Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00099

Atto n. 4-00099

Pubblicato il 20 dicembre 2022, nella seduta n. 20
Trasformato

MISIANI, MANCA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

il legislatore, a causa dell’attuale scenario economico caratterizzato da molteplici e pregiudizievoli fenomeni inflattivi, i quali hanno provocato straordinari incrementi dei prezzi dei materiali, e, conseguentemente, procurato notevoli difficoltà nell’esecuzione dei contratti pubblici, ostative al normale andamento delle attività economiche, è intervenuto a più riprese in materia di compensazione e revisione prezzi mediante l’introduzione di apposite misure straordinarie poste a tutela delle esigenze degli appaltatori, sensibilmente pregiudicati dall’attuale rincaro costante e generalizzato dei prezzi;

in particolare, con l’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stato istituito un fondo destinato ai soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza di risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, ovvero di insufficienza di somme derivanti da ribassi di asta, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante;

tale fondo, sebbene inizialmente istituito per far fronte alle maggiori somme derivanti dall'applicazione del sistema compensativo previsto per l’anno 2021, ad oggi, è stato esteso con l’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, anche ad altri interventi e alle annualità 2022 e 2023, prevedendo una dotazione complessiva pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per il 2023;

allo stato attuale, nonostante le stazioni appaltanti abbiano presentato istanza di accesso al fondo nei modi e nei termini previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2022, n. 241, il Ministero competente non ha ancora provveduto all’erogazione dei fondi;

le somme ad oggi richieste dalle stazioni appaltanti si riferiscono esclusivamente al primo semestre 2022 e, nonostante ormai sia trascorso anche il secondo semestre, non risultano ancora erogate, con l’accumulo di un notevole ritardo che sta mettendo in gravi difficoltà le imprese appaltatrici e producendo un impatto grave sulla tenuta del sistema economico;

considerato che:

nonostante il legislatore abbia previsto la possibilità di un’erogazione anticipata del 50 per cento delle somme richieste dalle stazioni appaltanti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, non si è ancora attivato in tal senso;

il ritardo nell’erogazione dei fondi, cui si aggiunge la mancata anticipazione delle somme richieste, non consente alle stazioni appaltanti di liquidare il credito maturato dagli appaltatori in virtù dell’applicazione del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50. Tale situazione provoca, inevitabilmente, oltre ad un ingente danno in capo ai diversi appaltatori, l’insostenibilità economica dei contratti di appalto pubblici sottoscritti e, conseguentemente, l’interruzione delle lavorazioni in corso;

in considerazione dei ritardi accumulati nell’erogazione delle somme da riconoscere in compensazione relative al primo semestre 2022, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente a causa degli inevitabili ritardi che si cumuleranno anche per il secondo semestre;

fra le ulteriori implicazioni, emerge in tutta evidenza quella denunciata dalle imprese appaltatrici, le quali non potendo agire nei confronti delle stazioni appaltanti per il recupero delle somme per effetto della vigente normativa che non consente di azionare tali crediti, subiscono le azioni dei fornitori e subappaltatori che, in virtù dei rapporti contrattuali privatistici, possono avviare azioni coatte per il recupero dei loro crediti o la sospensione delle forniture dei cantieri fino all’incasso di quanto loro dovuto,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno finora impedito l’erogazione delle risorse a disposizione del fondo di cui l’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tali ritardi configurino un grave danno nei confronti delle stazioni appaltanti e delle imprese appaltatrici e se non intenda attivarsi per accertare eventuali responsabilità in merito a tale situazione;

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare con urgenza per accelerare l’erogazione delle risorse e se intenda prevedere anche un termine certo entro il quale saranno effettuate le future erogazioni dei fondi per il secondo semestre 2022 al fine di scongiurare un’eccessiva onerosità a carico delle imprese appaltatrici, idonea a provocare una risoluzione contrattuale o l’interruzione dei lavori nei cantieri.