Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05946
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Atto n. 4-05946
Pubblicato il 9 giugno 2016, nella seduta n. 640
VACCIANO , SIMEONI , MOLINARI , MUSSINI , BENCINI , FUCKSIA , ROMANI Maurizio - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. -
Premesso che:
è a conoscenza degli interroganti che nel comune di Formia (Latina), presso la località porto Caposele, ci sia un'antica garitta, costruzione a chiosco che riparava la sentinella di guardia, la quale presenta evidenti ed inequivocabili segni precursori di un imminente crollo. Realizzata a ridosso delle mura dell'antica villa di Cicerone (oggi villa Rubino, complesso privato) che si affaccia sull'insenatura del porticciolo di Caposele, la guardiola, nonostante architettonicamente faccia parte dello stabile attribuito a Cicerone e ai Borboni, nella suddivisione delle particelle catastali è confluita nella proprietà (concessione) comunale. Quindi, appare ovvio che sia compito delle istituzioni locali competenti salvaguardare quella che è una tessera dell'identità storica e culturale della città di Formia;
il porto di Caposele, reso di nuovo fruibile da pochi anni e luogo in cui la garitta si affaccia, è oggetto di una gara per l'affidamento a terzi del servizio di ormeggio delle imbarcazioni da diporto. All'interno del bando, al punto 8, "Condizioni dell'affidamento", il Comune di Formia specifica che "il servizio affidato in gestione andrà svolto in applicazione della piena osservanza delle disposizioni dei seguenti atti normativi e amministrativi" e, tra le tante, alla lettera e) si legge "recupero e sistemazione della torretta angolo Malopasso", ossia la garitta borbonica. Pertanto, l'impresa che si aggiudicherà la gara (i quali termini sono scaduti il 12 maggio 2016) dovrà affrontare la ristrutturazione della garitta senza che sia specificato nel bando alcun obbligo di collaborazione e supervisione del restauro da parte della Soprintendenza dei beni culturali;
considerato che:
all'art. 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice dei beni culturali e del paesaggio, viene definita la nozione di tutela dei beni culturali nazionali che compongono il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e da quelli paesaggistici, secondo la definizione datane dall'art. 2. A norma dell'art. 10, comma 1, "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico". Quanto ai beni di appartenenza pubblica (ed equiparata), la qualità di bene culturale è disposta ex lege, attraverso l'apposito procedimento di verifica dell'interesse culturale disciplinato dall'art. 12, vincolo che, una volta dichiarato dal direttore regionale per i beni culturali, costituisce il primo passo verso la cosiddetta tutela diretta e indiretta;
se tali disposizioni vengono percepite dagli enti locali formiani come difficili incombenze da gestire, si ricorda che per amministrare al meglio i beni pubblici, e dunque anche quelli di rilevanza storico-culturale, è necessario adeguarsi ed operare secondo ciò che la normativa prescrive, poiché essa costituisce, oltre alla migliore tutela di un bene culturale, la garanzia che l'ente locale stesso (in questo caso il Comune di Formia) stia agendo a norma di legge e nell'interesse diffuso e non esclusivo;
per l'appunto, considerata la circostanza, come previsto dall'art. 27 rubricato "Situazioni di urgenza", il codice prevede anche situazioni di assoluta urgenza in cui possono essere effettuati interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza dei progetti definitivi per la necessaria autorizzazione, secondo le definizioni contenute nell'art. 29 "Conservazione" (comunque previa richiesta di valutazione dell'interesse). All'attività di valutazione ed approvazione dei progetti dei lavori e delle opere di qualsiasi genere che si intenda eseguire sui beni di interesse culturale, di prassi, nella fase esecutiva degli interventi, segue l'azione di controllo, di verifica e di supporto tecnico-scientifico per la definizione delle soluzioni tecniche ed operative più idonee ed appropriate ai fini della conservazione del bene, di modo che queste incombenze non ricadano nelle responsabilità di soggetti privi di alcuna esperienza o qualifica come si suppone essere l'impresa a cui il Comune ha affidato il restauro a seguito del bando di gara;
la dichiarazione d'interesse sottopone il bene cui fa riferimento alle norme di tutela previste dal codice, impone norme di salvaguardia e valorizzazione, e, inoltre, consente la corresponsione di benefici economici e fiscali per gli enti che intraprendono azioni di tutela;
gli interroganti, interpellato il sindaco di Formia per stabilire se per questa garitta fosse stato avviato il procedimento di verifica dell'interesse, non sono riusciti ad appurare quale sia lo status di questo bene culturale a causa della mancata comunicazione sull'argomento da parte del primo cittadino. Quindi, come previsto dal bando comunale menzionato, si intende che la ristrutturazione dell'antica guardiola sarà effettuata da un'impresa vincitrice di un bando di gara per l'affidamento del servizio di ormeggio delle imbarcazioni da diporto senza che essa abbia alcuna particolare qualifica in ambito di restauro. Il Comune, pertanto, rinuncia alle tutele normative e ai benefici fiscali previsti in caso di notifica di interesse culturale relativa ad un bene che, nonostante tutto, rimane di proprietà della comunità locale,
si chiede di sapere:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti;
se per la garitta sia stato avviato l'iter di tutela diretta rappresentata dalla dichiarazione di interesse culturale presso la Soprintendenza competente, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
se intenda intraprendere ogni opportuna azione volta ad incentivare una migliore cooperazione con l'ente locale, considerato il modesto impegno economico necessario al restauro completo della garitta, a fronte dell'importante significato storico e di identità culturale che essa contribuisce a rappresentare come bene di proprietà pubblica.