Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00687
Azioni disponibili
Atto n. 1-00687
Pubblicato il 15 novembre 2016, nella seduta n. 722
MUNERATO , BELLOT , BISINELLA , VACCIANO , BIGNAMI , MOLINARI , SIMEONI , DE PIETRO , FUCKSIA
Il Senato,
premesso che:
la cosiddetta riforma Fornero delle pensioni, contenuta nel decreto-legge "salva Italia", all'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, tra i diversi interventi ha introdotto anche il blocco della perequazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, di tutte le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 euro mensili lordi;
secondo i dati riportati dal Casellario centrale dei pensionati dell'INPS al 31 dicembre 2012, su un totale di 16.533.152 pensionati, ne sono stati esclusi dalla rivalutazione 5.242.161, pari ad un pensionato su 3, che ha perso per sempre sul proprio trattamento il 5-6 per cento dell'importo;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;
secondo la Corte, lo sganciamento dai meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il minimo INPS, per un tempo considerevole, minerebbe il sistema di adeguamento costituzionalmente rilevante, con violazione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione. Ricordando il precedente di blocco rappresentato dall'art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, «che tuttavia aveva limitato l'azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo Inps», oggetto di pronuncia n. 316 del 2010, la Corte ricordava il monito indirizzato al legislatore, «poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che "[…] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta"»;
la stessa Corte, nel rammentare, altresì, che già «si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida "in misura notevole e in maniera definitiva" sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (sentenza n. 349 del 1985)», sentenziava che «La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso» e che, pertanto, «L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.»;
il blocco, quindi, non si è affatto esaurito in quei 2 anni (2012-2013), poiché quella perequazione non è stata semplicemente "sospesa", bensì è stata invece tolta per sempre, con una decurtazione stabile e permanente della pensione mensile futura del 5-6 per cento, con ulteriori e successivi effetti anche sui futuri trattamenti di reversibilità;
la citata sentenza n. 70 della Corte era immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione ("Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), non aveva bisogno di decreti attuativi per produrre i suoi effetti, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale in un suo comunicato ufficiale del 7 maggio 2015;
il Governo, quindi, non aveva alcuna possibilità di disapplicarla e avrebbe dovuto provvedere, inderogabilmente, ad aumentare la pensione mensile degli interessati e pagare gli arretrati dal 2012, maggiorati degli interessi legali;
il Governo, invece, ha aggirato la sentenza intervenendo con il decreto-legge n. 65 del 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2015, con il quale ha proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ad una parziale restituzione degli arretrati e ad una limitata ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;
in concreto, gli importi restituiti oscillano tra lo zero e il 21 per cento di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79 per cento e al 100 per cento per le pensioni superiori ai 2.810 euro mensili lordi (poiché niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), con l'ingannevole descrizione "Credito sentenza C.C. 70/2015", non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il decreto-legge n. 65 del 2015;
come espressamente dichiarato dall'INPS con la circolare 25 giugno 2015, n. 125: «Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013». Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012- 2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-bis e 25-ter, del decreto-legge n. 201;
l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento e per il 2016 nella misura del 50 per cento dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40 per cento, al 20 per cento o al 10 per cento, rispettivamente del 2,7 per cento per il 2012 e del 3 per cento per il 2013);
in altri termini, nonostante la sentenza della Corte, il decreto-legge n. 65 ha fatto sì che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiranno, per sempre, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato;
i pagamenti per effetto della sentenza e del decreto-legge n. 65 sono in capo all'INPS, il quale, con messaggio del 12 giugno 2015, n. 004017, ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale, specificando «Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato»;
in altri termini l'ente previdenziale travalica il disposto normativo di cui alla legge n. 152 del 2001, che pone gli istituti di patronato e di assistenza sociale sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attribuendosi un ruolo proprio del Ministero in relazione alla verifica della validità delle operazioni ai fini del finanziamento pubblico;
la sentenza della Corte costituzionale costituisce un "comando" e non un semplice "consiglio" rivolto al Governo e, di conseguenza, all'INPS ed ai fondi integrativi; è palese, pertanto, l'incongruenza tra tale "comando" e gli interventi recati dal decreto-legge n. 65, al punto che sono in essere azioni collettive per impugnare il decreto medesimo innanzi alla Corte (si citano ad esempio le sentenze di: Tribunale di Palermo 22 gennaio 2016; Tribunale di Brescia 8 febbraio 2016; Corte dei conti dell'Emilia-Romagna 23 febbraio 2016; Corte dei conti delle Marche 26 aprile 2016; Tribunale di Milano 30 aprile 2016);
infatti, una consistente fascia di pensionati è nel concreto rimasta penalizzata dallo sblocco parziale della perequazione, ritrovandosi con un assegno non più livellato in maniera ragionevolmente adeguata al reale costo della vita;
da tempo, peraltro, non si interviene sull'innalzamento delle pensioni minime, portate da 392,69 euro al mese a 516,46 euro al mese dall'art. 38 della legge n. 448 del 2001, ma solo per gli ultrasettantenni;
gli interventi dell'attuale Governo, invece, si sono concentrati sulla "no tax area" per i pensionati, con la legge di stabilità per il 2016, e le misure contenute nell'articolo 32 del disegno di legge di bilancio ora all'esame della Camera dei deputati (nel dettaglio gli ultimi interventi governativi sulle pensioni minime sono finalizzati ad estendere ai soggetti di età inferiore a 75 anni l'importo della detrazione già prevista per i soggetti di età superiore),
impegna il Governo:
1) a reperire le occorrenti risorse finanziare per riconoscere, sia pure con un criterio di gradualità nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, prevedendo, in favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 2015, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici strutturali, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi;
2) ad intervenire sulle cosiddette pensioni minime, non soltanto in termini di riduzione della tassazione, ma anche in termini di aumento dell'importo del trattamento, al fine di consentire un effettivo recupero del potere di acquisto dei percipienti l'assegno previdenziale, in relazione all'andamento reale del costo della vita;
3) ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi, affinché ai titolari di pensioni minime sia riconosciuta una maggiorazione di importo in proporzione ai contributi silenti, comunque versati nell'arco della vita lavorativa e non conteggiati sul trattamento;
4) a ripristinare la corretta gerarchia sugli istituti di patronato, legittimati ad operare, in base alla legge n. 152 del 2001, a tutela degli interessi della parte debole, cioè i pensionati, sotto le direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.