Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 7-00005
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Atto n. 7-00005 (in 4ª Commissione)
Pubblicato il 17 maggio 2023, nella seduta n. 68
MATERA, CENTINAIO, ZANETTIN, DE POLI
La 4ª Commissione,
premesso che:
il brevetto europeo con effetto unitario ("brevetto unitario") sarà operativo dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB), che avverrà il 1° giugno 2023;
per la corte di primo grado è stata prevista dall'accordo TUB (articolo 7) una divisione centrale avente sede principale a Parigi e sezioni distaccate a Londra e Monaco di Baviera e le divisioni locali e regionali istituite presso ciascuno Stato contraente su sua richiesta, mentre la corte di appello sarà a Lussemburgo;
a causa dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e dall’accordo TUB a seguito della “Brexit”, a partire dal 1° giugno 2023 la divisione centrale si articolerà, in assenza di un emendamento dell’accordo, unicamente sulla sede di Parigi e la sezione di Monaco, mentre la corte d'appello avrà sede a Lussemburgo;
è imprescindibile ed urgente emendare l’accordo per ripristinare la seconda sezione distaccata della divisione centrale, dato che in sua assenza le corti assegneranno, se pure su base provvisoria, le competenze precedentemente assegnate a Londra a Parigi e Monaco, in attesa che si riveda secondo le procedure previste dall’accordo il luogo della sede ed il sistema di attribuzione delle competenze ex Londra definite rispettivamente all’art. 7 dell’accordo e nell’allegato 2 dell’accordo (e basato su una struttura su tre sedi);
il nostro Paese ha già da tempo individuato in Milano la sede della divisione locale italiana del TUB, in virtù della centralità del capoluogo lombardo nel sistema produttivo e dell’innovazione italiano;
è di fondamentale importanza che Milano ospiti anche una sezione distaccata della divisione centrale del TUB e che le siano assegnate competenze adeguate che tengano conto della vocazione dell'impresa italiana in molti importanti settori;
l'articolo 87.2 dell'accordo sul TUB prevede che il comitato amministrativo possa modificare “il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione”;
l’uscita del Regno Unito dalla UE costituisce una modifica del diritto dell'Unione europea, con effetti diretti sull'assetto organizzativo dei brevetti e delle corti, consentendo così di assegnare una nuova sede con decisione del comitato amministrativo ricorrendo alla procedura semplificata ex art. 87.2 e senza dover riavviare il complesso iter internazionale di modifica del trattato;
il Governo ha designato a tal fine Milano come candidata ad ospitare la sezione distaccata della divisione centrale del TUB;
il Governo si è impegnato ad istituire la sezione distaccata della divisione centrale del TUB a Milano attraverso un negoziato complesso e di non scontato esito, considerando la necessità di emendare un accordo internazionale al momento della sua entrata in vigore e di riaprire i delicati negoziati a suo tempo intervenuti tra i partner europei per la definizione delle competenze sui contenziosi affidati al TUB;
il Governo si è focalizzato sull’esigenza prioritaria di emendare con urgenza l’accordo TUB per istituire la sede di Milano, determinando i tempi per la sua operatività, le sue competenze, le garanzie per il suo funzionamento, anche attraverso una clausola di revisione della decisione che consenta di verificare in tempi rapidi il funzionamento del sistema e di correggerne eventuali squilibri,
impegna il Governo:
1) ad adoperarsi affinché l’accordo sia urgentemente modificato nei relativi dispositivi per istituire nella città di Milano la sezione distaccata della divisione centrale del TUB, facendo ricorso alla procedura semplificata prevista dall’accordo;
2) ad agire in sede di negoziato con i partner affinché alla sede di Milano vengano riconosciute adeguate competenze sui contenziosi in settori importanti per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese;
3) a promuovere l’adozione di misure che definiscano una tempistica urgente, certa e chiara per l’istituzione e l’operatività della sede distaccata di Milano secondo le modalità previste dall’accordo;
4) a richiedere, in questo contesto, efficaci garanzie che consentano negli organi di governo del TUB di monitorare il funzionamento della sezione di Milano e di adottare misure necessarie di correzione e riequilibrio in caso di sbilanciamento o cattivo funzionamento secondo modalità e tempi certi, più ravvicinati rispetto ai sette anni previsti dalla procedura di revisione dell’accordo prevista dall’art. 87.1 dello stesso.