Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00008

Atto n. 1-00008

Pubblicato il 29 maggio 2018, nella seduta n. 7

PITTONI , CENTINAIO , ARRIGONI , AUGUSSORI , BAGNAI , BARBARO , BERGESIO , BONFRISCO , BONGIORNO , BORGHESI , BORGONZONI , BOSSI Simone , BOSSI Umberto , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CALDEROLI , CAMPARI , CANDIANI , CANDURA , CANTU' , CASOLATI , DE VECCHIS , FAGGI , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , IWOBI , MARIN , MARTI , MONTANI , NISINI , OSTELLARI , PAZZAGLINI , PELLEGRINI Emanuele , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PILLON , PIROVANO , PISANI Pietro , PIZZOL , PUCCIARELLI , RIPAMONTI , RIVOLTA , ROMEO , RUFA , SALVINI , SAPONARA , SAVIANE , SBRANA , SIRI , SOLINAS , STEFANI , TESEI , TOSATO , VALLARDI , VESCOVI , ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, della legge n. 341 del 1990 istituì un corso di laurea preordinato alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, oggi dell'infanzia e primaria, prevedendo altresì che la laurea così ottenuta costituisse, e a tutt'oggi costituisca, titolo necessario per l'insegnamento negli stessi gradi di istruzione e, dunque, per iscriversi nelle graduatorie utili a tal fine;

in sede di attuazione della norma, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997, ai diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 fu comunque riconosciuto il valore abilitante del titolo conseguito, ai fini della partecipazione alle sessioni abilitanti e ai concorsi;

l'articolo 1, comma 6, della legge n. 124 del 1999 trasformò le graduatorie provinciali, nelle quali sino a quel momento poteva iscriversi chiunque avesse superato le sessioni abilitanti, in graduatorie permanenti, nelle quali era concesso iscriversi unicamente ai vincitori di concorso pubblico;

nel 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), le graduatorie permanenti furono trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE), senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, fatte salve alcune eccezioni non rilevanti per i diplomati magistrali;

per effetto delle predette norme, ai diplomati magistrali che non si iscrissero nelle graduatorie provinciali, perché non interessati a farlo oppure perché diplomatisi successivamente, fu inibita l'iscrizione dapprima nelle graduatorie permanenti, salvo che fossero anche vincitori di concorso, e poi, senza alcuna eccezione, in quelle ad esaurimento;

più di 130.000 aspiranti docenti, in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, che non poterono iscriversi nelle graduatorie provinciali nei termini di legge, hanno comunque scelto di lavorare nella scuola, iscrivendosi a tal fine nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, utili per gli incarichi annuali, ma non per quelli a tempo indeterminato;

numerosi docenti hanno così maturato anni di servizio, senza poter accedere al ruolo, vista anche la mancata organizzazione, per più di 10 anni, di concorsi pubblici, con la conseguente violazione delle direttive comunitarie in materia di accesso all'impiego, che condannano la reiterazione eccessiva dei contratti a tempo determinato;

per questo, decine di migliaia di diplomati magistrali ante 2001/2002 hanno proposto istanza di iscrizione nelle GAE, al fine di ottenere comunque l'immissione in ruolo;

la legge però non permetteva tale iscrizione e comunque erano presenti numerosi contro-interessati, tra gli iscritti nelle GAE, quelli nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e i vincitori del concorso, finalmente bandito nel 2016. Di fronte al rifiuto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decine di migliaia di diplomati magistrali hanno deciso di ricorrere alla giustizia;

alcune pronunce giurisprudenziali, inizialmente favorevoli ai ricorrenti, hanno concesso a più di 60.000 diplomati magistrali di iscriversi nelle GAE e a 7.000 di costoro di ottenere anche l'immissione in ruolo, avendo anche superato il periodo di prova;

tuttavia, con la sentenza n. 11 del 2017, il Consiglio di Stato, riunito in adunanza plenaria, ha deciso definitivamente sul merito della questione, stabilendo che il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 è utile per la partecipazione ai concorsi, ma non all'inserimento nelle GAE e che, comunque, anche per coloro che avrebbero avuto diritto ad inserirsi nelle graduatorie provinciali prima del 1999, o in quelle permanenti prima del 2007, la richiesta di inserimento nelle GAE è oramai tardiva;

alla sentenza del Consiglio di Stato seguiranno le sentenze di merito nei confronti di ciascun ricorrente, con la conseguenza che i già immessi in ruolo perderanno il posto a tempo indeterminato e gli iscritti nelle GAE dovranno tornare nelle graduatorie di istituto, con danno per la continuità didattica e ripristinando la situazione di vantaggio per i contro-interessati, sin qui danneggiati;

la presenza di numerosi docenti abilitati all'insegnamento nei gradi della scuola dell'infanzia e primaria, sia laureati in Scienze della formazione primaria, sia diplomati magistrali, in possesso dell'esperienza derivante da anni di servizio nella scuola, è una ricchezza per la scuola italiana che merita di essere valorizzata;

le sentenze di merito giungeranno in tempi differenziati, in funzione della calendarizzazione delle udienze, con la conseguenza che tra luglio e agosto 2018, quando le graduatorie saranno utilizzate per le nomine a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2018/2019, alcuni diplomati magistrali saranno tornati nella seconda fascia e altri saranno ancora iscritti nelle GAE, circostanza che produrrà disservizi e inciderà negativamente sull'ordinato avvio dell'anno scolastico;

sino alla costituzione delle Commissioni permanenti in Parlamento, i progetti di legge di iniziativa parlamentare non possono essere esaminati e fare il loro corso,

impegna il Governo ad assumere iniziative, anche urgenti e di natura legislativa, volte a una soluzione politica, chiesta unanimemente dalle parti sociali, che, da una parte, arrivi in tempo utile per assicurare la regolarità delle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e, dall'altra, tenga conto della necessità di rispettare dignità e aspettative di tutte le categorie interessate di docenti precari, per agevolarne il percorso e per evitare di generare ulteriori criticità.