Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00688

Atto n. 1-00688

Pubblicato il 15 novembre 2016, nella seduta n. 722
Esame concluso nella seduta n. 743 dell'Assemblea (18/01/2017)

BARANI , MAZZONI , AMORUSO , AURICCHIO , COMPAGNONE , CONTI , D'ANNA , FALANGA , GAMBARO , IURLARO , LANGELLA , LONGO Eva , MILO , PAGNONCELLI , PICCINELLI , RUVOLO , SCAVONE , VERDINI

Il Senato,

premesso che:

la perequazione identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione: si tratta del meccanismo attraverso il quale l'importo delle prestazioni medesime viene adeguato all'aumento del costo della vita come indicati dall'Istat. Con l'applicazione di questo principio la legge intende perseguire il fine di proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale pensionistico, qualsiasi esso sia;

in questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state più volte riviste dal legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica sino a generare molta confusione;

l'adeguamento deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché dai fondi sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi rientrano sia le pensioni dirette (ad esempio pensione di vecchiaia, pensione anticipata) sia quelle indirette (pensione ai superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo;

sino al 31 dicembre 2011, e quindi prima della "riforma Fornero", l'art. 69 della legge n. 388 del 2000 aveva suddiviso, a partire dal 1° gennaio 2001, la perequazione in tre fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100 per cento, per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al 90 per cento per le fasce di importo comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo; e ancora calava al 75 per cento per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo;

prima del 2001 la materia era regolata dall'articolo 24, comma 4, della legge n. 41 del 1986 che garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il minimo, al 90 per cento tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75 per cento per le fasce eccedenti il triplo del minimo;

circa le modalità con le quali si effettua l'adeguamento dal 1° gennaio 1999, l'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 ha previsto che la perequazione si effettua in via cumulata. Cioè, ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire, si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps e dagli altri enti presenti nel casellario centrale dei pensionati, per ciascun pensionato;

dal 1° gennaio 2012, con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stato invece disposto il blocco dell'indicizzazione nei confronti delle pensioni che erano di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps. Le pensioni di importo inferiore sono state invece adeguate pienamente all'inflazione (con un aumento del 2,7 per cento nel 2012 e del 3 per cento nel 2013);

dal 1° gennaio 2014, la legge n. 147 del 2013 ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in 5 scaglioni prorogato poi dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) sino al 31 dicembre 2018. Per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100 per cento); per le pensioni di importo superiore e sino a 4 volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 95 per cento dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a 5 volte il minimo l'adeguamento è pari al 75 per cento; adeguamento che scende al 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45 per cento per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps;

con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo e incostituzionale il blocco biennale previsto dalla "legge Fornero" sui trattamenti superiori a 3 volte il minimo. Specificamente la Consulta ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento"»;

la conseguenza immediata di tale pronunciamento è consistito nello spiegarsi del diritto, per questa categoria di pensionati, alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: sia il pagamento degli arretrati, con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione, sia il ricalcolo della pensione a valere sui trattamenti successivi;

per accogliere la censura della Corte, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2015. Tale provvedimento tuttavia ha garantito una rivalutazione parziale e retroattiva solo dei trattamenti ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo Inps, lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo;

questa situazione ha determinato un'ulteriore richiesta di pronunciamento sul decreto-legge del 2015 da parte di diversi Tribunali italiani. Questi hanno chiesto infatti alla Corte costituzionale di esprimersi in merito alla costituzionalità del decreto, che aveva definito il cosiddetto bonus riconosciuto ai pensionati che si erano visti negare il diritto alla rivalutazione della pensione per gli anni 2012 e 2013. I Tribunali di Bari e Brescia e la Corte dei conti per l'Emilia-Romagna hanno infatti accolto i ricorsi presentati dai pensionati che contestano la costituzionalità del decreto perché in contrasto con quanto già espresso dalla Corte costituzionale nella precedente sentenza n. 70 del 2015;

una pioggia di ricorsi, quindi, è caduta avverso questa rivalutazione parziale che, di fatto, ha determinato la situazione per la quale i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi potranno percepire un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato, stimato in circa circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi; circa 330 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 euro mensili lordi;

trattandosi di diritti quesiti, il decreto-legge n. 65 non può incidere sugli importi maturati prima della sua entrata in vigore, non solo per quanto concerne gli arretrati, ma anche per quel che riguarda la ricostituzione;

addirittura per porre un argine alle legittime richieste dei 6 milioni di pensionati coinvolti, l'Inps, nel giugno 2015, ha comunicato ai patronati di astenersi dall'effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale, specificando che "l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato"; risulta altresì, che buona parte degli istituti di patronato si sia attenuta alle disposizioni dettate dall'Inps;

considerato che:

le pensioni restano comunque al centro del dibattito economico e politico e, per affrontare nel suo complesso la spinosa questione, è necessario che sia risolto anche il problema legato agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 che ha ritenuto illegittimo il blocco rivalutativo delle pensioni introdotto con la riforma Fornero;

rimane da affrontare, comunque, alla luce della pesante e perdurante crisi che ha colpito soprattutto il ceto più debole dei pensionati al minimo, il tema dell'aumento di questa tipologia di pensioni. Se, infatti, gli obblighi di protezione sociale di uno Stato veramente attento si concretizzano nel garantire ad ognuno una vita libera e dignitosa, a maggior ragione questo vale per i soggetti biologicamente e concettualmente più deboli, che sono gli anziani fuori dal mercato del lavoro, con problematiche legate alla sopravvivenza che certamente contano solo su un reddito da pensione "minima", che da oltre 10 anni non conosce aumenti e che, al contrario, ha dovuto fare i conti con un rincaro sostanziale del costo della vita, che rende tali livelli di pensione assolutamente inadeguati, riferendosi non solo alla dignità dell'uomo, ma anche avendo presente un elementare parametro di giustizia,

impegna il Governo:

1) a mettere in atto le iniziative più opportune perché si ottemperi alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015;

2) a valutare l'opportunità di prevedere dei meccanismi sostenibili di finanza tesi ad abbassare la soglia dell'età pensionabile di 3 anni con la decurtazione del 20 per cento per tale periodo;

3) a valutare la necessità di rivedere gli importi delle "pensioni minime", adeguandoli, anche gradualmente, all'attuale costo della vita, onde garantire alla categoria più debole dei pensionati la possibilità di recuperare un maggiore potere d'acquisto del proprio trattamento.