Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05433

Atto n. 4-05433

Pubblicato il 12 maggio 2021, nella seduta n. 325

MANTOVANI , D'ANGELO , MATRISCIANO , MAUTONE , SANTANGELO , GARRUTI , LEONE , CASTELLONE , FERRARA , LANZI , PIRRO , VANIN - Ai Ministri della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia. -

Premesso che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 1° aprile 2021 (n. 70896/17), si è pronunciata su un caso "italiano" in cui si discuteva della compatibilità della normativa italiana con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia di diritto al rispetto della vita familiare. La Corte ha ritenuto che fosse stato violato l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, in quanto la ricorrente sarebbe stata privata della possibilità di mantenere i contatti con i propri figli durante la loro procedura di adozione;

il caso riguardava l'impossibilità per la ricorrente, rifugiata nigeriana, vittima di tratta, in situazione di vulnerabilità e madre di due bambini, di esercitare i diritti di visita a causa di un divieto disposto dal tribunale mentre la procedura di adozione era in corso da più di tre anni;

la Corte di Strasburgo ha osservato che la Corte di appello non aveva tenuto conto delle conclusioni di una perizia che aveva sostenuto la necessità del mantenimento dei legami tra la ricorrente ed i sui bambini, non indicando dunque la decisione delle ragioni che avevano indotto i giudici di appello a non tener conto delle conclusioni peritali. Vista la delicatezza degli interessi in gioco, spettava infatti alle autorità valutare la vulnerabilità della ricorrente in maniera più accurata durante la procedura;

la Corte ha altresì ritenuto che, nel corso del procedimento che aveva portato all'interruzione dei contatti tra la ricorrente ed i suoi figli, le autorità non avevano attribuito sufficiente peso all'importanza della vita familiare della ricorrente e dei suoi figli. La procedura quindi non aveva assicurato garanzie proporzionate alla gravità dell'interferenza e agli interessi in gioco;

secondo quanto riportato nell'articolo pubblicato lo scorso 3 maggio 2021 dal giornale "Domani", la Corte avrebbe evidenziato come i tribunali italiani toglierebbero i figli piccoli a donne migranti, vittime di tratta, perché non sarebbero considerate buone madri;

nel caso specifico, l'Italia sarebbe stata condannata a risarcire 15.000 euro ad una mamma a cui era stata sottratta la figlia. Ciò nonostante in molti casi si tratterebbe di equivoci dovuti alle differenze culturali o ai traumi subiti dalle donne con i bambini che verrebbero in breve tempo adottati da famiglie italiane;

considerato che:

secondo l'articolo, questa ed altre situazioni di simile tenore scaturirebbero dall'utilizzo di una procedura definita "adozione a rischio giuridico", che consiste nel collocamento di un minore, sottoposto al procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità, presso una coppia ritenuta in possesso dei requisiti per la sua futura eventuale adozione, in attesa della definizione del giudizio;

la complessità del sistema delle impugnazioni e i tempi della giustizia del nostro Paese comportano una dilatazione dei tempi di definizione della condizione giuridica del minore. Il procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità può durare molto tempo, alcune volte persino anni. In attesa della definitiva conclusione del procedimento di adottabilità, per evitare al bambino le conseguenze negative di un ricovero in comunità, il Tribunale per i minorenni può decidere di affidare il bambino ad una coppia scelta fra quelle in possesso dei requisiti per l'adozione, che abbia manifestato la disponibilità a questo particolare tipo di collocamento familiare. Tali nuclei familiari in diversi casi ignorano l'esistenza di un ricorso in atto attraverso il quale le madri naturali continuano a chiedere la responsabilità genitoriale;

come riportato: "secondo il ministero della Giustizia sono stati 902 i bambini adottati nel 2016; 955 nel 2017; 850 nel 2018. Non è possibile ricostruirne la nazionalità, per privacy e per la segretezza che accompagna le adozioni (...) se un bambino è piccolo, ha meno di 7 anni - ancora più se ne ha meno di 3 - il procedimento di adozione è molto veloce. Per i bimbi più grandi il destino è invece l'affidamento eterofamiliare o la casa famiglia";

un altro problema consiste nel fatto che dal momento dell'adozione i bambini diventano cittadini italiani mentre i loro genitori a causa della scadenza dei permessi di soggiorno rischiano di scomparire nella clandestinità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e se non ritengano necessario adottare provvedimenti, per quanto di competenza, al fine di verificare la loro veridicità;

quali iniziative, nell'ambito delle relative attribuzioni, intendano adottare al fine di rivedere la procedura dell'adozione "a rischio giuridico" per tutelare i diritti delle madri biologiche, che in tali situazioni rischiano di perdere i loro figli, e per evitare che il nostro Paese incorra in nuove sanzioni da parte della Corte EDU.