Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 7-00004
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Atto n. 7-00004 (in 4ª Commissione)
Pubblicato il 4 maggio 2023, nella seduta n. 65
SCALFAROTTO, PAITA, RENZI, BORGHI Enrico, SBROLLINI, FREGOLENT, VERSACE, LOMBARDO
La 4ª Commissione,
premesso che:
più del 90 per cento delle esportazioni dell’Unione europea deriva dall’attività di industrie ad alta intensità di proprietà intellettuale, le quali sono responsabili del 76 per cento del commercio del mercato unico;
al fine di tutelare tali realtà industriali la Commissione europea, lo scorso aprile, ha promosso una serie di interventi normativi in materia di proprietà intellettuale volti ad armonizzare le discipline legislative degli Stati membri sui brevetti essenziali standard, sulla concessione obbligatoria di licenze di brevetti in situazioni di crisi e sulla revisione della legislazione sui certificati protettivi complementari;
tali interventi ambiscono a creare un sistema equilibrato, trasparente, affidabile e in grado di limitare il più possibile l’instaurazione di controversie e contenziosi, garantendo concorrenza e competitività sia a livello europeo che sul piano globale;
in questo contesto si inserisce il Tribunale unificato europeo dei brevetti (TUEB), che si propone di realizzare quell’unità della giurisdizione che rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare alle imprese una tutela unitaria e uniforme, in ossequio al principio generale della certezza del diritto;
in questi mesi si sta discutendo la ricollocazione della sede di Londra del TUEB che, per effetto della Brexit, deve essere riportata sul territorio di uno Stato membro;
alla sezione di Londra erano assegnate, in forza dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti 2013/C175/01, le controversie in materia di necessità umane, chimica e metallurgia;
il comitato amministrativo del TUEB dovrà quindi deliberare la riassegnazione della sezione londinese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del predetto accordo, il quale prevede che lo stesso possa essere modificato “al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione”;
la città di Milano, quale capoluogo della regione con il secondo PIL più alto dell’Unione europea, rappresenta la sede naturale dove ricollocare la sezione di Londra del TUEB, che si stima porterà alla città ambrosiana un indotto per un valore di 350 milioni di euro all’anno;
secondo organi di stampa la riassegnazione di questa sede alla città di Milano sarebbe imminente, tuttavia si starebbe trattando per ridurre le competenze ad essa assegnate, soprattutto per quanto concerne la competenza sui brevetti chimico-farmaceutici, che verrebbe riassegnata alla sezione di Parigi, cui è già attribuita la competenza in materia di tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni, fisica ed elettricità;
la riassegnazione appare fortemente incoerente rispetto al ruolo dell’Italia in quel comparto (la sola industria farmaceutica italiana produce il 52 per cento dei farmaci venduti in Europa) e appare in contrasto con lo stesso articolo 87, paragrafo 2, appena citato, che consente al comitato di modificare l’accordo solo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell’Unione (ad esempio la Brexit);
tale ridimensionamento rischia di pregiudicare sensibilmente gli interessi della città di Milano e del Paese, ma anche del sistema di tutela unificata nel suo complesso, posto che la nuova fisionomia delle competenze del TUEB comporterebbe il moltiplicarsi delle cause in campo chimico-farmaceutico: la validità di brevetti farmaceutici, chimici e certificati complementari di protezione è frequentemente trattata nell’ambito del medesimo procedimento, e la divisione artificiale delle competenze fra diverse sedi centrali rischia di determinare grandi incertezze dal punto di vista processuale, a discapito del sistema nel suo complesso;
la circostanza, infatti, porterebbe in molti casi all’impossibilità di instaurare trattazioni congiunte delle controversie, con aumento dei costi e dei tempi per gli operatori;
non si ravvede alcuna motivazione ragionevole che possa giustificare, nel trasferimento della sezione londinese a Milano, la riduzione delle competenze originariamente assegnate,
impegna il Governo:
1) ad adottare ogni iniziativa diplomatica volta ad assicurare che l’assegnazione alla città di Milano della sede centrale del TUEB di Londra avvenga nel pieno rispetto delle competenze originariamente assegnate a quest’ultima e, in subordine, a garantire che la quota di competenze assegnate alla nuova sede milanese avvenga secondo modalità e criteri che consentano di distinguere in modo sufficientemente netto le competenze attribuite alle diverse sedi;
2) nel caso in cui il comitato amministrativo deliberasse il ridimensionamento, ad esercitare in ogni caso la facoltà di cui all’articolo 87, paragrafo 3, dell’accordo, che consente a ciascuno Stato membro di dichiarare, entro 12 mesi dalla decisione del comitato, la volontà di non vincolarsi a tale decisione, comportando la convocazione di un'apposita conferenza di revisione con tutti gli Stati membri contraenti al fine portare in quella sede il tema della redistribuzione delle competenze già assegnate alla sezione londinese, che, a differenza della riassegnazione della sede, non rientra neppure nei poteri del comitato amministrativo;
3) ad attivarsi presso le sedi opportune per verificare la legittimità, ai sensi dell’accordo, dell’eventuale ridimensionamento delle competenze operato dal comitato.