Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01079
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Atto n. 4-01079
Pubblicato il 15 gennaio 2019, nella seduta n. 79
BONINO - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140) prevede, all'art. 16, che: "entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero";
al momento, la relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della legge n. 194 del 1978, dell'anno 2018 relativa alle rilevazioni 2017, ai sensi dell'art.16 della stessa legge, non è stata ancora depositata;
considerato che:
negli ultimi 40 anni le interruzioni di gravidanza, nel complesso, sono fortemente diminuite: nel 1983 erano pari a 233.976, mentre già 20 anni dopo, nel 2013, si erano più che dimezzate (102.760) e ora sono di poco inferiori agli 85.000 casi all'anno. Nel 2016 il numero di interruzioni volontarie di gravidanza è stato di 84.926, con una riduzione del 3,1 per cento rispetto al 2015;
a influire su questo cambiamento sono intervenuti diversi fattori, tra i quali l'abolizione dell'obbligo di prescrizione medica dei contraccettivi di emergenza ormonali, quali la pillola del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni dopo;
secondo la relazione annuale al Parlamento sulla legge n. 194 del 1978, trasmessa nel 2017 dal ministro pro tempore della salute, Lorenzin e riportante i dati del 2016, oltre 7 medici ginecologi su 10 sono obiettori (71 per cento), confermando una tendenza in atto da diversi anni. Se nel 2005 gli obiettori erano il 58,7 per cento, già due anni dopo il loro numero aveva raggiunto il 70 per cento. Esistono, tuttavia, notevoli differenze a livello regionale, anche perché la regione ha autonomia organizzativa, come spiegato a suo tempo dal Ministro. In 8 regioni su 20 la percentuale di medici obiettori oscilla tra l'80 e il 90 per cento, come nel Lazio, in Basilicata, Campania, Sicilia e Molise, con punte superiori al 92 per cento in Trentino-Alto Adige. Si tratta di numeri molto lontani da quelli del Regno Unito (10 per cento), della Francia (7 per cento), dei Paesi scandinavi e della Svizzera, dove è pari a zero. Rispetto all'obiezione di coscienza si conferma il dato scandaloso della grande percentuale di strutture che non effettuano IVG, in aperta violazione dell'art. 9 della legge n. 194: solo il 59,4 per cento delle strutture con reparto di ostetricia, infatti, pratica IVG;
la relazione depositata nel 2017 evidenzia che i consultori sono 0,6 ogni 20.000 abitanti (il Progetto obiettivo materno infantile del 2000 ne prevedeva 1 ogni 20.000 abitanti), rilevando, però, che "molte sedi di consultorio familiare sono servizi per l'età evolutiva o dedicati agli screening dei tumori e pertanto non svolgono attività connessa al servizio IVG". Dunque i consultori, di fatto, sono sempre meno, con équipes incomplete, mortificati e ridotti all'osso, impossibilitati a svolgere quel ruolo specifico definito dalla legge n. 405 del 1975 e fondamentale per una reale azione di prevenzione del ricorso alla IVG;
relativamente alla metodica farmacologica si rileva una stabilità nella percentuale di IVG con uso di farmaci rispetto al totale delle IVG (15,7 per cento nel 2016; 15,2 per cento nel 2015). I dati confermano la sicurezza della metodica analogamente a quanto rilevato dall'esperienza ormai più che trentennale di altri Paesi, con la differenza che altrove la procedura viene eseguita a casa o in regime ambulatoriale, mentre in Italia si impone il ricovero ordinario con un significativo impiego di risorse per il Servizio sanitario nazionale. La stessa Food and drug administration (FDA), alle cui linee guida avevano fatto esplicito riferimento le linee di indirizzo per la IVG farmacologica del Ministero della salute, nel 2016 ha acquisito i dati di sicurezza della metodica, raccomandando il regime ambulatoriale e la somministrazione "at home " della prostaglandina,
si chiede di sapere:
per quale motivo non sia stata ancora depositata la relazione al Parlamento sulla legge n. 194 del 1978, come previsto dall'art. 16, quando tale deposito avverrà e se vi siano motivi ostativi;
alla luce delle criticità evidenziate in relazione all'ultima rilevazione effettuata sulla legge n. 194 del 1978, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire una corretta applicazione della legge n. 194, che non crei pregiudizio alle donne che accedono all'interruzione volontaria di gravidanza;
in particolare, in osservanza al dettato della legge, che all'art. 15 promuove l'uso delle "tecniche più moderne e più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione di gravidanza", se intenda facilitare l'accesso alla metodica farmacologica anche in regime ambulatoriale per le gravidanze fino a 7 settimane e allargare il limite per il farmacologico a 9 settimane, come negli altri Paesi europei, in accordo con la correttezza della procedura del mutuo riconoscimento, disattesa nel nostro Paese, che, peraltro, andrebbe incontro ai diritti delle donne e al bilancio dello Stato.