Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00009

Atto n. 4-00009

Pubblicato il 3 novembre 2022, nella seduta n. 5
Risposta pubblicata il 21 dicembre 2022 nel fascicolo n. 2

DE CRISTOFARO - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

da organi di stampa si apprende che Alfredo Cospito, detenuto all'interno della casa circondariale di Bancali, a Sassari, avrebbe intrapreso dallo scorso 20 ottobre lo sciopero della fame per denunciare le condizioni cui si trova costretto dal regime del 41-bis, al quale è sottoposto dall'aprile 2022, nonché per protestare contro l'ergastolo ostativo comminatogli;

nel corso della recente vicenda giudiziaria conclusasi nel luglio scorso, Cospito ha riportato nei primi due gradi di giudizio condanna per strage contro la pubblica incolumità (art. 422 del codice penale) per due ordigni a basso potenziale esplosi presso la scuola allievi Carabinieri di Fossano, senza causare né morti né feriti. Un reato che prevede la pena non inferiore ai 15 anni. Lo scorso luglio, tuttavia, la Cassazione ha riqualificato il fatto in strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285 del codice penale), reato che prevede l'ergastolo, anche ostativo, pur in assenza di vittime. Nello specifico, si evidenzia che quella della strage contro la sicurezza dello Stato è una fattispecie che non è stata contestata nemmeno agli autori degli attentati che uccisero i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;

considerato che fino all'aprile scorso, essendo stato Cospito sottoposto per 10 anni al circuito vigente nelle sezioni di cosiddetta alta sicurezza (AS2), il detenuto poteva comunicare con l'esterno, inviare scritti e articoli e così partecipare al dibattito della sua area politica, contribuire alla realizzazione di due libri, ricevere corrispondenza e beneficiare dell'ordinario regime trattamentale in termini di socialità, colloqui visivi e telefonici, ore di aria, palestra e biblioteca. Da quando è sottoposto al regime del 41-bis e più precisamente a far data dal maggio 2022, le lettere in entrata vengono trattenute e questo, di conseguenza, induce il detenuto a limitare e ad autocensurare le proprie. Le ore d'aria sono ridotte a due, interamente trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadrati; la "socialità" è limitata a un'ora al giorno, il detenuto non ha inoltre accesso alla biblioteca di istituto, e fruisce di un unico colloquio mensile e nessuna telefonata;

ritenuto che quanto detto ha gravi conseguenze sul benessere psicofisico del detenuto traducendosi in una vera e propria deprivazione sensoriale, che finisce con l'ottundere e deprimere la sua personalità e se tali condizioni venissero protratte ulteriormente condurrebbero ad un concreto ed irrimediabile danno alla salute;

ritenuto altresì che a parere dell'interrogante nella vicenda si è al cospetto di uno stravolgimento del senso del regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, posto che non è coerente con la ratio della norma l'estensione del regime differenziato ad un anarchico individualista. Nel dettaglio, infatti, il regime nasce per impedire i collegamenti tra il detenuto e l'associazione criminale di appartenenza, mentre nel caso specifico si sarebbe inteso perseguire la finalità di interrompere e impedire a Cospito di continuare a esternare il proprio pensiero politico, attività, tra l'altro, da lui svolta pubblicamente, pertanto, né occulta né segreta, destinata non agli associati, bensì ai soggetti gravitanti nella sua area politica di appartenenza;

valutato che a giudizio dell'interrogante l'aver inteso il rapporto epistolare di Cospito con l'area anarchica quale comunicazione tra sodali irradia di luce fosca l'essenza argomentativa del provvedimento ministeriale, il quale sottintende una valutazione di appartenenza di tutti gli anarchici, indistintamente considerati, al sodalizio per cui è stato condannato lo stesso Cospito. Tutto ciò in mancanza di alcuna evidenza giudiziaria, posto che mai, in nessuna inchiesta, si è proposto un simile teorema, e ciò perché rappresenterebbe uno sfregio all'assetto giuridico costituzionale liberale che tutela qualsiasi ideologia, anche la più odiosa, come più volte ricordato dalla Corte suprema di cassazione;

ritenuto ancora che la magistratura di sorveglianza non ha ancora fissato e conseguentemente celebrato l'udienza camerale stabilita dall'art. 41-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento penitenziario a seguito del reclamo proposto dal difensore, nonostante la disposizione normativa preveda il termine di 10 giorni per deliberare sul decreto applicativo del Ministro. Cosicché nonostante il detenuto si trovi sottoposto da 6 mesi al peculiare e afflittivo regime detentivo ed abbia intrapreso lo sciopero della fame, l'autorità giudiziaria non si è ancora espressa in merito al provvedimento adottato dall'Esecutivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso riesaminare le motivazioni poste a fondamento del decreto adottato dal suo predecessore ed eventualmente intraprendere le misure necessarie atte a ripristinare la coerenza tra regime differenziato e ratio della norma;

se non reputi di dover disporre dei propri poteri ispettivi previsti dalla legge, al fine di comprendere le ragioni del ritardo nella fissazione dell'udienza per decidere il reclamo;

se sia a conoscenza delle motivazioni giuridiche che hanno indotto la Corte di cassazione ad adottare la qualificazione giuridica dell'art. 285 del codice penale per un fatto certamente grave, ma non equiparabile ad altre vicende storico-giudiziarie avvenute in Italia qualificate ai sensi dell'art. 422 del codice penale, anche in considerazione del fatto che attribuire all'episodio criminoso citato l'idoneità di attentare alla sicurezza dello Stato presuppone, ad avviso dell'interrogante, un giudizio tendenzioso in ordine alla fragilità delle istituzioni democratiche del Paese.