Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00691
Azioni disponibili
Atto n. 1-00691
Pubblicato il 15 novembre 2016, nella seduta n. 722
CATALFO , PUGLIA , PAGLINI , GAETTI , BULGARELLI , CASTALDI , DONNO , GIROTTO , MONTEVECCHI , MORRA , CIOFFI
Il Senato,
premesso che:
la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
la perequazione automatica (o indicizzazione) fa riferimento all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente;
le norme sulla perequazione sono state oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche, spesso di natura transitoria;
riguardo agli anni 2012 e 2013, oggetto in via diretta della norma dichiarata illegittima dalla sentenza n. 70 del 2015, per effetto di quest'ultima (e fatte salve le eventuali norme che verranno adottate in materia) il quadro giuridico di riferimento sulle misure della perequazione è costituito dalla disciplina a regime già posta dall'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essa prevede: l'applicazione della perequazione nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest'ultimo era pari, nel 2011, a 6.088,55 euro e, nel 2012, a 6.253 euro); nella misura del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento; nella misura del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;
in base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS, con la conseguente mancata liquidazione sia per i 2 anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate (a titolo di perequazione automatica) con riferimento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto permanente che deriva dalla norma (dichiarata illegittima), effetto di rilevanza quantitativa secondaria (sia per la misura dei trattamenti sia per la finanza pubblica) rispetto all'effetto diretto già menzionato, è costituito dal mancato incremento in seguito alla mancata liquidazione della base di calcolo (cioè, dell'importo stesso della pensione) su cui applicare, a decorrere dal 2014, le successive percentuali di perequazione automatica;
la sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei "diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)". Quest'ultimo diritto "è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.";
più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per 2 anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo della pensione e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre-3 novembre 2010. Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione, secondo la citata sentenza n. 316, "per il loro importo piuttosto elevato" presentavano "margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo". La sentenza n. 70 ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima (la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316). Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati "valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento" pensionistico;
considerato che:
successivamente alla sentenza n. 70 del 2015, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;
tuttavia in virtù delle disposizioni di tale decreto la restituzione degli arretrati è stata solo parziale e la ricostruzione dei trattamenti pensionistici è stata parimenti limitata, con grave pregiudizio per i pensionati: in base a tale decreto gli arretrati liquidati nel cedolino di pensione di agosto 2015 hanno oscillato tra i 150 e gli 800 euro (niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), cifra che è stata peraltro indicata con la dicitura "Credito sentenza C.C. 70/2015", seppure il dettato della sentenza della Corte costituzionale non prevedesse un rimborso parziale;
inoltre, come espressamente dichiarato dall'INPS con la circolare 25 giugno 2015, n. 125, il riconoscimento della perequazione nei termini indicati dal decreto-legge n. 65 del 2015 "opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013". Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-bis e 25-ter, del decreto-legge n. 201;
l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento e per il 2016 nella misura del 50 per cento dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40 per cento, al 20 per cento o al 10 per cento, rispettivamente del 2,7 per cento per il 2012 e del 3 per cento per il 2013);
l'effetto "trascinamento" implica che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi);
trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione il decreto-legge n. 65 del 2015 è irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati, sia per quanto riguarda la ricostituzione;
il decreto-legge n. 65 del 2015 rappresenta un escamotage pericoloso che mina la fiducia che i cittadini devono avere nello Stato, nei suoi organi costituzionali e nelle istituzioni;
considerato inoltre che:
occorre in primo luogo garantire il diritto dei lavoratori ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia (come prescritto dall'articolo 38 della Costituzione) e quindi una pensione minima sufficiente a garantire una vita dignitosa;
il trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi per l'anno 2016 è fissato in 501,89 euro, cifra che appare ben lontana dalla finalità di tutelare i pensionati al di sotto di un determinato livello di reddito;
già nel 2014, tra le 7 violazioni della Carta sociale europea addebitate all'Italia dal Comitato per i diritti sociali del Consiglio d'Europa erano state segnalate l'ammontare delle pensioni minime (giudicato come "inadeguato") e l'assenza di una legislazione in grado di garantire alle persone anziane lo stesso livello di vita del resto della popolazione;
al fine di evitare eccessive diseguaglianze e garantire la funzione solidaristica dell'istituto pensionistico, occorre sancire il divieto di erogare trattamenti pensionistici che, nel complesso, siano superiori ad uno specifico limite stabilito per legge destinando le somme eccedenti all'integrazione delle pensioni minime e al finanziamento degli istituti solidaristici di sostegno al reddito;
considerato infine che:
la "riforma Fornero" (articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011) ha disposto, in sintesi, l'abolizione delle pensioni di anzianità, l'innalzamento repentino dei requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia, le penalizzazioni per le pensioni anticipate (età inferiore a 62 anni a prescindere dall'anzianità contributiva) ed il calcolo col sistema contributivo di tutte le pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2012;
tale riforma ha creato non pochi problemi, basti pensare agli "esodati" (ovvero tutti quei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali o addirittura licenziati e che erano prossimi alla pensione secondo le regole previgenti) o al personale della scuola "quota '96" (gli oltre 3.000 docenti in procinto di maturare, appunto, la quota 96 quale somma di età anagrafica e contributiva) o ai lavoratori addetti a mansioni usuranti, stravolgendo i requisiti per la pensione anticipata con un sistema di quote meno favorevole, trasformando quello che per loro era un diritto in un miraggio;
la crescita esponenziale del tasso di disoccupazione, pari al 13,2 per cento fra i più altri dell'eurozona ed il più alto in assoluto degli ultimi 37 anni, è dovuta non soltanto alla fase recessiva che il nostro Paese sta vivendo, bensì anche alla "riforma Fornero" che, prolungando la permanenza al lavoro con l'innalzamento dell'età pensionabile, ha di fatto bloccato il ricambio generazionale, contribuendo a portare la disoccupazione giovanile al 39,2 per cento;
appare urgente la necessità di operare al più presto ad una riforma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l'attuale normativa finalizzata a mere esigenze di cassa e rivelatasi in sede applicativa fortemente iniqua,
impegna il Governo a porre in essere opportuni interventi di carattere normativo, con il reperimento delle necessarie risorse, finalizzati a:
1) dare totale e completa attuazione a quanto disposto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, provvedendo alla restituzione a favore dei cittadini interessati dell'intera quota di pensione non versata, in conseguenza della disposizione di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dichiarato costituzionalmente illegittimo;
2) prevedere l'innalzamento del trattamento pensionistico minimo fino ad una cifra almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT, attualmente fissata a 780 euro, e la sua commisurazione al nucleo familiare, secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE;
3) modificare l'attuale soglia di no tax area per i pensionati sulla base dei parametri di cui sopra;
4) pervenire nel più breve tempo possibile ad una riforma del sistema pensionistico che garantisca a tutti i lavoratori la possibilità di scelta nell'accesso alla pensione di vecchiaia e tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e prevedendo, in particolare, la possibilità di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori che abbiano maturato 41 anni di contributi senza alcun limite anagrafico, l'esclusione dell'onerosità delle ricongiunzioni presso la gestione ordinaria INPS dei contributi già versati in diverse gestioni previdenziali, anche avendo già maturato i requisiti per il diritto autonomo a pensione in una forma assicurativa e un contributo equo dal punto di vista attuariale a carico di chi ha redditi pensionistici superiori ai 5.000 euro lordi al mese e calcolati con il sistema retributivo.