Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 1-00001
Azioni disponibili
Atto n. 1-00001 con procedimento abbreviato
Pubblicato il 25 ottobre 2022, nella seduta n. 3
SEGRE, NAPOLITANO, MONTI, CATTANEO, ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BEVILACQUA, CALENDA, CASINI, CASTELLONE, CROATTI, CUCCHI, DAMANTE, DE CRISTOFARO, DI GIROLAMO, FLORIDIA Aurora, FLORIDIA Barbara, FREGOLENT, GELMINI, LICHERI Ettore Antonio, LOMBARDO, LOPREIATO, LOREFICE, MAGNI, MALPEZZI, NATURALE, NAVE, NICITA, PAITA, PERA, PIROVANO, PIRRO, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, TREVISI, VERDUCCI, VERSACE, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, MUSOLINO, RUBBIA, DURNWALDER, PATTON, MIELI, MALAN, SPERANZON, SALLEMI, ZEDDA, TERZI DI SANT'AGATA, ROMEO, STEFANI, PUCCIARELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTÙ, DREOSTO, MINASI, MURELLI, POTENTI, TESTOR
Il Senato,
premesso che:
il 30 ottobre 2019, nella seduta n. 160 dell'Assemblea della XVIII Legislatura, il Senato approvò la mozione 1-00136;
il 22 giugno 2022 la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, così costituita, approvava all'unanimità, all'esito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione all'evoluzione della normativa europea in materia, il Documento XVII, n. 6;
considerato che la condivisione del documento ha riguardato, nel merito:
a) la denuncia della "pervasività dei discorsi d'istigazione all'odio legata alla capacità di propagazione della rete";
b) la riaffermazione della "libertà di odiare, che attiene alla sfera dei sentimenti ed è fuori dai confini di questa indagine", ma che va distinta dai discorsi d'odio, che costituiscono una forma di incitamento all'odio e alla discriminazione nei confronti di una categoria-bersaglio: "la necessità di contrastare i discorsi d'istigazione all'odio non deve mai scontrarsi o confliggere con la necessità di tutelare la libertà di espressione";
c) l'esigenza di "dettagliare con nettezza il confine tra i discorsi che sono tollerati e quelli che sono intollerabili", ricordando che "il discorso d'odio non va confuso con l'ingiuria, la minaccia, le molestie on line e off line, il discorso aggressivo, o con altre fattispecie";
d) la richiesta di dare la risposta più forte possibile contro i discorsi d'istigazione all'odio: essa "è in primo luogo attuare la Costituzione, promuovere leggi d'inclusione, che estendano diritti sociali e civili, che sono tutt'uno e si rafforzano vicendevolmente. C'è un nesso tra malessere sociale e utilizzo dei discorsi d'odio che va affrontato";
e) l'impossibilità per le minoranze di esprimersi, "un problema che va ben al di là dei singoli - seppur numerosi - episodi di discriminazione e istigazione all'odio, inserendosi in un più ampio contesto generale segnato dall'avvento della rete e dei social network, determinando così contraccolpi massicci sul funzionamento delle nostre democrazie";
f) l'auspicio che, nell'attesa che a livello sovranazionale si giunga ad una definizione giuridicamente vincolante dei discorsi d'odio, si metta a punto "una forte e condivisa iniziativa politica e legislativa, intorno ad alcune misure dirimenti che possono essere messe in campo per contrastare la diffusione dei discorsi d'odio";
considerato altresì che l'iniziativa politica testé auspicata, volta a rimettere al centro del dibattito pubblico il problema del razzismo e delle discriminazioni, contribuirebbe senz'altro alla prosecuzione dei lavori nella presente Legislatura della Commissione citata, la cui attività: 1) rimedierebbe alla scarsità dei dati che riguardano i discorsi d'odio, sollecitando una raccolta dati più mirata, da conseguire con l'emersione delle denunce penali e delle azioni civili e con un loro censimento più continuo e periodico da parte dell'Istituto nazionale di statistica; 2) contribuirebbe alla ricerca del miglior "intervento normativo per una definizione di discorsi d'odio, che permetta di contrastare efficacemente un fenomeno che può erodere le basi della nostra democrazia" (Documento XVII, n. 6, p. 62), ponendo i risultati del suo approfondimento a disposizione di tutti i Gruppi e del potere di iniziativa legislativa dei singoli senatori,
delibera di istituire per la XIX Legislatura una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, costituita da 20 componenti in ragione della consistenza dei Gruppi stessi; la Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari; la Commissione ha compiti di osservazione, studio e iniziativa per l'indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche. Essa controlla e indirizza la concreta attuazione delle convenzioni e degli accordi sovranazionali e internazionali e della legislazione nazionale relativi ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e di istigazione all'odio e alla violenza, nelle loro diverse manifestazioni di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale. La Commissione svolge anche una funzione propositiva, di stimolo e di impulso, nell'elaborazione e nell'attuazione delle proposte legislative, ma promuove anche ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, sovranazionale e internazionale. A tal fine la Commissione: a) raccoglie, ordina e rende pubblici, con cadenza annuale: 1) normative statali, sovranazionali e internazionali; 2) ricerche e pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; 3) dati statistici, nonché informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da istituzioni, organismi o associazioni che si occupano di questioni attinenti ai fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, sia nella forma dei crimini d'odio, sia dei fenomeni di cosiddetto hate speech; b) effettua, anche in collegamento con analoghe iniziative in ambito sovranazionale e internazionale, ricerche, studi e osservazioni concernenti tutte le manifestazioni di odio nei confronti di singoli o comunità. A tale fine la Commissione può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi, nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri, anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per il contrasto all'intolleranza, al razzismo e all'antisemitismo, sia nella forma dei crimini d'odio, sia dei fenomeni di hate speech; c) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali in materia di prevenzione e di lotta contro ogni forma di odio, intolleranza, razzismo e antisemitismo; la Commissione, quando necessario, può svolgere procedure informative ai sensi degli articoli 46, 47 48 e 48-bis del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento; entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione trasmette al Governo e alle Camere una relazione sull'attività svolta, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate; la Commissione può segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca.