Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00068
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Atto n. 3-00068
Pubblicato il 30 novembre 2022, nella seduta n. 13
CUCCHI, DE CRISTOFARO - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
da notizie di stampa si è appreso che Alfredo Cospito, detenuto presso la casa circondariale di Bancali, a Sassari, a partire dal 20 ottobre 2022 ha iniziato uno sciopero della fame per denunciare le condizioni di vita in cui si trova costretto, a causa del regime cosiddetto 41-bis e contro l'ergastolo ostativo comminatogli di recente;
la vicenda giudiziaria di Cospito prende le mosse da un procedimento penale che ha condotto nei primi due gradi di giudizio ad una condanna per strage contro la pubblica incolumità (art. 422 del codice penale) e trae origine dall'esplosione di due ordigni a basso potenziale posti presso la scuola allievi Carabinieri di Fossano, fatto che non ha comunque causato né morti né feriti. Quello contestato nei primi due gradi di giudizio è un reato che prevede una pena non inferiore ai 15 anni;
mentre già scontava la pena, lo scorso luglio, tuttavia, la Corte di cassazione ha riqualificato il fatto nella diversa ipotesi di strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285 del codice penale), reato che prevede, pur in assenza di vittime, l'ergastolo, e che prevede l'imposizione delle misure, particolarmente restrittive delle libertà personali, stabilite per i reati cosiddetti ostativi;
considerato che:
fino all'aprile scorso, essendo stato Cospito sottoposto per 10 anni al circuito vigente nelle sezioni di cosiddetta alta sicurezza (AS2), gli era consentito di comunicare con l'esterno, inviare scritti e articoli e così partecipare al dibattito dell'area politica di riferimento, contribuire alla realizzazione di due libri, ricevere corrispondenza e beneficiare dell'ordinario regime trattamentale in termini di socialità, colloqui visivi e telefonici, ore di aria, palestra e biblioteca;
da quando è sottoposto al regime del 41-bis e più precisamente a far data dal maggio 2022, le lettere in entrata vengono trattenute e questo, di conseguenza, induce il detenuto a limitare e ad autocensurare le proprie; inoltre, le ore d'aria sono ridotte a due, interamente trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadrati; la "socialità" è limitata a un'ora al giorno, il detenuto non ha inoltre accesso alla biblioteca di istituto, e fruisce di un unico colloquio mensile e nessuna telefonata;
ritenuto che le specifiche condizioni di detenzione cui è sottoposto Cospito hanno gravi conseguenze sul benessere psicofisico del detenuto e si traducono in una vera e propria deprivazione sensoriale che finisce con l'ottundere e deprimere la sua personalità e se tali condizioni venissero protratte ulteriormente condurrebbero ad un concreto ed irrimediabile danno alla salute;
ritenuto altresì che, a parere degli interroganti, si è al cospetto di un uso improprio del regime detentivo di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, posto che non è coerente con la ratio della norma l'estensione di tale regime a soggetti che non sono parte di un'organizzazione criminosa. Nel dettaglio, infatti il predetto regime nasce per impedire i collegamenti tra il detenuto e l'associazione criminale di appartenenza, mentre, nel caso specifico, essendo Cospito un anarchico individualista, si sarebbe semmai inteso perseguire la finalità di interrompere e impedire al detenuto di continuare a esternare il proprio pensiero politico; attività, tra l'altro, dallo stesso svolta pubblicamente; pertanto, né occulta né segreta; destinata non agli associati, bensì ai soggetti gravitanti nella sua area politica di appartenenza;
valutato che l'aver inteso il rapporto epistolare di Cospito con l'area anarchica quale comunicazione tra sodali sottintende una valutazione di appartenenza di tutti gli anarchici, indistintamente considerati, al sodalizio per cui è stato condannato il predetto. Tutto ciò in mancanza di alcuna evidenza giudiziaria, posto che mai, nessuna inchiesta ha tentato di dimostrare una simile tesi, che contrasta con tutta evidenza con l'assetto giuridico costituzionale liberale che tutela qualsiasi ideologia, anche la più odiosa, come più volte ricordato dalla Corte suprema di cassazione;
ritenuto ancora che con enorme ritardo, nonostante le ormai precarie condizioni di salute di Cospito, il quale ha perso oltre 20 chili a causa del protratto digiuno, la magistratura di sorveglianza ha fissato per il prossimo 1° dicembre l'udienza camerale stabilita dall'art. 41-bis comma 2-sexies, dell'ordinamento penitenziario a seguito del reclamo proposto dal difensore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso riesaminare le motivazioni poste a fondamento del decreto ministeriale adottato dal suo predecessore ed eventualmente intraprendere le misure necessarie atte a ripristinare la coerenza tra regime differenziato e ratio della norma;
se non ritenga opportuno intervenire per evitare che la reclusione in regime di 41-bis si traduca in un sistema di privazioni e afflizioni che nulla hanno a che vedere con la ratio della legge e che rischiano di trasformarsi in provvedimenti di fatto ingiusti e persecutori;
se non reputi di dover disporre dei propri poteri ispettivi di legge al fine di verificare la regolarità della procedura di reclamo;
se non giudichi necessario comprendere le motivazioni giuridiche che hanno indotto la Corte di cassazione ad adottare la qualificazione giuridica dell'art. 285 del codice penale per un fatto certamente grave, ma non equiparabile ad altre vicende storico giudiziarie avvenute in Italia, qualificate ai sensi dell'art. 422 del codice penale, anche in considerazione del fatto che attribuire all'episodio criminoso descritto l'idoneità di attentare alla sicurezza dello Stato presuppone un giudizio, ad avviso degli interroganti, tendenzioso in ordine alla fragilità delle istituzioni democratiche del Paese;
quali iniziative urgenti intenda adottare per assicurare il rispetto uniforme dei diritti delle persone detenute e di condizioni dignitose di vita, ponendo fine ai trattamenti disumani, crudeli e degradanti attuati in molte carceri della Repubblica italiana.