Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05452

Atto n. 4-05452

Pubblicato il 12 maggio 2021, nella seduta n. 325

FAZZOLARI , URSO , DE CARLO - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

la detenzione legale di armi da sparo è disciplinata dalla legge n. 110 del 1975, e successive modificazioni, ultima delle quali il decreto legislativo n. 104 del 2018;

l'articolo 10 della citata legge stabilisce in 3 il numero massimo di armi comuni da sparo e in 12 il numero massimo di armi di uso sportivo, e non pone limiti al numero di armi ad uso caccia. Lo stesso articolo norma la collezione di armi stabilendo che "la detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica";

da qualche mese, nel territorio della provincia di Padova, un'iniziativa del Questore sta creando notevoli disagi e relativi danni economici ai collezionisti di armi, nello specifico a coloro che detengono collezioni importanti con un numero di pezzi superiore ai 100;

a costoro, su iniziativa della dottoressa Isabella Fusiello, Questore di Padova, è stata recapitata dalla questura una comunicazione di "avvio di procedimento ex art. 7 legge 241/90" volto a imporre loro "un numero massimo di armi detenibili complessivamente, in forza di licenza rilasciata dall'autorità di PS competente, presso la propria abitazione o altri luoghi nella disponibilità di una singola persona";

il limite massimo di armi detenibili è stato individuato nella misura di 100 esemplari, oltrepassato il quale i cittadini dovranno disfarsi degli esemplari in eccedenza entro 90 giorni dalla comunicazione;

un termine così breve entro cui adeguarsi al limite stabilito dalla questura reca un notevole danno economico ai destinatari del provvedimento, stante il fatto che nel giro di poco tempo essi dovrebbero vendere decine, se non addirittura centinaia, di armi da collezione, depauperando un patrimonio spesso di notevole valore;

la vendita di numerosi esemplari di armi da collezione difficilmente potrà essere realizzata entro i termini previsti, se non deprezzando i singoli pezzi, e l'alternativa per adeguarsi alle disposizioni non può essere che la consegna delle armi per la successiva distruzione, eventualità ancor peggiore della svendita e sicuramente da scongiurare se non altro per l'interesse che anche lo Stato dimostra verso le armi da collezione, stante la presenza sul territorio nazionale di più di un museo in cui sono esposte;

al di là delle questioni legate all'aspetto economico o persino "affettivo" dei singoli collezionisti, è da rilevare come la vicenda si inserisca in un quadro di assoluta unicità nell'ambito italiano e non solo;

non esistono precedenti in tutta la storia repubblicana di altri questori che abbiano limitato in senso assoluto la possibilità di collezionare armi, sebbene tale possibilità, in teoria, sia ammissibile, in base all'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), che dispone che "oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse". Ragioni di pubblico interesse che non si ravvedono nel caso in questione;

nemmeno la legge n. 110, promulgata in piena emergenza terrorismo, nel disciplinare la collezione di armi comuni da sparo ha previsto alcun limite massimo al numero di armi collezionabili;

è da sottolineare inoltre che le armi iscritte sulla licenza di collezione sono sottoposte a ulteriori vincoli rispetto a quelle in denuncia, tra cui il divieto di detenzione del relativo munizionamento che, in ogni caso, prevede un limite fisso sia nel caso si detenga una sola arma, sia nel caso se ne detenga un numero superiore;

è significativo che l'Unione europea abbia inteso considerare particolarmente meritevoli di attenzione le armi che rientrano nelle categorie, di nuova concezione, A6 (armi demilitarizzate), A7 (semiautomatiche a percussione centrale con caricatore ad alta capacità) e A8 (armi lunghe che possono essere facilmente ridotte a una lunghezza inferiore a 60 centimetri); a tal proposito, né la UE, con la direttiva 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, né lo Stato italiano, con il decreto legislativo n. 104 del 2018 che l'ha recepita, nell'emanare norme che imponessero un controllo rafforzato su questo tipo di armi, hanno contemplato un limite alla collezione delle stesse;

il provvedimento del Questore appare illogico perché riguarda indifferentemente armi modernissime e letali così come archibugi inadatti a qualsiasi tipo di offesa, dimostrando come la ratio del provvedimento non possa in alcun modo ricadere su ragioni di sicurezza relative alla pericolosità delle armi;

le armi antiche, o comunque più vecchie di 70 anni, hanno un'importanza e una tutela anche come beni culturali, che non si esaurisce nella difesa del singolo esemplare ma anche di intere collezioni, come patrimonio storico significativo per completezza, meritevole di essere difeso dalla dispersione e dal depauperamento;

il Questore di Padova, come riportato da organi di informazione, si è espresso sulla vicenda dichiarando che "in base alla mia valutazione, che ricade nell'ambito della discrezionalità che la legge mi accorda, ritengo che non debba essere ammissibile che un singolo cittadino possa detenere centinaia di armi", palesando quindi motivazioni alla base della decisione presa non riconducibili a fatti contingenti o a situazioni emergenziali ma solamente di tipo ideologico;

a riprova di ciò lo stesso Questore, quando in servizio a Reggio Emilia, ebbe modo di adottare lo stesso provvedimento, evidentemente anche in quel caso slegato da qualsiasi contingenza e frutto solamente di una scelta personale;

il modus agendi del Questore di Padova, senza alcuna motivazione legata al pubblico interesse (come invece richiederebbe il testo unico nell'accordare discrezionalità all'autorità di pubblica sicurezza), prefigura la possibilità che ogni autorità di pubblica sicurezza possa stabilire limiti ancor più stringenti alla detenzione di armi da collezione, finanche, per assurdo, a rendere vano il termine stesso di collezione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'iniziativa del Questore di Padova e del grave pregiudizio recato ai collezionisti di armi;

se reputi che i questori abbiano il potere di interpretare a proprio piacere le leggi dello Stato italiano e, in particolare, quelle relative al legale possesso di armi da sparo;

quali immediate iniziative intenda adottare per far sì che a Padova venga rimosso il limite alla detenzione di armi da collezione, non contemplato dalla normativa vigente.