Legislatura 18ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-03390

Atto n. 3-03390

Pubblicato il 15 giugno 2022, nella seduta n. 440
Svolto in data 16/06/2022 nella seduta n. 441 dell'Assemblea

SBROLLINI Daniela, FARAONE - Al Ministro dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

con l'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata rimunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;

gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben 8 anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo n. 257 del 1991;

lo Stato italiano dava seguito alla suddetta direttiva con il decreto legislativo n. 257, che riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi solo per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;

solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 11, commi 2 e 3 (sostanzialmente aver frequentato un corso di specializzazione per l'intera durata legale del corso di formazione, con impegno di servizio a tempo pieno e con il mancato svolgimento concomitante di qualsiasi attività libero-professionale esterna, o attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale), avessero anche fatto ricorso al TAR e avessero beneficiato di una positiva sentenza irrevocabile in tal senso;

considerato che:

sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha riconosciuto, non solo che l'"adeguata rimunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/CEE, ma anche che tale diritto valga altresì per i mesi di specializzazione precedenti al 1° gennaio 1983, ove la specializzazione sia poi continuata dopo tale data, confermando, pertanto, la spettanza della borsa di studio anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982;

a questo aspetto, si aggiunge la posizione assunta dalla Commissione europea in occasione dello stesso procedimento, la quale ha affermato che l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 370 del 1999 si pone in contrasto con le norme dei Trattati (in particolare con gli artt. 288 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea e 4 par. 3 Trattato dell'Unione europea), in quanto prevede che non si dia luogo al pagamento di interessi e di importi per rivalutazioni monetarie;

il requisito richiesto dall'articolo 11 della legge n. 370 del 1999, relativo all'esistenza di un precedente giudizio amministrativo conclusosi favorevolmente, per molti anni ha, di fatto, impedito l'esercizio delle azioni volte al conseguimento del diritto all'adeguata rimunerazione per i medici specializzandi degli anni 1983-1991, che non avessero fatto ricorso e ottenuto sentenza positiva di riconoscimento dello stesso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di dare piena attuazione alla direttiva 82/76/CEE e dar seguito alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Commissione europea, evitando la possibile infrazione dello Stato italiano rispetto alle decisioni assunte presso le istituzioni europee, e consentendo ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad un'adeguata rimunerazione.