose, quei fatti preferiamo non vederli, ignorarli in blocco”);

alle pagine 13-14 si afferma che “La sentenza della Cassazione, che pretende di riscrivere i fatti anziché limitarsi al controllo della legittimità della sentenza impugnata, rischia di costituire per il futuro un pesante e pericoloso monito per quei magistrati che di volta in volta saranno chiamati a indagare e giudicare fatti e delitti che non possono essere compiutamente accertati, se non debitamente collegati e valutati in un contesto storico e sociale più ampio. In questo senso, alcuni passaggi della sentenza della Cassazione sono davvero preoccupanti. Per esempio, si afferma che i giudici di Palermo avrebbero ricostruito i fatti ‘secondo approccio metodologico di stampo storiografico’. E ancora si fa riferimento all'asserita ‘eccessiva dilatazione’ - così scrivono i giudici - delle motivazioni delle sentenze di merito”;

alla pagina 15 si sostiene che “con poche, pochissime, pagine di motivazione, depositate a oltre sei mesi dalla lettura del dispositivo, la Cassazione ha mortificato questo immane lavoro. L'impegno e il coraggio di giudici di grande esperienza e da tutti riconosciuta elevatissima professionalità son stati liquidati come frutto di un approccio storiografico che ha portato a offuscare le ragioni dei loro giudizi” e si parla, in prosecuzione alla pagina 16, di “Uno schiaffo in faccia che non meritavano i giudici e i pubblici ministeri che avevano istruito il processo. Un attacco frontale che ha lasciato attoniti i tanti cittadini che avevano seguito con attenzione e speranza quello che accadeva nell'aula bunker di Palermo e che avevano colto in quel processo il segnale di una giustizia finalmente uguale per tutti. Di uno Stato che non aveva più paura di processare sé stesso e non aveva più intenzione di nascondere la polvere sotto il tappeto”, così insinuando, nemmeno velatamente, che la Corte di cassazione sia un giudice espressione di uno Stato criminale che, in quanto tale, ha “paura di processare sé stesso”;

alla pagina 17, commentando il comunicato stampa diramato dopo la sentenza della suprema Corte da una delle parti civili costituite nel processo sulla "trattativa Stato-mafia", si dice che “Il comunicato definisce ‘manifestamente illogica’, ‘totalmente mancante di motivazione sui punti determinanti’ e perfino ‘immorale’ la decisione della Suprema Corte. Comprendo bene la rabbia e il disorientamento dei familiari delle vittime”, e, mostrando di condividere quelle valutazioni, si attaccano i giudici di legittimità sostenendo che “Le loro amare considerazioni hanno il merito di aver incrinato il muro del silenzio. Come se, per il solo fatto di lavorare in Cassazione, quei giudici fossero infallibili e le loro sentenze indiscutibili” (pagine 17-18);

alla pagina 41 si legge che la decisione della suprema Corte “È una sentenza tranciante che ha voluto spazzare via, in un colpo solo, il frutto di anni e anni di dibattimento. Una sentenza che inopinatamente ricostruisce ex novo i fatti storici. Con una prospettazione che appare per molti versi lacunosa e sommaria e, per altri aspetti, in contraddizione anche con altre sentenze definitive”, atteso che, “Si è completamente discostata anche da quanto consacrato in altre sentenze definitive nei processi per le stragi. Era forse necessario liberare gli imputati istituzionali anche dalla semplice ombra di un'indiretta, involontaria, giuridicamente irrilevante, corresponsabilità morale nelle stragi” (pagina 47) e, altresì, che “Altrettanto forti, e per questo inaccettabili per il sistema di potere consolidato in questo Paese, le conclusioni dei giudici su due vicende che hanno segnato la storia giudiziaria degli ultimi trent'anni e che costituiscono una ferita ancora sanguinante nel tessuto istituzionale: la mancata perquisizione del covo di Riina e la protezione da parte del ROS in un determinato periodo storico nel dopo-stragi, della latitanza di Provenzano, all'epoca capo indiscusso dell'ala cosiddetta moderata” (pagina 35), così sostenendo che la Corte di cassazione ha deciso sulla scorta di una necessità degli imputati (quella di negare ogni loro corresponsabilità nelle stragi mafiose del 1992-1993) e, soprattutto, che quell'organo giudiziario sia espressione di un non meglio precisato, ma sicuramente illecito, “sistema di potere consolidato in questo Paese”;

si afferma, alla pagina 14, che “Questi sferzanti giudizi della Cassazione assumono una valenza ingiustamente offensiva della professionalità di altri giudici che, pur nella parziale diversità delle rispettive conclusioni, avevano avuto il merito di individuare il metodo più giusto”, e si ricorda che tale metodo è consistito “Non [in] un giudizio atomizzato, parcellizzato su ogni singolo segmento, ma [in] un approccio completo e di sistema a una serie di condotte, a volte anche omissive, che potevano essere comprese nella loro reale portata solo se tra loro collegate e valutate unitariamente. Per questo, solo per la complessità di questo modo di procedere, in primo grado la Corte d'assise di Palermo, in soli novanta giorni dalla lettura del dispositivo di condanna, rispettando i termini di legge, aveva depositato le 5237 pagine della motivazione delle condanne. E la Corte di assise di appello aveva motivato la sua sentenza in 2971 pagine. Non erano, né in primo grado né in appello, motivazioni ‘elefantiache’ o ‘manifestamente sovrabbondanti’. Erano il frutto di un lavoro di analisi e sintesi integrata di un materiale processuale enorme. Non se ne poteva fare a meno, se si voleva capire davvero quello che era successo” (pagine 14-15);

quindi, alla pagina 40, in evidente contrasto con la presunta ma affermata completezza, inattaccabilità ed esaustività della ricostruzione dei giudici di merito, ci si duole del fatto che, a fronte dell'istanza dei procuratori generali presso la suprema Corte, i quali avevano richiesto “Un ulteriore approfondimento nel merito (...) [che] avrebbe potuto illuminare anche le zone d'ombra nel tessuto probatorio”, “invece la Cassazione ha voluto tagliare la testa al toro e chiudere definitivamente la partita. Ha rigettato anche la richiesta di ulteriori approfondimenti e lo ha fatto con una evidente valutazione di merito sulla prevedibile utilità degli stessi”. Tale affermazione costituisce indice inequivocabile della circostanza che i veementi attacchi alla suprema Corte sono, per stessa ammissione degli autori del libro, fondati su loro opinioni personali e su una lettura orientata del materiale probatorio;

il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in tema di "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150", prevede, all'art. 1 (Doveri del magistrato), che “Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni”;

il dottor Antonino Di Matteo è magistrato attualmente in servizio, oltretutto impegnato presso la Direzione distrettuale antimafia in delicate inchieste, e le affermazioni contenute nel volume e sopra riportate violando i canoni del “riserbo e equilibrio”;

il decreto legislativo n. 109 prevede, all'art. 2 (Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni), alla lettera d) del comma 1, che costituiscano illecito disciplinare “comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori”, quali le riportate affermazioni all'indirizzo della suprema Corte e dei giudici che hanno composto quel collegio;

prevede, alla lettera e), che costituisca illecito disciplinare “ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato”, nel caso specifico individuato nella suprema Corte;

a prescindere dai predetti richiami normativi, assolutamente non vincolanti, le affermazioni testé riportate sono, ad avviso dell’interrogante, lesive del prestigio dell'istituzione magistratura e della suprema Corte di cassazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo (legittimato ex art. 107, comma 2, della Costituzione) intenda assumere per verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità disciplinari e a tutela della magistratura, della Corte di cassazione e dei suoi componenti;

quali iniziative intenda adottare per verificare anche l’eventuale sussistenza di reati derivanti dalle esternazioni contenute nel citato libro.