Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00579
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Atto n. 1-00579
Pubblicato il 25 maggio 2016, nella seduta n. 633
CENTINAIO , CONSIGLIO , ARRIGONI , CALDEROLI , CANDIANI , COMAROLI , CROSIO , DIVINA , STEFANI , STUCCHI , TOSATO , VOLPI
Il Senato,
premesso che:
nel 2006, il Parlamento europeo ha approvato, con non poche difficoltà, la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come «direttiva Bolkestein», relativa ai servizi nel mercato interno. La direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010, ha stabilito che le concessioni demaniali marittime, in quanto rientranti nel settore dei servizi turistici, dovessero essere obbligatoriamente affidate, al momento del rinnovo della concessione, con gare ad evidenza pubblica;
il provvedimento, che non tiene assolutamente conto della peculiarità del settore balneare nel nostro Paese e dell'importanza strategica che lo stesso riveste per il turismo italiano, è stato oggetto di un lunga contrattazione tra le istituzioni europee e quelle italiane, tanto che, ancora oggi, il settore è privo di un quadro normativo stabile, a discapito di circa 30.000 imprese concessionarie in Italia e di migliaia di lavoratori;
infatti, a seguito dell'apertura della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 da parte della Commissione europea, che ha rilevato l'incompatibilità della normativa italiana ai principi di cui alla citata direttiva, il legislatore italiano è intervenuto, dapprima, abrogando con il decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, l'articolo 37 del Codice della navigazione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte inerente al " diritto di insistenza", ossia il diritto di preferenza accordato al cessionario uscente, e successivamente, eliminando con la legge comunitaria del 2010, in risposta ad una seconda procedura di infrazione comunitaria n. 2010/2734, "accessoria" alla prima, il rinnovo automatico delle concessioni, previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993;
in questo arco temporale, le imprese balneari hanno potuto usufruire di un periodo di proroga della concessione, da ultimo rinnovato con il decreto- legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che ha rinviato al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015;
sulla questione è recentemente intervenuto l'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Maciej Szpunar, ritenendo che: "la legge con cui l'Italia ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime e lacustri per attività turistico-ricettive fino al 2020, sia contraria al diritto europeo"; e ancora: " si tratta di servizi che vanno concessi secondo una procedura di selezione imparziale e trasparente, per una durata limitata e non possono essere oggetto di automatismi";
il pronunciamento dell'Avvocatura è reso in merito alle cause che coinvolgono 2 aziende balneari, una ubicata sul litorale sardo e l'altra sul lago di Garda, che hanno fatto ricorso al TAR, a seguito della decisione dei Comuni interessati di non riconoscere la proroga automatica della concessione e quindi di pubblicare gli avvisi di gara per le nuova assegnazione, senza diritto di prelazione al concessionario uscente;
secondo l'Avvocatura, ritenuti fondati i dubbi espressi dai tribunali della Sardegna e della Lombardia che hanno rivolto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea per verificare la compatibilità dell'ordinamento italiano con il diritto comunitario, la citata direttiva 2006/123/CE impedisce alla normativa nazionale di prorogare in modo automatico la data di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento economico del demanio pubblico marittimo e lacustre. Si tratta, secondo l'avvocato della Corte, di "servizi su suolo pubblico", e pertanto, quando le concessioni sono limitate a causa della scarsità delle risorse naturali, debbono essere aperti alla libera concorrenza;
qualora tale indirizzo fosse assunto in via definitiva dalla Corte di giustizia europea, questo confermerebbe l'obbligo di evidenza pubblica per le concessioni in scadenza, negando il diritto alla permanenza degli attuali gestori, al momento del rinnovo della concessione stessa, con il rischio che il mancato adeguamento della normativa nazionale al dettato europeo, possa dar luogo ad una nuova e onerosa procedura di infrazione per l'Italia;
in molti sostengono la necessità di escludere le concessioni demaniali dall'ambito di applicazione della stessa direttiva 2006/123/CE, rilevando che le autorizzazioni sono concesse in riferimento ai "beni" demaniali e non ai "servizi", e perciò riguardano il conferimento in uso di una superficie e non l'autorizzazione a svolgere un servizio. Tale orientamento porterebbe ad individuare soluzioni alternative rispetto a quanto stabilito dalla "direttiva Bolkestein", prevedendo un prolungamento delle concessioni in essere, per un periodo idoneo a remunerare gli investimenti sostenuti dagli operatorie e la messa a gara per l'assegnazione delle nuove concessioni;
dubbi emergono anche in merito alla questione relativa all'esaurimento delle risorse naturali, e quindi dei beni demaniali costieri, i quali ultimi risultano ancora disponibili e pertanto assegnabili, tramite bando di gara, in nuova concessione;
le citate ipotesi trovano conferme nelle recenti posizioni assunte da altri Paesi europei. La Spagna, ad esempio, con la legge sulla protezione del litorale e di modifica della legge costiera, ha elevato il termine massimo di durata delle concessioni da 70 a 75 anni, per quelle scadute o in scadenza nel 2018, prevedendo, inoltre, la possibilità di trasmissione delle stesse, oltre che per mortis causa, anche tra viventi; il Portogallo nel 2007 ha emanato una disciplina che accorda al concessionario uscente il diritto di prelazione in caso di riassegnazione della concessione;
è necessario dunque che l'Unione europea venga sollecitata a fare chiarezza sulle questioni esposte, a tutela di un settore, quello degli stabilimenti balneari e delle imprese turistiche ad uso turistico-ricreativo, che rappresenta una realtà fondamentale per il sistema turistico italiano,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi presso le istituzioni comunitarie per fare in modo che le concessioni demaniali siano estromesse dall'applicazione della "Direttiva Bolkestein", tenuto conto che le stesse si riferiscono ai "beni" e non allo svolgimento di "servizi" e che le risorse naturali non sono esaurite, permettendo quindi il rilascio di nuove concessioni attraverso procedure di gara;
2) a presentare al Parlamento, nel più breve tempo possibile, una proposta normativa che permetta all'Italia di derogare alla normativa in vigore, da un lato prorogando le concessioni in essere di almeno trent'anni, in considerazione degli investimenti in corso eseguiti dagli attuali concessionari, e dall'altro, affidando le nuove concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica;
3) ad accordare alle imprese che hanno esercitato l'attività in regime concessionario un equo indennizzo, pari al valore commerciale dell'azienda, a tutela degli investimenti sostenuti e dell'attività svolta;
4) a riconoscere al concessionario attuale le competenze e la professionalità acquisite nell'esercizio dell'attività turistico-ricreativa in area demaniale marittima.